| PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che il provvedimento sia approvato
definitivamente entro il 31 dicembre 2000,
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e con le seguenti condizioni volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 2, il secondo periodo del comma 4 sia
sostituito dal seguente:
"Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, determinati nella misura massima di lire 5.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, come da ultimo determinata dalla tabella D allegata
alla legge 23 dicembre 1999, n. 488";
all'articolo 5, comma 1, il quarto periodo sia sostituito
dal seguente:
"Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente
periodo, valutati in lire 2.500 milioni per l'anno 2000 ed in
lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 si
provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, e, per
gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità";
all'articolo 6, comma 3, sia espressamente prevista la
possibilità di superare, ai fini della copertura degli oneri
di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'aliquota di 19 punti
percentuali fissata dall'articolo 59, comma 16, della legge n.
449 del 1997, rispetto all'incremento biennale del contributo
alla gestione separata ivi disciplinato;
all'articolo 9, sia soppresso il comma 2, non risultando
per la copertura degli oneri ivi quantificati nella misura di
lire 35.000 milioni per l'anno 1999 sufficienti disponibilità
nell'ambito dell'accantonamento del Fondo speciale di parte
corrente di competenza del Ministero del tesoro. Si rileva per
altro che, ferma restando la necessità di aggiornare la
clausola di copertura al triennio in corso, nell'ambito
dell'accantonamento del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale risultano sufficienti disponibilità per
l'anno 2001".
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