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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70681
DDL6028-0021
Relazione Camera n. 6028-A (DDL13-6028-A)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C6028A. TESTIPDL
...C6028A.
...Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999. Interventi urgenti in materia di protezione civile.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC6028A ZZ13 ZZDL ZZRM
         (Altri interventi di protezione civile). 
      1.  Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei
  vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi e
  per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi
  aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono,
  rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per
  ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché la spesa di lire
  10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15
  miliardi per l'anno 2001.  All'onere complessivo di lire 20
  miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione
  dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
  dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi
  dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.  All'onere
  di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per
  l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
  proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto,
  ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
  dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
  speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio
  finanziario 1999 e successivi, utilizzando parzialmente
  l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
  Ministri.
      2.  Per il completamento della carta geologica nazionale
  alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il
  fondo marino, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
  ciascuno degli anni 2000 e 2001.  Al relativo onere si provvede
  mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
  medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999,
  utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
  Consiglio dei Ministri.
      3.  Al fine di garantire la continuità dell'espletamento
  delle attività connesse ai compiti di protezione civile, è
  autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in
  Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale
  di protezione civile.  Le relative risorse finanziarie sono
  reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una
  o più banche che dispongono di idonee strutture operanti da
  almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entità
  sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel
  limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a
  decorrere dall'anno 1999.  La Presidenza del Consiglio dei
 
                              Pag. 32
 
  Ministri - Dipartimento della protezione civile è autorizzata
  a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa
  sopraindicata.  Al relativo onere si provvede mediante
  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
  all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
  142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
  n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23
  dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento
  del fondo per la protezione civile.
      4.  Per le esigenze connesse all'attività di protezione
  civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici
  nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
  decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato
  o temporaneamente distaccato, è mantenuto in servizio presso
  lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000.
      5.  I prefetti ed i funzionari delegati che operano per
  conto del Dipartimento della protezione civile sono
  autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione,
  alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate,
  nelle rispettive contabilità speciali, fino all'esecuzione
  degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e
  comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziarioin cui
  scade il termine previsto dalla dichiarazione dello statodi
  emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
  n. 225.
      6.  Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2,
  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai
  pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a
  favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro
  di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della
  Presidenza del Consiglio dei Ministri.
      7.  La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare
  all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui
  già contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del
  decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nonché
  quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n.
  424, e non erogati agli enti locali interessati.  Il Ministro
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
  autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le somme
  effettivamente versate all'unità previsionale di base 6.2.1.2
  "Fondo della protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
  utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione
  civile in aree esposte a pericoli connessi a calamità
  naturali.
      8.  Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE
  del 23 aprile 1997, registrata alla Corte dei conti il 26
  giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
  variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei
  residui, occorrenti al trasferimento delle risorse finanziarie
  ivi previste dall'unità previsionale di base 8.2.1.11 - aree
  depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica per l'anno
  finanziario 1999 e all'unità previsionale di base 6.2.1.2
  dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri per il medesimo anno.
 
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