Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva
66
DOC4T-0044
DOC IV ter n. 44 Legisl. XIII
24-10-96 [ DOC13-4TER-44 DO C134TER0044 13DOC4TER 00044 DOC13-4TER-44A 13DOC4TER 00044 A 000300032 DOC4TER 00044 000004T004400000101000309SI1 3 000101000310SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           PARENTI
  per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale in
  relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
                     mezzo della stampa)
    TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE 10^ PENALE -
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 24 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
                      Sezione 10^ Penale
  Il tribunale di Roma, Sezione 10^ Penale composto da:
      D'Andria Mario Lucio,  presidente
      Capozza Vincenzo,  giudice
      Fiordalisi Albina,  giudice
  alla pubblica udienza del 14 ottobre 1996 ha pronunciato e
  pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
                          ORDINANZA
      nel procedimento instaurato nei confronti di Parenti
  Tiziana, nata a Pisa il 16 aprile 1950, imputata del reato
  previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale in
  relazione alla legge 8 febbraio 1948 perché, mediante
  dichiarazioni rese all'agenzia stampa AGI e riprese da
  numerosi quotidiani a diffusione nazionale, offendeva la
  reputazione ed il prestigio del dottor Paolo Ielo, sostituto
  procuratore della Repubblica c/o il tribunale di Milano.
      Infatti l'onorevole Tiziana Parenti, a seguito di
  archiviazione disposta dal GIP di Milano del procedimento nei
  confronti di Stefanini Marcello, criticando le motivazioni con
  le quali il pubblico ministero Ielo aveva richiesto tale
  provvedimento di archiviazione, tra l'altro, affermava:
  "Capisco la difficoltà di un pubblico ministero giovane come
  Ielo di appropriarsi di un'indagine così complessa, e infatti
  le sue giustificazioni evidenziano proprio la sua giovinezza e
  la sua inesperienza... mi auguro che le sue modestissime
  giustificazioni siano dettate solo dalla giovane età e non da
  malafede, poiché è evidente la loro risibilità a motivare
  l'archiviazione di un procedimento così ampio ed in parte già
  completo...".
      In Roma, 6 maggio 1995 - querela del 7 maggio 1995.
      Rilevato che la difesa dell'imputata ha chiesto, in via
  principale, l'applicazione dell'articolo 129 del codice di
  procedura penale, sul presupposto che sussistano nel caso di
  specie le condizioni richieste dall'articolo 68 della
  Costituzione, poiché le dichiarazioni indicate nel capo
  d'imputazione sarebbero qualificabili come opinioni espresse
  dalla Parenti nell'esercizio delle sue funzioni di
  parlamentare;
        ritenuto che tale richiesta non può essere accolta,
  poiché allo stato non risulta provato che quelle dichiarazioni
  siano state rese nell'ambito di attività divulgative connesse
  all'esercizio delle suddette funzioni;
        ritenuto, peraltro, che ai sensi dell'articolo 2, comma
  4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (attualmente in
  vigore, non
 
                              Pag.3
 
  essendo ancora scaduti i termini per la sua conversione in
  legge) deve disporsi la trasmissione di copia degli atti alla
  Camera dei deputati per le determinazioni di sua
  competenza;
                      PER QUESTI MOTIVI
  dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei
  deputati per le determinazioni di sua competenza, ai sensi
  dell'articolo 2, comma 4, decreto-legge n. 466 del 1996.
                        Il Presidente
                (Dottor Mario Lucio D'Andria)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
              (Relatore:  CARMELO CARRARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           PARENTI
  per il reato di cui all'articolo 595, del codice penale in
                          relazione
  alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Diffamazione col mezzo
                        della stampa)
    TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE 10^ PENALE -
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 24 ottobre 1997
        Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La presente richiesta di
  deliberazione in materia di insindacabilità nei riguardi
  dell'onorevole Tiziana Parenti riguarda un procedimento penale
  innanzi al Tribunale di Roma ed instaurato a carico della
  stessa in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa in
  danno del dottor Paolo Ielo, sostituto procuratore della
  Repubblica presso il Tribunale di Milano.  Quest'ultimo,
  infatti, aveva sporto querela nei confronti della Parenti
  asserendo che la stessa parlamentare, mediante dichiarazioni
  rese all'agenzia di stampa AGI e riprese da numerosi
  quotidiani a diffusione nazionale, aveva offeso la reputazione
  ed il prestigio dell'esponente a causa e nell'esercizio delle
  funzioni svolte dal predetto presso l'ufficio giudiziario
  sopra menzionato.  Assumeva in particolare il querelante che
  l'onorevole Tiziana Parenti, a seguito di archiviazione
  disposta dal giudice per le indagini preliminari di Milano nel
  procedimento nei confronti di Stefanini Marcello, criticando
  le motivazioni che avrebbero indotto il pubblico ministero a
  richiedere tale provvedimento di archiviazione, avrebbe, tra
  l'altro, affermato: "Capisco la difficoltà di un pubblico
  ministero giovane come Ielo di appropriarsi di un'indagine
  così complessa, e infatti le sue giustificazioni evidenziano
  proprio la sua giovinezza e la sua inesperienza... mi auguro
  che le sue modestissime giustificazioni siano dettate solo
  dalla giovane età e non da malafede, poiché è evidente la loro
  risibilità a motivare l'archiviazione di un procedimento così
  ampio ed in parte già completo...".
     Ciò premesso, ritiene la Giunta che le parole espresse
  dalla Parenti rientrano in un contesto politico per l'attività
  svolta dalla parlamentare nell'esercizio di critica politica
  nei confronti di un potere giudiziario che aveva dato adito
  proprio in quel lasso di tempo a censure svolte anche in sede
  parlamentare circa il corretto uso dei poteri di indagine
  rivolti spesso verso determinate fazioni o partiti politici e
  che non aveva minimamente intaccato altre aree politiche con
  quell'azione investigativa che prima la Procura di Milano
  aveva in quel tempo condotto con particolare incisività.  In
  particolare la Parenti lamentava la scarsa propensione di
  quell'ufficio giudiziario ad orientare le indagini su un
  filone investigativo a carico di esponenti del PCI nei
  confronti dei quali il giudice per le indagini preliminari di
  Milano per ben due volte aveva respinto la richiesta di
  archiviazione del pubblico ministero.  Pertanto, la Parenti si
  doleva della concentrazione delle indagini verso una sola
  direzione e lamentava lo scarso interesse dimostrato da
  quell'ufficio giudiziario in procedimenti penali a carico di
  esponenti di una certa area politica.  Vi è poi da osservare
  che l'onorevole Parenti, proprio in seguito alle dichiarazioni
  rese in precedenza dal pubblico ministero Ielo in sede di
  ispezione ministeriale, era stata fatta oggetto di un attacco
  nella sua qualità di Presidente della Commissione Parlamentare
  Antimafia, tant'è che uno dei Commissari ne aveva richiesto
  esplicitamente le dimissioni.  Ed, invero, già nel testo
  riportato dall'agenzia stampa l'onorevole Parenti replicava
  alle critiche che le erano state rivolte nella qualità di
  Presidente della Commissione Antimafia per la conduzione delle
 
                              Pag.3
 
  indagini avviate sulle cosiddette cooperative rosse.  Le
  cennate considerazioni convincono la Giunta che le
  dichiarazioni rese alla stampa dalla Parenti, a prescindere o
  meno della sussistenza degli estremi soggettivi ed oggettivi
  della fattispecie penale contestata, sono frutto di
  un'attività svolta in un preciso contesto politico e
  nell'esercizio delle funzioni di parlamentare e che, quindi,
  come tali, rientrano nel novero di quelle coperte
  dall'insindacabilità a norma dell'articolo 68, primo comma
  della Costituzione.
                                Carmelo CARRARA,  Relatore. 
 
documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva

Ritorna al menu della banca dati