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51119
IDG881300873
88.13.00873 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ancora Tullio
Giudici. Sui membri laici non si legiferi cosi'
Nazione, an. 130 (1988), fasc. 70 (16 marzo), pag. 4
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1405; D1406
Secondo alcuni autori, le norme relative alla composizione e alle attribuzioni dei consigli di presidenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, inserite nel disegno di legge sulla responsabilita' civile dei magistrati, sarebbero formalmente "praeter costitutionem", e sostanzialmente "contra costitutionem", perche' la Costituzione regola l' autonomia della Magistratura ordinaria, mentre quella del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e' regolata dalla legge ordinaria. Per cui la Costituzione ha voluto, per l' indipendenza della Magistratura ordinaria, una disciplina diversa da quella della Magistratura amministrativa. L' A. (presidente della VI sezione del Consiglio di Stato) sostiene che questa tesi e' infondata, mentre, al contrario, un altro e' il vizio di incostituzionalita' presente in questo provvedimento: esso consiste nel procedimento legislativo. Secondo l' A., nel disegno di legge in questione sono state inserite norme che regolano una diversa materia. Quella, appunto, riguardante la Magistratura amministrativa. Si tratta di un vizio di eccesso di potere, che dovrebbe essere fatto valere anche per le leggi come per gli atti amministrativi. Vizio, peraltro, assai diffuso, come ad esempio nelle leggi finanziarie. L' A. solleva anche critiche sulla portata delle innovazioni introdotte nei riguardi dei consigli di presidenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. (Titolo: 3 col / Testo: 1.8 col).
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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