| (Azioni comuni in ambito europeo).
1. Nel caso di azioni comuni in materia di politica
estera e di sicurezza, deliberate dal Consiglio dei ministri
dell'Unione europea, dal Consiglio atlantico, dal Consiglio
dei ministri dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) e dagli
organi della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in
Europa (CSCE), la partecipazione dell'Italia è subordinata
dall'accertamento, da parte delle Camere, della conformità
delle azioni stesse ai diritti fondamentali garantiti
dall'articolo F del Trattato sull'Unione europea, ai princìpi
supremi della Costituzione italiana, nonché alle norme della
Carta delle Nazioni Unite.
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