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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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98
DOC4T-0076
DOC IV ter n. 76 Legisl. XIII
07-07-98 [ DOC13-4TER-76 DO C134TER0076 13DOC4TER 00076 DOC13-4TER-76A 13DOC4TER 00076 A 000100022 DOC4TER 00076 000004T007600000101000123SI1 1 000101000245SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                          BORGHEZIO
                (proc. pen. n. 52/98 R.G.N.R.)
  TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
                      TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 7 luglio 1998
                                            All'on.  Presidente
                                     della Camera dei Deputati
                                                          Roma
  Oggetto: denuncia-querela proposta dal professor Cafaro
  Ferrero nei confronti dell'onorevole Mario Borghezio.
     Rimetto copia dell'atto in oggetto indicato, ai fini del
  giudizio della Camera dei deputati in ordine alla
  insindacabilità, ex articolo 68, comma 1 della Costituzione,
  delle affermazioni dell'onorevole Mario Borghezio di cui il
  professor Cafaro Ferrero si duole.
     Grazie e distinti saluti.
                                      Il Sostituto Procuratore
                                              della Repubblica
                                        dott. Giuseppe Pititto
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  SAPONARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                          BORGHEZIO
                (proc. pen. n. 52/98 R.G.N.R.)
  TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
                           DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 7 luglio 1998
        Presentata alla Presidenza il 18 ottobre 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi!  La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
  Roma con riferimento ad un procedimento penale pendente nei
  confronti del deputato Mario Borghezio.  L'unico documento
  trasmesso dalla Procura consiste in una denuncia-querela
  proposta da tale professor Ferrero Cafaro, anche nella sua
  qualità di Presidente nazionale del Comitato di coordinamento
  degli utenti e degli operatori portuali.  In tale documento il
  denunciante si duole della presentazione, da parte del
  deputato citato, di due interrogazioni parlamentari, entrambe
  in data 7 novembre 1997 (n. 4-13706 indirizzata ai ministri
  dell'interno e dei trasporti e della navigazione e n. 4-13762
  indirizzata al ministro del tesoro), attraverso le quali
  sarebbe stata asseritamente lesa la sua reputazione.
     Già i pochi elementi esposti risultano ampiamente
  sufficienti a giustificare l'applicazione della prerogativa
  dell'insindacabilità sancita dall'articolo 68, primo comma,
  della Costituzione.  Ciò di cui si duole il denunciante,
  infatti, è proprio la presentazione di un atto parlamentare
  tipico, fatto che per unanime opinione della dottrina e della
  giurisprudenza di ogni ordine e grado non può che ricadere
  nell'ambito di applicazione della citata norma
  costituzionale.
     Il fatto che l'asserita diffamazione tragga origine da un
  atto parlamentare tipico esime la Giunta da una valutazione
  sul contenuto dell'atto stesso.  Per completezza, è appena il
  caso di aggiungere che l'onorevole Borghezio richiamava
  l'attenzione del ministro competente sui rischi di possibili
  illecite interferenze della criminalità organizzata nella
  gestione del porto di Brindisi.
     Del pari del tutto priva di pregio appaiono i rilievi
  evidenziati nella denuncia circa gli effetti della decadenza
  dei numerosi decreti-legge che hanno regolato la materia delle
  immunità dopo la riforma costituzionale del 1993 e fino alla
  fine del 1996.  E' assolutamente pacifico, infatti, che la
  prerogativa dell'insindacabilità, in quanto di natura
  sostanziale, trae origine direttamente dal contenuto della
  norma costituzionale e non necessita specificamente di una
  normativa di attuazione.
     In base a queste considerazioni la Giunta per le
  autorizzazioni, nella seduta del 22 settembre 1999,
  all'unanimità, ha deliberato che i fatti per i quali è in
  corso il procedimento concernono opinioni espresse da un
  membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                                 Michele SAPONARA,  Relatore.
 
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