| l' a. biasima il possibile ricorso dello stato alla pena di morte, in
nome della giustizia e della liberta', contro i colpevoli di atti
criminali. l' a. sottolinea, infatti, l' incapacita' dello stato di
stabilire il vero grado di colpa degli imputati; l' errore
giudiziario, inoltre, diventa con la pena di morte irreparabile.
secondo l' a. costituirebbero un piu' efficace deterrente alla
criminalita' l' applicazione pronta ed integrale delle pene ed il
potenziamento delle strutture amministrative della giustizia. l' a.
conclude, infine, sottolineando che i sequestri di persona a scopo di
estorsione sono stati favoriti da dissennate iniziative dello stato
prese in nome della giustizia, della lotta contro l' evasione fiscale
e della liberta' di stampa; la suddetta iniziativa che introduce la
pena di morte, quindi, potrebbe favorire piuttosto che limitare la
criminalita' comune e quella politica.
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