| (Altri interventi di protezione civile).
1. Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi e
per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi
aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono,
rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché la spesa di lire
10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15
miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20
miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi
dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere
di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per
l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio
finanziario 1999 e successivi, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Per il completamento della carta geologica nazionale
alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il
fondo marino, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999,
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Al fine di garantire la continuità dell'espletamento
delle attività connesse ai compiti di protezione civile, è
autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in
Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale
di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono
reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una
o più banche che dispongono di idonee strutture operanti da
almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entità
sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel
limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a
decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei
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Ministri - Dipartimento della protezione civile è autorizzata
a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa
sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento
del fondo per la protezione civile.
4. Per le esigenze connesse all'attività di protezione
civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato
o temporaneamente distaccato, è mantenuto in servizio presso
lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000.
5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per
conto del Dipartimento della protezione civile sono
autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione,
alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate,
nelle rispettive contabilità speciali, fino all'esecuzione
degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e
comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziarioin cui
scade il termine previsto dalla dichiarazione dello statodi
emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai
pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a
favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro
di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui
già contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nonché
quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n.
424, e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le somme
effettivamente versate all'unità previsionale di base 6.2.1.2
"Fondo della protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione
civile in aree esposte a pericoli connessi a calamità
naturali.
8. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE
del 23 aprile 1997, registrata alla Corte dei conti il 26
giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei
residui, occorrenti al trasferimento delle risorse finanziarie
ivi previste dall'unità previsionale di base 8.2.1.11 - aree
depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1999 e all'unità previsionale di base 6.2.1.2
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per il medesimo anno.
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