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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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81
DOC4T-0059
DOC IV ter n. 59 Legisl. XIII
16-12-96 [ DOC13-4TER-59 DO C134TER0059 13DOC4TER 00059 DOC13-4TER-59A 13DOC4TER 00059 A 000500022 DOC4TER 00059 000004T005900000101000514SI1 5 000101000241SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                            FRASCA
                deputato nella VII legislatura
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui all'articolo 416-  bis  dello
         stesso codice (associazione di tipo mafioso)
           TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 16 dicembre 1996
 
                              Pag.2
 
                  TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
  N. 90/96 Reg.  Gen.
  N. 1529/93 R.G. N.R.
  D.D.A. CZ
      Sull'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato;
        sentito il pubblico ministero e la parte civile;
        rilevato:
        che ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione i
  membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
  opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro
  funzioni;
        che a tale norma sono da ricondursi, a norma
  dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, tutti i
  comportamenti rientranti nell'esercizio dell'attività
  parlamentare, quali presentazione di disegni di legge,
  emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni,
  interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e
  negli altri organi delle Camere, qualsiasi espressione di voto
  comunque formulata ed ogni altro atto parlamentare;
        che tuttavia, nel caso di specie le condotte contestate
  all'imputato ed attraverso le quali il medesimo avrebbe
  concorso nel reato di associazione a delinquere di tipo
  mafioso, non appaiono manifestamente rientranti nella nozione
  di attività parlamentare sopra descritta, non potendosi
  ricomprendere in essa attività quali la richiesta di voti in
  campagna elettorale e le altre condotte di agevolazione a
  soggetti gravitanti nella criminalità organizzata, le quali
  non costituiscono esercizio in sé dell'attività parlamentare
  ma configurano condotte sicuramente estranee a tale esercizio
  e, quindi, indiscutibilmente realizzabili al di fuori di
  esso;
        che diversamente da quando previsto dalla normativa
  precedentemente vigente in materia di disposizioni per
  l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, secondo cui
  il giudice poteva ritenere l'eccezione sollevata
  manifestamente infondata e, quindi, procedere nel
  dibattimento, a norma dell'articolo 2, quarto comma, del
  vigente decreto-legge n. 555 del 1996, qualora il giudice non
  ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, deve, senza
  possibilità di esercitare alcun potere discrezionale,
  provvedere senza ritardo con ordinanza non impugnabile a
  trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera alla
  quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al
  momento del fatto;
 
                              Pag.3
 
        che la condotta contestata all'imputato è riferita a
  periodi nei quali questi era componente della Camera dei
  deputati (dal 5 giugno 1968 al 19 giugno 1979) e del Senato
  dal 1983 in poi, come risulta dalle certificazioni esibite
  dalla difesa;
                      PER QUESTI MOTIVI
  ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza e
  degli atti del fascicolo del dibattimento, a cura della
  Cancelleria del tribunale, e degli atti del fascicolo delle
  indagini preliminari, a cura della Cancelleria del pubblico
  ministero, alla Camera dei deputati ed al Senato della
  Repubblica.
      Visto l'articolo 2, quinto comma, del decreto-legge n.
  555 del 1996, sospende il procedimento fino alla deliberazione
  delle Camere all'uopo adite e comunque non oltre il termine di
  giorni novanta.
      Castrovillari, 5 dicembre 1996.
                        Il Presidente
                    Dott. Virginia Mazzeo
                IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
        riunito in camera di consiglio nelle persone dei
  signori magistrati:
        dott. Virginia Mazzeo,  presidente;
        dott. Salvatore D'Ambrosio,  giudice;
        dott. Roberto Veneziano,  giudice;
        ha emesso la seguente
                          ORDINANZA
        ad integrazione del provvedimento emesso il 5 dicembre
  1996, nel procedimento penale n. 90/96 nei confronti di Frasca
  Salvatore;
        rilevato che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
  n. 555 del 1996, è necessario enunciare i fatti per cui si
  procede e le norme che si intendono violate;
        ritenuto che nel corpo del provvedimento si è fatto
  implicito riferimento al capo d'imputazione non espressamente
  riportato;
        si precisa che si procede a carico di Frasca Salvatore
  per i seguenti fatti:
        delitto concorsuale di partecipazione in associazione
  di stampo mafioso ai sensi degli artticoli 110 e 416-  bis
  del codice penale, commesso in Rossano, Cosenza, Corigliano
  Calabro, Cassano allo Ionio,
 
                              Pag.4
 
  Sibari, dal 1978 e successivamente per avere, con più azioni
  esecutive di uno stesso disegno criminoso, nella qualità di
  candidato a competizioni elettorali amministrative e
  politiche, successivamente in quella di parlamentare della
  Repubblica, nonché in quella di sindaco del comune di Cassano
  allo Ionio, concorso nelle associazioni criminali di stampo
  mafioso facenti capo a Cirillo Giuseppe, Tripodoro Pasquale,
  Carelli Santo, Pino Francesco, con i seguenti comportamenti
  concludenti che denotavano adesione al programma criminoso
  delle organizzazioni e che erano suscettibili di accrescere il
  prestigio di queste:
          rivolgendo richiesta di raccolta di voti a Giuseppe
  Cirillo, capo società del "locale" di Sibari, nelle
  competizioni elettorali degli anni 1975-1976;
          rivolgendo nel 1987, in occasione di competizione
  elettorale, richiesta di voti a Tripodoro Pasquale,
  notoriamente capo società in Rossano, nelle competizioni
  elettorali, promettendo anche un interessamento per la
  restituzione della patente di guida ritirata al predetto ed
  indirizzandolo a tal fine alla prefettura di Cosenza;
          recandosi insieme a Tripodoro Pasquale nella stessa
  campagna elettorale e viaggiando a bordo della stessa auto a
  Paludi in occasione di comizio elettorale;
          intervenendo nel 1986-1987, a favore di Franco Pino,
  notoriamente appartenente alla delinquenza organizzata di
  Cosenza e detenuto in quel carcere, riuscendo ad ottenere che
  il Pino non venisse inviato al carcere di Caltanissetta nel
  quale sarebbe dovuto essere ritrasferito;
          rivolgendo nel 1987-1988 richiesta di voti nella
  campagna elettorale per le elezioni amministrative a
  Lanzillotta Luigi, inserito nell'organizzazione criminosa di
  Cirillo e Tripodoro, e successivamente assassinato in
  Corigliano Calabro nel 1993, recandosi a tal fine nei locali
  dell'autosalone "Plurimarche Srl" del quale erano soci i figli
  del Lanzillotta;
          intrattenendo a titolo personale con il predetto
  Lanzillotta Luigi rapporti di amicizia e commerciali,
  acquistando dopo circa una diecina di giorni dalla visita
  cennata, una autovettura Fiat Uno (per la quale veniva emessa
  fattura in data 12 febbraio 1988);
          intrattenendo nel contempo gli stessi rapporti anche
  nella qualità di sindaco del comune di Cassano allo Ionio
  procedendo il 27 gennaio 1988 alla aggiudicazione di una gara
  di appalto per l'acquisto di quattro autovetture per la quale
  gara, l'8 gennaio 1988, erano stati richiesti preventivi a
  varie ditte, ricevendo soltanto l'offerta della "Plurimarche
  S.r.l." che, peraltro il 4 gennaio precedente, era stata
  dichiarata fallita;
          contribuendo sistematicamente alle attività ed agli
  scopi dell'organizzazione criminale denominata "'ndrangheta" e
  specificamente delle cosche di Cirillo Giuseppe, Pasquale
  Tripodoro e Franco Pino, mediante incontri reiterati con gli
  stessi, partecipazione a comizio elettorale, mediante
  interessamento per le vicende del Tripodoro e del Pino
  esplicitato negli interventi indicati, con le aggravanti di
  cui agli articoli 416-  bis,  quarto, quinto e sesto comma,
  del codice penale,
 
                              Pag.5
 
  trattandosi di associazioni armate di stampo mafioso dedite
  alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona
  e ad assumere il controllo delle attività economiche mediante
  risorse finanziarie di provenienza delittuosa.
      In Rossano, Cosenza, Corigliano Calabro, Cassano allo
  Ionio, Sibari, dal 1978 e successivamente sino al gennaio 1993
  specificando che si assumono violate le norme di cui agli
  articoli 110 e 416-  bis  del codice penale.
                       PER TALI MOTIVI
  dispone che il presente provvedimento sia trasmesso, a cura
  della cancelleria del tribunale, alla Camera dei deputati ed
  al Senato della Repubblica.
      Castrovillari, 17 dicembre 1996.
                        Il Presidente
                    Dott. Virginia Mazzeo
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  DAMERI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
  FRASCA
  deputato all'epoca dei fatti per concorso - ai sensi
             dell'articolo 110 del codice penale
   - nel reato di cui all'articolo 416-  bis  dello stesso
            codice (associazione di tipo mafioso)
  TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI E PERVENUTA ALLA
  PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 16 dicembre 1996
        Presentata alla Presidenza il 12 dicembre 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Camera è chiamata ad esaminare
  un procedimento penale nei confronti dell'On.  Frasca (deputato
  dal 1968 al '79) e quindi senatore (dal'83) per il reato di
  cui agli articoli 110 e 416-  bis  del C.P. (concorso in
  associazione di tipo mafioso).
     La Camera è interessata da questa questione su richiesta
  del Tribunale di Castrovillari in virtù del decreto legge n.
  555 del '96 (ormai decaduto) per il quale (articolo 2) il
  giudice era tenuto ad inviare gli atti alla Camera competente
  ogni volta che il deputato sollevava in giudizio la relativa
  eccezione, senza poter sindacare il merito.
     Il procedimento si riferisce ad un arco temporale che va
  dal 1975 all'88 nell'ambito del quale l'on.  Frasca è stato
  prima deputato poi senatore, in quell'arco temporale si
  contestano all'on.  Frasca comportamenti tesi a produrre
  raccolta di voti da esponenti di associazioni criminali.
     Le contestazioni riguardano la partecipazione ad
  associazioni di stampo mafioso in Rossano, Cosenza, Corigliano
  Calabro, Cassano Jonico, Sibari al fine di avanzare richiesta
  di voti ad esponenti di clan mafiosi, dapprima quale candidato
  a competizioni amministrative e politiche, quindi parlamentare
  nonché sindaco del Comune di Cassano Jonico.
     L'ordinanza che accompagna la richiesta di esame dettaglia
  i fatti contestati all'on.  Frasca nel merito dei quali la
  Giunta non è tenuta a pronunciarsi ma che non possano essere
  ricondotti a quanto previsto dal comma 1 articolo 68 circa le
  espressioni di opinioni o voti dati nell'esercizio delle
  funzioni parlamentari.
     In questo senso si è già pronunciato il Senato su proposta
  della relativa Giunta.
     Va inoltre considerato che l'on.  Frasca sia nella copiosa
  documentazione di merito presentata a proprio discarico - che
  non è materia del nostro esame - sia nelle dichiarazioni rese
  davanti alla Giunta, ha sollecitato un pronunciamento che
  consenta che il dibattimento venga celebrato e concluso.
     Pertanto la Giunta, ha deliberato di proporre
  all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro
  del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade,
  pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma,
  della Costituzione.
                                   Silvana DAMERI,  Relatore.
 
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