| (Obiettivi del riordinamento
del Servizio sanitario nazionale).
1. Per la realizzazione piena del diritto alla salute
prevista dall'articolo 32 della Costituzione la presente legge
riordina su base regionale il servizio sanitario,
riconfermandone il carattere nazionale, anche al fine di
conseguire obiettivi di qualificazione e miglioramento delle
prestazioni, di una più razionale utilizzazione delle risorse,
di efficienza dei servizi, nel rispetto dei princìpi e delle
finalità indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della
Costituzione della Repubblica, emanano norme legislative per
la riorganizzazione del servizio sanitario regionale nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente
legge.
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