| L' A. deplora che l' attuale sistema elettorale italiano non consenta
controlli rapidi e razionali. Non sono rari i casi di irregolarita' e
di brogli, per i quali il controllo e' attribuito in prima istanza
agli scrutatori, che sono espressione dei partiti, e poi ai
parlamentari, in ossequio all' art. 66 Cost., che riserva alle Camere
il giudizio sui titoli di ammissione dei loro componenti. Ricorda che
alla Costituente fu proposto, senza successo, di deferire il giudizio
di cui si tratta alla Corte di Cassazione o a un Tribunale elettorale
appositamente costituito, e porta l' esempio della Gran Bretagna,
dove il giudizio sulle contestazioni e' affidato, fin dal 1789, alla
Magistratura ordinaria. (Titolo: 1 col / Testo: 0.6 col).
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