| (Competitività ed efficienza).
1. Il cittadino è libero di scegliere tra i servizi offerti
dalla unità sanitaria locale del luogo in cui risiede, dalla
regione in cui risiede ovvero dalle altre regioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a riclassificare
l'intera rete di servizi delle unità sanitarie locali in
classi di spesa, secondo parametri di correlazione tra le
attività svolte, gli specifici bacini di utenza, le risorse
umane e strumentali e gli indicatori di complessità della
domanda.
3. Con riferimento ai parametri di cui al comma 2, le
regioni, sentiti i direttori generali delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, definiranno i budget
di servizio sulla base di procedure e tecniche di rilevazione
dei profili economici di spesa e prevederanno modalità atte a
responsabilizzare gli operatori circa la gestione ed il
rispetto dei medesimi.
4. La quantificazione dei budget di cui al comma 3
dovrà essere commisurata all'entità ed alla qualità della
domanda realmente espressa, tenendo conto delle classi di
spesa in corrispondenza con singoli o con gruppi integrati di
servizi, secondo un criterio di proporzionalità.
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5. Le regioni, ai fini di accrescere l'efficienza e
l'efficacia delle attività di servizio, predispongono, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, schemi
di protocolli di incentivazione, da contrattare a livello
aziendale e volti alle messa in opera di programmi concordati
con il direttore generale, al fine di ottimizzare
l'allocazione delle risorse professionali e favorire forme di
organizzazione integrata del lavoro.
6. La legislazione regionale agevolerà, nell'ambito del
sistema pubblico, la costituzione di rapporti integrati e
associati tra le diverse tipologie di assistenza, verso cui il
cittadino eserciterà la libera scelta in particolare con lo
scopo di incrementare la medicina di comunità, l'integrazione
distrettuale e dipartimentale.
7. La retribuzione del medico e del pediatra di base è
definita in sede di contrattazione nazionale e regionale, da
una quota di retribuzione fissa e costante, da una quota
dipendente dalla libera scelta del medico curante effettuata
dal cittadino e calcolata tenendo conto delle caratteristiche
demografiche epidemiologiche e sociali dell'utente, e da quote
aggiuntive contrattabili a livello di unità sanitaria locale
connesse al conseguimento di obiettivi concordati e verificati
con la stessa azienda e definiti sulla scorta di protocolli
diagnostico-terapeutici per l'ottimizzazione dei livelli
qualitativi e quantitativi delle risorse. Parimenti la
retribuzione degli altri operatori è ridefinita in sede di
contrattazione nazionale e regionale legando alcune variabili
salariali, oltre alle componenti fisse e accessorie,
all'andamento del lavoro effettivamente prestato nonché al
raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficacia e
efficienza.
8. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nel
caso organizzino i servizi secondo sistemi di attività
integrate, potranno allocare le risorse secondo budget
di gruppo, di distretto o di dipartimento fermi restando i
criteri definiti dal presente articolo.
9. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge le regioni e le province
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autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla revoca delle
convenzioni con le strutture di cui all'articolo 44 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, abrogato ai sensi della
lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della presente
legge.
10. Contestualmente a quanto previsto dal comma 9 le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
ridefiniranno con le strutture private, che siano in possesso
dei requisiti stabiliti regionalmente, i rapporti contrattuali
per acquisire prestazioni secondo criteri di economicità,
efficacia e trasparenza.
11. Al personale dipendente delle strutture già
convenzionate si applicano misure di mobilità, a parità di
qualifica, volte prioritariamente a completare gli organici
del servizio pubblico sanitario. Alle eccedenze di personale
risutanti si applicano le norme contenute nella legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
integrazioni.
12. Il Servizio sanitario nazionale si avvale di personale
dipendente o a contratto.
13. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato
da accordi nazionali di lavoro.
14. Per gli operatori del Servizio sanitario nazionale vale
il principio di incompatibilità con ogni altra attività anche
in applicazione degli articoli 2105 e 2125 del codice civile,
fatte salve le prestazioni libero-professionali interne
secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva
a livello decentrato.
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