| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 2, comma 4, si indica la necessità di
prevedere in via legislativa una disciplina più dettagliata in
ordine alla natura e all'entità delle agevolazioni fiscali ivi
previste, demandando al regolamento governativo da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, la definizione della normativa di attuazione;
2. all'articolo 8 sia rivista tale disposizione che nel
prevedere che la violazione delle norme relative alla
stipulazione dei contratti previsti dal provvedimento stesso
comporti soltanto l'applicazione di una sanzione pecuniaria
configura una rilevante anomalia ordinamentale, dal momento
che prevede una sanzione amministrativa per la violazione di
norme di natura civilistica, dalle quali consegue
ordinariamente la nullità o l'annullabilità degli atti di
diritto privato;
3. all'articolo 12 si indica la necessità di definire
in modo più preciso l'oggetto delle deleghe e di specificare
dettagliatamente i principi e criteri direttivi della
medesime.
e le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6 si segnala l'opportunità di
prevedere che lo schema di decreto legislativo di cui al
medesimo articolo sia trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere, così come previsto peraltro per la norma di delega
contenuta nel successivo articolo 10;
b) all'articolo 12, comma 3, si segnala
l'opportunità di prevedere che gli schemi di decreti
legislativi siano trasmessi alle Camere senza individuare
direttamente l'organo competente per l'espressione del
prescritto parere al Governo;
c) all'articolo 14 si rileva l'opportunità di
prevedere, in luogo dell'obbligo a riferire alle competenti
Commissioni parlamentari da parte del Ministro sull'attuazione
della legge, la presentazione alle Camere di un'apposita
relazione, rimettendo in tal modo all'autonoma determinazione
di ciascun ramo del Parlamento l'individuazione delle modalità
di esame di tale adempimento.
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