| (Norme finali).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo adotterà i necessari
provvedimenti legislativi per ridefinire i profili
istituzionali del Dipartimento per le politiche sanitarie e di
tutto l'apparato istituzionale centrale ad esso riferentesi
(ISPELS, ISS), nonché le questioni attinenti ad una più
efficace tutela ambientale, fermo restando che le attività di
prevenzione dei rischi ambientali e lavorativi dovranno essere
riorganizzate secondo il principio dell'unitarietà tra
prevenzione ambientale e prevenzione nei luoghi di lavoro,
attraverso la scelta della dipartimentalizzazione.
2. Il Governo, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, adotterà altresì, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i necessari
provvedimenti per ricomporre i flussi di spesa destinati
all'assistenza e conseguentemente definire un apposito fondo
sociale nazionale, attraverso il quale finanziare anche le
specifiche attività degli enti locali.
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