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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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73
DOC4T-0051
DOC IV ter n. 51 Legisl. XIII
07-11-96 [ DOC13-4TER-51 DO C134TER0051 13DOC4TER 00051 DOC13-4TER-51A 13DOC4TER 00051 A 000400032 DOC4TER 00051 000004T005100000101000431SI1 4 000101000337SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                             NOVI
                deputato nella XII legislatura
  per il reato di cui agli articoli 81, 57-  bis,  595,
  primo, secondo e terzo comma, 596-  bis  del codice penale
  e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
         mezzo della stampa, continuata e aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 7 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
       UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  Proc. n. 2469/94/21.
  N. 209/95 GIP.
                          Il GIUDICE
        sciogliendo la riserva espressa all'udienza in data 23
  ottobre 1996
                           OSSERVA
        con querela presentata alla Procura della Repubblica di
  Napoli in data 13 giugno 1994 il dottor Quatrano Nicola,
  sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
  Napoli, rappresentava di essere stato vittima di una
  diffamazione aggravata e continuata a mezzo stampa ad opera di
  Novi Emiddio, redattore capo responsabile prima, e redattore
  capo editorialista poi, del quotidiano  Il Giornale di
  Napoli,  il quale in alcuni editoriali aveva adoperato
  espressioni e giudizi gravemente lesivi della sua immagine di
  persona e di magistrato, oltre che della sua reputazione con
  l'attribuzione anche di fatti determinati quale il rifiuto
  "  di seguire le piste rosse di tangentopoli  ".
      In particolare affermava il querelante:
        a)....  in un editoriale del 31 marzo 1994
  ("Quatrano e Bassolino"), dopo avermi definito "  funzionario
  dello Stato addetto all'amministrazione della giustizia...
  solerte frequentatore di convegni ed assemblee del PDS e di
  Rifondazione comunista  ", aggiungendo che sono "  un
  collaboratore della voce della Campania, un mensile che vende
  duemila copie e che negli anni d'oro di tangentopoli era
  onusto delle pubblicità delle imprese poi inquisite  " mi ha
  invitato a continuare le indagini con maggiore speditezza,
  "  soprattutto quelle che riguardano le collusioni del
  PCI-PDS con i vampiri della sanità che facevano capo a
  Poggiolini  ", concludendo l'editoriale con un accostamento
  tra me ed il sindaco di Napoli "  per la fede politica
  comune, ma anche per il sovradimensionamento della sua persona
  e del suo ruolo  " invitandomi a "  fare il magistrato e a
  leggere le carte  ";
        b)  in un successivo editoriale del 18 aprile 1994
  ("C'è giudice e giudice") il Novi nel contrapporre le "  idee
  molto chiare  " del procuratore della Repubblica di Napoli,
  Agostino Cordova, "  che ha idee molto chiare sui pentiti e
  sul funzionamento della giustizia  " ad alcuni suoi sostituti
  procuratori, che "  invece di lavorare seriamente
  s'atteggiano a sociologi della politica  ", definisce costoro
  "  poveracci, poveri residui dell'antico regime ridotti a
  sproloquiare su periodici un tempo sommersi
 
                              Pag.3
 
  dalla pubblicità dei protagonisti di tangentopoli"
  definendo "  inquietante... l'inoperosa collusione di certi
  magistrati che si rifiutano di seguire le piste rosse di
  tangentopoli  " nonché "  la presenza nelle redazioni di
  periodici dai finanziamenti tutti da chiarire di magistrati
  della Repubblica  ";
        c)  in un terzo editoriale dal titolo "Gli ultimi
  lottizzati", pubblicato il 26 aprile 1994 sempre su  il
  Giornale di Napoli,  il Novi definisce "  non più
  tollerabile l'incursione terroristica e provocatoria di certi
  sostituti comunisti che concionano su giornaletti
  sponsorizzati dalle imprese protagoniste di tangentopoli  "
  rappresentanti dei "  settori più screditati della
  magistratura  " che "  i residui dell'antico regime pensano
  di utilizzare... per difendere quello che rimane in piedi
  delle antiche consorterie partitocratiche  ".
      Il 14 giugno 1994 gli atti venivano trasmessi alla
  Procura della Repubblica di Salerno per competenza ex articolo
  11 del codice di procedura penale ed il pubblico ministero di
  questo tribunale in data 9 febbraio 1995 presentava richiesta
  di rinvio a giudizio del Novi perché rispondesse del reato di
  cui agli articoli 81, 57-  bis,  595, primo, secondo e
  terzo comma, 596-  bis  del codice penale e 13 della legge
  8 febbraio 1948, n. 47.
      All'udienza preliminare tenutasi in data 23 ottobre 1996
  il difensore del Novi, rilevando (e provando documentalmente)
  che l'imputato era stato eletto deputato in data 13 aprile
  1994 e senatore in data 9 maggio 1996 (funzione tuttora
  svolta), eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a
  giudizio, essendosi promossa l'azione penale nei confronti di
  un parlamentare, mentre il pubblico ministero ed il difensore
  della parte offesa chiedevano separarsi gli atti e procedersi
  solo in ordine al fatto diffamatorio consumatosi in data 31
  marzo 1994, epoca in cui il Novi non era ancora stato eletto
  alla Camera dei deputati.
      Osserva il giudicante che, a seguito dell'emanazione
  della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, anche i
  membri del Parlamento possono essere sottoposti a procedimento
  penale senza l'autorizzazione della Camera alla quale
  appartengono e nessuna sospensione del procedimento è
  prevista.  Ha conservato, invece, piena vigenza l'esimente di
  cui all'articolo 68, primo comma, della Carta costituzionale
  ("I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
  rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
  nell'esercizio delle loro funzioni") che ha trovato regole
  applicative nel decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466.
      Occorre esaminare, quindi, se la fattispecie in esame
  rientri o meno nel novero di quelle per le quali diventa
  doverosa la declaratoria ex articoli 129 o 409 del codice di
  procedura penale, ai sensi dell'articolo 2 nn. 1 e 3 del
  decreto-legge citato.  Nel caso in esame siamo certamente fuori
  delle ipotesi di cui al n. 1 articolo citato, non avendo il
  Novi commesso il fatto nell'ambito della attività
  parlamentare.  Resta da vedere, al fine della applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, se la
  condotta del Novi possa definirsi "attività divulgativa
  connessa, pur se svolta fuori del Parlamento" (n. 3 articolo
  citato): a tal proposito non sembra al giudicante che possa
  accogliersi l'eccezione difensiva, sul rilievo che l'attività
  di editorialista del Novi
 
                              Pag.4
 
  non presentava alcuna connessione con le funzioni
  parlamentari e che la condotta diffamatoria ipotizzata
  dall'accusa era già iniziata in periodo precedente
  all'elezione alla Camera dei deputati ed è continuata sullo
  stesso tono in periodo successivo, tanto che lo stesso
  pubblico ministero ha ravvisato nei fatti la sussistenza del
  vincolo della continuazione ex articolo 81 del codice penale.
  Tale ultima circostanza rende inopportuna, anche sotto
  l'aspetto della economia processuale, la separazione dagli
  altri dell'episodio delittuoso che vuolsi perpetrato in data
  31 marzo 1994, per cui va respinta anche la richiesta avanzata
  dal pubblico ministero e dal difensore della persona
  offesa.
      Il rigetto della eccezione concernente l'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione impone gli
  adempimenti e la declaratoria di cui all'articolo 2 nn. 4 e 5
  del decreto-legge n. 466 del 1996.
                      PER QUESTI MOTIVI
        a)  rigetta l'eccezione di applicazione
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione avanzata
  nell'interesse di Novi Emiddio;
        b)  rigetta la richiesta di separazione degli atti
  come proposta dal pubblico ministero e dal difensore della
  persona offesa;
        c)  dispone trasmettersi copia degli atti alla
  Camera dei deputati; limitatamente agli episodi di
  diffamazione commessi il 18 aprile 1994 ed il 26 aprile
  1994;
        d)  dichiara la sospensione del procedimento.
      Deciso in Salerno il 30 ottobre 1996.
                            Il GIP
                    Dott. Vittorio Perillo
 
           RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI
         INSINDACABILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 68,
               PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
                  nei confronti del senatore
                             NOVI
                (deputato all'epoca dei fatti)
  per il reato di cui agli articoli 81, 57-  bis,  595,
  primo, secondo e terzo comma, 596-  bis  del codice
                            penale
  e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
         mezzo della stampa, continuata e aggravata)
  TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL
                     TRIBUNALE DI SALERNO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 7 novembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta
  di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal
  Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
  Salerno, nella vigenza di uno dei decreti-legge che hanno a
  lungo regolato la materia delle insindacabilità, con
  riferimento ad un procedimento penale pendente per il reato di
  diffamazione col mezzo della stampa, continuata e aggravata,
  nei confronti del senatore Novi, deputato all'epoca dei
  fatti.
     Occorre innanzitutto affrontare la questione della
  competenza a deliberare.  Com'è noto la questione - che si pone
  essenzialmente per i parlamentari che appartenevano a una
  Camera al momento del fatto e all'altra al momento del
  processo - è stata oggetto di una lunga controversia
  interpretativa tra coloro che ritenevano che la competenza
  dovesse essere assegnata al primo e quelli che la ritenevano
  spettante al secondo di tali due collegi.  La questione è stata
  da ultimo risolta con la sentenza della Corte costituzionale
  n. 252 del 1999 che ha stabilito che la competenza spetta alla
  Camera alla quale il deputato apparteneva al momento del
  fatto.
     Alla luce di tale sentenza la Giunta ha affrontato il
  merito della questione sottoposta con la presente richiesta
  nella seduta del 14 luglio 1999.
     Occorre precisare fin d'ora che la richiesta concerne un
  procedimento penale pendente per tre fatti-reato (legati da un
  vincolo di continuazione) asseritamente consumatisi attraverso
  la pubblicazione di tre articoli di giornale rispettivamente
  in data 31 marzo, 18 aprile e 26 aprile 1994.  Poiché il
  senatore Novi, nella XII legislatura (epoca alla quale si
  riferivano i fatti) aveva assunto la qualità di deputato a
  partire dal 13 aprile 1994 (data della sua proclamazione), la
  deliberazione della Giunta deve ritenersi riferita
  esclusivamente agli episodi del 18 aprile e del 26 aprile
  1994, dovendosi, viceversa, ritenere l'episodio relativo al 31
  marzo occorso in un periodo nel quale l'interessato non
  rivestiva la qualità di parlamentare e pertanto  ipso facto
  escluso dall'ambito di applicazione del primo comma
  dell'articolo 68 della Costituzione.
     Ciò detto, le frasi ritenute diffamatorie sono le
  seguenti: nel primo editoriale il senatore Novi, dopo aver
  definito il dottor Quatrano  "funzionario dello Stato
  addetto all'amministrazione della giustizia... solerte
  frequentatore di convegni ed assemblee del PDS e di
  Rifondazione Comunista",  aggiungeva che il medesimo era
  "un collaboratore della  Voce della Campania,  un
  mensile che vende duemila copie e che negli anni d'oro di
  tangentopoli era onusto delle pubblicità delle imprese poi
  inquisite"  invitandolo altresì a continuare le indagini con
  maggiore speditezza  "soprattutto quelle che riguardavano le
  collusioni del PCI-PDS con i vampiri della sanità che facevano
  capo a Poggiolini"  e infine concludendo l'editoriale con un
  accostamento tra il magistrato e il sindaco di Napoli  "per
  la fede politica comune ma anche per il sovradimensionamento
  della sua persona e del suo ruolo"  e invitandolo a  "fare
  il magistrato e a leggere le carte".
     Nell'editoriale del 18 aprile 1994 il senatore Novi
  contrapponeva le  "idee molto chiare"  del Procuratore
  della Repubblica di Napoli dott. Cordova  "sui pentiti e sul
  funzionamento della giustizia"  a quelle di alcuni suoi
  sostituti procuratori che  "invece di lavorare seriamente si
  atteggiano a sociologi della politica",  definendo altresì
 
                              Pag.3
 
  costoro  "poveracci, poveri residui dell'antico regime
  ridotti a sproloquiare sui periodici un tempo sommersi dalla
  pubblicità dei protagonisti di tangentopoli"  e definendo
  altresì  "inquietante (...) l'inoperosa collusione di certi
  magistrati che si rifiutano di seguire le piste rosse di
  tangentopoli"  nonché  "la presenza nelle redazioni di
  periodici dai finanziamenti tutti da chiarire di magistrati
  della Repubblica".
     Nell'editoriale del 26 aprile 1994 sempre su  il
  Giornale di Napoli,  il senatore Novi definiva  "non più
  tollerabile l'incursione terroristica e provocatoria di certi
  sostituti comunisti che concionano su giornaletti
  sponsorizzati dalle imprese protagoniste di tangentopoli"
  rappresentanti dei  "settori più screditati della
  magistratura"  che  "i residui dell'antico regime pensano
  di utilizzare... per difendere quello che rimane in piedi
  delle antiche consorterie partitocratiche".
     La Giunta ha rilevato in primo luogo - anche se ovviamente
  tale valutazione non è tra quelle di sua competenza - che in
  entrambi gli articoli per i quali si pone la questione della
  insindacabilità (gli ultimi due) non è fatta nessuna menzione
  del dottor Quatrano, ma vi è un generico riferimento ad
  "alcuni magistrati".
     Al di là di ciò, comunque, le frasi del senatore Novi
  costituiscono, con chiara evidenza, un giudizio ed una critica
  di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che
  all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione
  pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare.  Ciò sia
  pure in assenza di un collegamento specifico con atti o
  documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito,
  attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la
  discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale,
  nel dibattito politico.
     Per questi motivi la Giunta propone di riferire
  all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il
  procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                               Filippo BERSELLI,  Relatore. 
 
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