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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70682
DDL6028-0022
Relazione Camera n. 6028-A (DDL13-6028-A)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C6028A. TESTIPDL
...C6028A.
...Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999. Interventi urgenti in materia di protezione civile.
Pag. 33 Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC6028A ZZ13 ZZDL ZZRM
         (Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267,
           in materia di rischio idrogeologico). 
      1.  Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno
  1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
  agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
      " 1.  Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001,
  le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e
  le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già
  provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto
  idrogeologico redatti ai sensi del comma 6- ter
  dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
  successive modificazioni, che contengano in particolare
  l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
  idrogeologico e le relative misure di salvaguardia".
        2.  All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998,
  n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
  1998, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      "1- bis.  Entro il 30 settembre 1999, le autorità di
  bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per
  i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18
  maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia già proceduto,
  piani stralcio di bacino diretti a rimuovere le situazioni a
  rischio più elevato, redatti anche sulla base delle proposte
  delle regioni e degli enti locali.  I piani stralcio devono
  ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico
  per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai
  sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  Entro la stessa data, con autonomo provvedimento, le autorità
  di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni
  per i restanti bacini, individuano e perimetrano le aree nelle
  quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone,
  danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con
  conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
  funzionalità delle attività socio-economiche e danni al
  patrimonio ambientale.  Per dette aree sono adottate le misure
  di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6- bis
  dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i
  contenuti di cui alla lettera  d)  del comma 3 del
  medesimo articolo 17.  L'inosservanza del termine del 30
  settembre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle
  aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da
  parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
  Ministri, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183
  del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi
  all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia
  delle predette aree.  Qualora le misure di salvaguardia siano
  adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17,
  comma 6- ter,  della legge n. 183 del 1989, esse rimangono
  in vigore sino all'approvazione dei piani di cui al comma 1.
  Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi
  idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni
  delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia
 
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  previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del
  Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della
  protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata
  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n.
  120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni.  Con
  deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
  predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini
  essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della
  citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni".
      3.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
  dal seguente: "Il Comitato dei Ministri di cui al comma
  1- bis  definisce, d'intesa con la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche
  attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per
  la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei
  programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di
  rilievo nazionale e dei piani stralcio di cui al comma
  1- bis,  se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore
  vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per
  le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità
  per quelli relativi alle aree per le quali è stato dichiarato
  lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
  febbraio 1992, n. 225".
      4.  Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
  dal seguente: "Su proposta del Comitato dei Ministri, di cui
  al comma 1- bis,  d'intesa con la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano, sono adottati atti di indirizzo e
  coordinamento che individuano i criteri relativi agli
  adempimenti di cui ai commi 1 e 1- bis  ed al presente
  comma".
      5.  Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
  dal seguente: "Nel limite della disponibilità finanziaria di
  cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di
  lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono
  assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con
  procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di
  diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per
  l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge".
      6.  All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
  n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      "2- bis.  Fatta salva la destinazione di lire 20
  miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le
  regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori
  quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa
  prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le
  proprie strutture tecniche preposte alle attività di
  individuazione e perimetrazione delle aree a rischio
  idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1- bis ".
 
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