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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70700
DDL6032-0002
Progetto di legge Camera n. 6032 - testo presentato - (DDL13-6032)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6032. TESTIPDL
...C6032.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6032 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di una profonda
  riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni è stata da
  tempo segnalata ed è ormai condivisa da larga parte degli
  studiosi del settore, oltre che dai contribuenti interessati.
  L'esperienza sin qui maturata ha infatti ampiamente
  evidenziato le incongruenze e i difetti di un tributo che,
  oltre tutto, garantisce all'erario un gettito relativamente
  modesto, stimato per il 1998 in poco più di 1.400 miliardi di
  lire.
     In termini estremamente sintetici, si può affermare che a
  favore di un'abolizione dell'imposta sulle successioni e
  donazioni militano in primo luogo ragioni di carattere
  generale, che attengono alla necessità che i singoli tributi
  siano ispirati ai princìpi fondamentali che dovrebbero
  conformare il sistema fiscale, quali l'equità del prelievo e
  l'esistenza di una apprezzabile giustificazione economica,
  oltre che ragioni di carattere eminentemente tecnico.  Sotto il
  primo profilo, occorre rilevare che qualunque forma di
  imposizione fiscale che preveda aliquote troppo elevate induce
  inevitabilmente i suoi destinatari ad attivarsi per
  individuare le modalità e gli artifici idonei a consentirne
  l'elusione.  Costituisce infatti un dato comunemente condiviso
  la constatazione che un'incidenza tributaria superiore alla
  soglia ritenuta accettabile condiziona negativamente
  l'iniziativa economica, penalizza lo spirito imprenditoriale e
  favorisce la diffusione dei fenomeni dell'evasione e
  dell'elusione.  In effetti, sia pure soltanto da pochi anni, il
  dibattito politico sembra aver colto, per l'iniziativa di
  alcune forze e non certo della maggioranza, i diffusi e
  crescenti segni di disaffezione da parte dei contribuenti nei
  confronti di un fisco avido ed ingiusto.  La domanda di una
 
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  riduzione del carico fiscale è finalmente entrata negli
  obiettivi di politica economica da perseguire in via
  prioritaria, pur non essendosi ancora tradotta in specifici
  provvedimenti di legge a causa delle resistenze opposte dal
  Governo.  Nel caso specifico dell'imposta sulle successioni e
  donazioni, appare evidente che aliquote, quali sono quelle
  indicate nel testo unico approvato con decreto legislativo n.
  346 del 1990, che arrivano fino al 50 per cento del valore
  dell'eredità, rappresentano più che un prelievo tributario una
  vera e propria espropriazione.  L'incidenza della tassazione
  sulle donazioni appare particolarmente ingiusta nel caso in
  cui gli eredi siano i figli o il coniuge del defunto; per tali
  soggetti, le aliquote previste nel citato testo unico
  approvato con decreto legislativo n. 346 del 1990, variabili a
  seconda del valore dell'asse ereditario, partono da un minimo
  del 3 per cento ad un massimo del 27 per cento.  Si tratta,
  comunque, di misure eccessive, di cui non si comprende la
  giustificazione.  In sostanza, mediante l'imposta sulle
  successioni, lo Stato interferisce pesantemente in un
  rapporto, qual è quello tra genitori e figli e tra coniugi,
  che meriterebbe invece la massima tutela, anche sotto il
  profilo patrimoniale.  Paradossalmente, quindi, anziché
  preservare la continuità del patrimonio formatosi all'interno
  del nucleo familiare, l'ordinamento tributario vigente impone
  invece un onerosissimo sacrificio che decurta pesantemente
  l'integrità dell'asse ereditario.  Inoltre, la tassazione
  penalizza i soggetti che, assumendo comportamenti improntati
  ad oculatezza e cautela, preferiscono destinare
  all'accumulazione e al risparmio parte delle risorse a loro
  disposizione, allo scopo di garantire condizioni di sicurezza
  economica ai propri figli e al coniuge superstite, piuttosto
  che caratterizzarsi per un'alta propensione al consumo.  Il
  trasferimento di un'eredità non ha infatti un valore meramente
  economico, ma costituisce uno dei momenti più significativi
  attraverso i quali si manifesta la continuità dei legami, in
  primo luogo di natura affettiva, esistenti all'interno del
  nucleo familiare.  Con la successione si trasferisce non
  soltanto un complesso di beni e di diritti, ma anche e
  soprattutto il frutto di attività svolte e di sacrifici
  sopportati a beneficio dei propri eredi.  In una corretta
  logica economica, peraltro, la tassazione dei trasferimenti a
  titolo gratuito, quando non si riferisca ad atti posti in
  essere per finalità elusive, non trova giustificazione, non
  potendosi ritenere che il solo trasferimento sia tale da fare
  emergere materia impositiva.  Infatti, la tassazione dei
  singoli cespiti che costituiscono l'asse ereditario non
  subisce soluzione di continuità, determinandosi soltanto una
  modificazione del soggetto di imposta che non è più il  de
  cuius,  ma l'erede.  Inoltre, i singoli beni che compongono
  l'attivo ereditario sono già soggetti a specifica imposizione;
  ciò vale in particolare per i beni immobili per i quali si
  determina una amplificazione del fenomeno della cosiddetta
  "doppia imposizione".  Se ne deduce che l'imposta sulle
  successioni si giustifica esclusivamente in base ad un
  pregiudizio ideologico per cui tutto ciò che comporta un
  incremento delle capacità reddituali, o meglio un
  arricchimento, tanto più quando non tragga origine da un
  sacrificio direttamente sopportato dal soggetto interessato,
  debba essere penalizzato. Né si può affermare, alla luce dei
  dati relativi al gettito derivante da tale imposta, che la
  stessa si giustifichi per il fatto di garantire un flusso di
  entrate consistenti all'erario.  A quest'ultimo proposito, da
  più parti si è ironizzato sul fatto che in Italia morirebbero
  esclusivamente i poveri o quanto meno gli sprovveduti, visto
  che i più previdenti provvederebbero per tempo a sistemare la
  propria successione a favore degli eredi in termini tali da
  ridurre l'onerosità del carico fiscale.  Ciò avverrebbe in
  primo luogo mediante l'occultamento di quella parte di
  patrimonio che, non essendo soggetta a registrazione, sfugge a
  controlli puntuali da parte degli uffici.  Un secondo e forse
  più significativo strumento utilizzato per sottrarsi
  all'obbligo tributario è costituito dal ricorso ad atti di
  liberalità, quali la cointestazione dei conti bancari, ovvero
  l'effettuazione di compravendite con corrispettivi largamente
 
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  inferiori al valore effettivo del bene.  Di fronte a questi
  fenomeni, che sarebbe illusorio pensare di escludere del
  tutto, può risultare utile provvedere ad una attenuazione del
  carico tributario, in modo da favorire l'emersione di
  operazioni che altrimenti sfuggono all'erario.
     La proposta di legge che si sottopone alla vostra
  attenzione è appunto finalizzata a perseguire questo
  obiettivo.  Non si è scelta la soluzione, che in linea di
  principio sarebbe apparsa più corretta, di eliminare qualunque
  forma di imposizione sugli atti di successione, in
  considerazione della necessità di tener conto dei vincoli di
  bilancio.  Allo stesso tempo, tuttavia, si è profondamente
  modificato l'assetto della tassazione sui medesimi atti
  mediante l'abolizione dell'imposta sulle successioni e la sua
  sostituzione con l'imposta di registro.  L'applicazione di tale
  imposta anche agli atti successori potrebbe risultare
  conveniente anche per i soggetti interessati, che dalla
  registrazione dell'atto trarrebbero il vantaggio di avvalersi
  di un elemento di certezza, anche nei confronti di terzi.
  Occorre peraltro rilevare che, allo scopo di evitare il
  ricorso a false donazioni per sfuggire all'obbligo tributario,
  si prevede l'applicazione del medesimo regime anche alle
  donazioni stesse, peraltro con un limitato aggravio della
  misura della tassazione.  Si è comunque contenuta entro limiti
  ragionevoli la misura della tassazione, stante il fatto che
  l'aliquota massima toccherebbe il 12 per cento.  L'attenuazione
  dell'onere tributario è particolarmente significativa nei
  confronti degli eredi che siano figli o coniuge del defunto,
  in considerazione del legame particolarmente intimo e della
  necessità di preservare il patrimonio, in primo luogo
  affettivo, attraverso i quali è garantita la continuità della
  famiglia.  In particolare, si è prevista la possibilità, per i
  medesimi soggetti, di fruire di un credito di imposta
  relativamente ai tributi già versati, a titolo di imposte
  sulle successioni e di imposta sul registro, dal defunto
  stesso nella sua qualità di erede nei confronti del coniuge.
  L'ammontare del credito non può comunque essere superiore
  all'imposta dovuta.
     In conclusione, la proposta di legge prospetta una
  revisione organica della tassazione sulle successioni e
  donazioni, in termini tali da non pregiudicare le esigenze
  dell'erario e, allo stesso tempo, da introdurre alcuni
  indispensabili correttivi ispirati all'obiettivo dell'equità e
  del contenimento della tassazione.
 
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