| (Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267,
in materia di rischio idrogeologico).
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
" 1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001,
le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e
le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già
provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico redatti ai sensi del comma 6- ter
dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, che contengano in particolare
l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico e le relative misure di salvaguardia".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis. Entro il 30 settembre 1999, le autorità di
bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per
i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18
maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia già proceduto,
piani stralcio di bacino diretti a rimuovere le situazioni a
rischio più elevato, redatti anche sulla base delle proposte
delle regioni e degli enti locali. I piani stralcio devono
ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico
per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Entro la stessa data, con autonomo provvedimento, le autorità
di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni
per i restanti bacini, individuano e perimetrano le aree nelle
quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone,
danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con
conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
funzionalità delle attività socio-economiche e danni al
patrimonio ambientale. Per dette aree sono adottate le misure
di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6- bis
dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i
contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del
medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 30
settembre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle
aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da
parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183
del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi
all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia
delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano
adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17,
comma 6- ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono
in vigore sino all'approvazione dei piani di cui al comma 1.
Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi
idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni
delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia
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previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del
Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini
essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della
citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni".
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
dal seguente: "Il Comitato dei Ministri di cui al comma
1- bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche
attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per
la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei
programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di
rilievo nazionale e dei piani stralcio di cui al comma
1- bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore
vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per
le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità
per quelli relativi alle aree per le quali è stato dichiarato
lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225".
4. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
dal seguente: "Su proposta del Comitato dei Ministri, di cui
al comma 1- bis, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono adottati atti di indirizzo e
coordinamento che individuano i criteri relativi agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 1- bis ed al presente
comma".
5. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
dal seguente: "Nel limite della disponibilità finanziaria di
cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di
lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono
assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con
procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di
diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per
l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2- bis. Fatta salva la destinazione di lire 20
miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le
regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori
quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa
prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le
proprie strutture tecniche preposte alle attività di
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1- bis ".
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