| (Ossservanza del diritto internazionale
bellico).
1. Le azioni compiute dalle Forze armate italiane sulla
base delle disposizioni precedenti, anche nell'ambito di
operazioni combinate con Forze armate di altri Paesi, sono
soggette all'osservanza delle norme umanitarie,
consuetudinarie e pattizie, del diritto internazionale
bellico.
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