Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

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152435
SMC0716-0059
Bollettino Giunte e Commissioni n. 716 del 7 novembre 2000 - edizione definitiva - (SMC13-716)
(suddiviso in 121 Unità Documento)
Unità Documento n.59 (che inizia a pag.68 dello stampato)
               ...X COMMISSIONE PERMANENTE
          (Attività produttive, commercio e turismo)
 
 
SEDE CONSULTIVA
C7395. LAVCOMM
C7395.
DL 268/2000 recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise. C. 7395 Governo. (Alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
Maurizio MIGLIAVACCA. Mario BARRAL. Paola MANZINI. Edo ROSSI. Valentino MANZONI.
Martedì 7 novembre 2000. - Presidenza del Vicepresidente Maurizio MIGLIAVACCA, indi del Presidente Gianfranco SARACA.
ZZSMC ZZRES ZZSMC071100 ZZSMC001107 ZZSMC001100 ZZSMC000000 ZZSMC716 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC10 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
 
     Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U),  presidente e
  relatore, osserva che il decreto-legge n. 268 del 2000 è
  essenzialmente diretto a una riduzione della pressione fiscale
  in coerenza con l'impegno, assunto dal Governo con la
  finanziaria 2000, di restituire ai contribuenti l'eventuale
  maggior gettito che fosse derivato dalla lotta all'evasione
  fiscale.  Al riguardo è noto che, in sede di assestamento del
  bilancio per il corrente esercizio finanziario, sono state
  previste rilevanti correzioni in positivo
 
                              Pag. 69
 
  delle entrate per oltre 41 mila miliardi.
     L'elemento portante del provvedimento è così costituito
  dall'articolo 1 che modifica ai fini IRPEF il primo scaglione
  di reddito, portandolo da 15 a 20 milioni di lire, e aumenta
  le detrazioni d'imposta per redditi di lavoro, dipendente,
  autonomo o d'impresa minore.
     Il decreto-legge contiene anche ulteriori misure
  agevolative di carattere tributario in materia di accise,
  nonché disposizioni in tema di concessioni di esercizio delle
  lotterie e quote latte.  A tali disposizioni altre se ne sono
  aggiunte nel corso dell'esame da parte del Senato.
     Nel merito, fa presente che l'articolo 01 stabilisce che
  le prescrizioni di cui alla legge n. 212 del 2000 (cosiddetto
  statuto dei diritti del contribuente) non si applicano, in
  quanto incompatibili, al decreto-legge.
     L'articolo 1 modifica gli scaglioni di reddito e aumenta
  le detrazioni, esentando di fatto da tassazione i redditi da
  lavoro dipendente fino a 12 milioni di lire e quelli da lavoro
  autonomo fino a 6 milioni; si eleva l'importo massimo dello
  scaglione soggetto all'aliquota IRPEF del 18,5 per cento e
  correlativamente l'importo minimo dello scaglione assoggettato
  all'aliquota del 25,5 per cento (da 15 a 20 milioni); si
  prevede, in relazione agli adempimenti dei sostituiti di
  imposta per le operazioni di conguaglio per i redditi da
  lavoro dipendente e assimilati, che entro il mese di novembre
  siano conseguentemente restituite ai lavoratori dipendenti le
  ritenute operate nel 2000, fino all'importo di 350.000 lire;
  si riduce la misura dell'acconto IRPEF all'87 per cento,
  dell'IRAP al 95 per cento e dell'IRPEG al 93 per cento, in
  modo che anche i lavoratori autonomi e le imprese possano
  usufruire di un immediato beneficio.
     L'articolo 1- bis,  introdotto dal Senato, prevede un
  bonus fiscale di 200.000 lire per i titolari di redditi
  pensionistici che non superino il trattamento minimo del Fondo
  pensioni lavoratori dipendenti e che, quindi, non possono
  usufruire dell'agevolazione consistente nell'aumento della
  detrazione minima imponibile dai 9 ai 12 milioni di lire.  Si
  tratta in sostanza di una misura volta a garantire un
  beneficio anche ai redditi più bassi.
     L'articolo 2 sospende l'aumento annuale dell'accisa sugli
  olii minerali  (carbon tax),  carbone, coke di petrolio,
  orimulsion e oli emulsionati.  Come è evidente, la norma è
  finalizzata al contenimento degli effetti inflazionistici
  derivanti dall'aumento del costo del petrolio.
     Con l'articolo 3 si determinano le accise per le emulsioni
  acqua-gasolio destinate all'autotrazione e al riscaldamento e
  per le emulsioni acqua-olio combustibile destinate al
  riscaldamento e all'uso industriale.
     Con l'articolo 4 si riducono di ulteriori 50 lire i prezzi
  del gasolio per riscaldamento e del GPL per le zone montane,
  già ridotti con la finanziaria 2000 rispettivamente di 200
  lire al litro e di 258 lire al chilogrammo.  Viene inoltre
  portato da 20 a 50 lire per chilowattora di calore fornito il
  credito d'imposta per i comuni delle zone climatiche E ed F
  (zone montane) che utilizzino reti di teleriscaldamento e
  altre tipologie di impianti che riducano le emissioni
  inquinanti.
     L'articolo 5, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000,
  riduce l'accisa per gasolio, GPL e metano per riscaldamento e,
  nel testo licenziato dal Senato, determina l'accisa sul
  gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre nella
  misura dello zero per cento (in luogo del cinque per cento
  previsto dal decreto) dell'aliquota normale per il gasolio
  usato come carburante.
     L'articolo 6 fissa, sempre per il periodo 3 ottobre-31
  dicembre 2000, le aliquote di accisa ridotte per benzina e
  gasolio impiegati in lavori agricoli, orticoli, allevamento,
  silvicoltura e piscicoltura.
     Con l'articolo 7 si dettano disposizioni per acquisire
  immediatamente le entrate derivanti dalle nuove tipologie di
  giochi.  In sostanza si prevede che il Ministro delle finanze
  pubblichi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto i
  bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie
  istantanee, di quelle tradizionali e
 
                              Pag. 70
 
  dei nuovi giochi introdotti sino a tale data.  Si prevede
  inoltre la non assimilabilità alle carte valori dei biglietti
  delle lotterie e giochi similari al fine di consentire che la
  stampa degli stessi sia affidata anche a soggetti diversi
  dall'Istituto poligrafico dello Stato.
     L'articolo 8 detta disposizioni in materia di quote latte
  per il versamento del prelievo supplementare, stabilendo che
  il pagamento avvenga con le modalità di cui all'articolo 1 del
  decreto-legge n. 43 del 1999, modalità attualmente applicabili
  alle campagne sino al 1998.  Inoltre si stabilisce che la
  disciplina della localizzazione delle aziende in comuni solo
  parzialmente svantaggiati opera dalla campagna lattiera
  2000-2001.
     Infine con l'articolo 9 si determina la copertura
  finanziaria del provvedimento.
     Per quanto concerne i profili di competenza della
  Commissione rileva in primo luogo che l'insieme delle misure
  fiscali previste, per il loro carattere agevolativo, è volto
  al sostegno del reddito delle famiglie, rappresentando così un
  fattore di sviluppo della domanda interna e di crescita del
  sistema produttivo.  Complessivamente positive appaiono inoltre
  le misure atte a contenere gli effetti dell'aumento del costo
  del petrolio sia sulle famiglie, sia sulle imprese, a
  cominciare da quelle situate nelle aree svantaggiate.
     Il settore primario beneficia di misure agevolative
  specifiche, tento con riferimento ai settori più esposti
  all'andamento dei prezzi energetici, tanto quanto in relazione
  alla annosa questione delle quote latte.
     Sottolinea inoltre che l'articolo 7, in tema di
  concessioni di lotterie e di giochi, si riconnette alla
  materia dei videogiochi inserita nel disegno di legge
  finanziaria attualmente all'esame dell'Assemblea.
     In conclusione, osserva che il decreto-legge integra la
  manovra di finanza pubblica delineata dal disegno di legge
  finanziaria e ne costituisce un positivo completamento.
 
     Mario BARRAL (misto) esprime perplessità sulle
  disposizioni recate dall'articolo 4 del provvedimento.
  Analoghe disposizioni sono state oggetto di enfatici annunzi
  lo scorso anno, ma gli utenti finali - almeno in Piemonte, la
  cui situazione ben conosce - non hanno avuto alcun concreto
  beneficio.  Questo è avvenuto perché sono mancate indicazioni
  precise, in particolare per i rivenditori, circa le modalità
  di fruizione dell'agevolazione.
     Riterrebbe quindi necessarie ulteriori delucidazioni sul
  funzionamento del meccanismo agevolativo previsto
  dall'articolo 4, nonché sapere se esso sia altresì retroattivo
  al fine di por rimedio all'insufficiente grado di
  funzionamento registrato lo scorso anno.  Fino ad ora, infatti,
  agli annunci non hanno fatto seguito agevolazioni concrete.
     Quanto al resto del provvedimento, con particolare
  riferimento all'articolo 1, si chiede se il Governo ritenga
  che una famiglia possa essere considerata ricca con un reddito
  fra i 19 ed i 30 milioni, dal momento che per questa categoria
  di reddito la detrazione resta fissata in un milione e 50 mila
  lire: se così fosse, lo sforzo del Governo per le famiglie non
  potrebbe certo essere considerato significativo.
 
     Paola MANZINI (DS-U) esprime una valutazione positiva
  sull'articolo 4, dal momento che esso contiene due elementi
  importanti: il primo è quello di un trattamento differenziato
  per le zone montane che potranno godere di uno sconto di circa
  300 lire per litro di gasolio e di 350 lire per kilogrammo di
  GPL; il secondo è rappresentato dalla decorrenza del beneficio
  dal 1999 anche per i serbatoi singoli e per le frazioni non
  metanizzate.  Un ulteriore aspetto positivo è costituito dalla
  copertura finanziaria delle disposizioni, che è stata
  modificata rispetto alla precedente normativa in materia:
  quest'ultima, infatti, prevedeva la copertura finanziaria a
  valere sugli introiti derivanti dalla  carbon tax,  che,
  peraltro, nel 2000 è stata sospesa.
     In sostanza, la copertura finanziaria è stata adeguata e
  la norma è di fatto
 
                              Pag. 71
 
  retroattiva.  Un diverso aspetto è invece rappresentato dalla
  sua effettiva operatività che, secondo il Ministero delle
  finanze, presuppone un provvedimento amministrativo di
  attuazione.  Non è dunque in discussione la certezza della
  norma, ma riterrebbe opportuno che nel parere venisse
  segnalata l'esigenza che in tempi solleciti siano definite le
  modalità per renderla effettivamente operativa: è infatti
  opportuno che gli utenti possano usufruire della agevolazione
  sin dalle prossime forniture.
 
     Edo ROSSI (misto-RC-PRO), osservando che dal titolo del
  provvedimento non emergono le ragioni della sua urgenza e
  necessità, esprime imbarazzo per la filosofia che lo permea.
  Ritiene che si possa convenire sul fatto che la imposizione
  indiretta è la più iniqua in assoluto, dal momento che
  colpisce i consumi indipendentemente dall'effettivo grado di
  capacità di accedere ad essi.  Se questo principio è ancora
  valido, affermare che il provvedimento in esame tende a
  favorire le famiglie ed i consumatori appare fuori luogo.  Si
  chiede, infatti, se quando in tempi recenti è aumentata
  l'imposizione sui consumi di acqua o su quelli del gas si sia
  fatta una operazione favorevole per le famiglie.
     Ancora una volta chiede che cosa venga restituito alle
  famiglie.  Nell'ultimo anno e mezzo, infatti, grazie
  all'incremento dell'IVA conseguente agli aumenti di prezzo dei
  prodotti petroliferi, lo Stato ha incassato 1.500 miliardi di
  lire in più, laddove con il disegno di legge finanziaria
  restituisce solo 570 miliardi: come si fa a sostenere che
  provvedimenti come questo sono finalizzati a favorire le
  famiglie, dopo che è stata aumentata la tassazione più iniqua
  e solo una piccola parte dei suoi proventi viene
  restituita?
     E' pertanto estremamente difficile esprimere una
  valutazione positiva sul provvedimento, a meno che non si
  intervenga con significative modifiche sulle cifre finanziarie
  da esso previste.
 
     Valentino MANZONI (AN), a prescindere da valutazioni di
  ordine costituzionale su un provvedimento che a suo avviso non
  presenta i requisiti di necessità ed urgenza, esprime un
  giudizio complessivamente negativo nel merito.
     Il relatore ha affermato che il decreto-legge costituisce
  il completamento della manovra finanziaria, mentre esso
  risulta in effetti assolutamente insufficiente.  Si pensi agli
  interventi di riduzione sulle aliquote di acconto dell'IRPEF,
  dal momento che è il meccanismo di acconto in sé che
  costituisce una anomalia.  Anche le disposizioni recate
  dall'articolo 1  bis  sembrano una sorta di presa in giro,
  frutto di mere promesse elettoralistiche.
     Si tratta in conclusione di un provvedimento che arriva
  tardi, quasi alla fine dell'anno, con evidenti finalità
  propagandistiche.
 
     Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U),  relatore,  esprime
  sorpresa in relazione a talune obiezioni formulate circa la
  sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del
  decreto-legge: o non è stato letto il testo del provvedimento
  o ne è stato travisato il significato.  Il decreto-legge è
  infatti volto a garantire benefici concreti entro la fine
  dell'anno a cittadini e lavoratori.  Non è proprio questo il
  caso in cui si possono mettere in discussione la necessità e
  l'urgenza di un decreto-legge, tanto con riferimento ai
  profili economico-finanziari quanto a quelli sociali.
     Per quanto riguarda le misure connesse al cosiddetto
  "pacchetto energia", conviene sull'esigenza di un compiuto
  riordino della disciplina normativa, per addivenire ad una
  revisione dell'imposizione ed al superamento di talune
  storture, in particolare in relazione ai consumi di gas.
  Sarebbe peraltro necessario al riguardo un provvedimento
  organico e complessivo, ed occorrerebbe inoltre tenere conto
  delle disponibilità finanziarie.  Interpreta pertanto il
  provvedimento in esame come un primo passo in quella
  direzione: esso interviene, infatti, sui costi per le
  famiglie, per le imprese e per le zone montane.
     Conviene infine con l'esigenza di rendere rapidamente
  operative le disposizioni
 
                              Pag. 72
 
  agevolative dell'articolo 4 e si riserva pertanto di inserire
  uno specifico riferimento nella proposta di parere.
 
     Valentino MANZONI (AN) fa presente che, a suo avviso,
  il provvedimento non presenta i requisiti costituzionali di
  necessità ed urgenza in quanto essi non possono non essere
  connessi a circostanze oggettive, impreviste ed imprevedibili,
  nonché indipendenti da comportamenti od omissioni del Governo:
  quest'ultimo deve smettere di fare ricorso in modo
  inappropriato allo strumento della decretazione d'urgenza
  previsto dall'articolo 77 della Costituzione.
 
     Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U),  relatore,  osserva
  che sovente misure fiscali sono adottate, proprio per la loro
  natura, con lo strumento del decreto-legge.
 
     Mario BARRAL (misto) prende atto della disponibilità
  del relatore ad inserire nel parere un riferimento alla
  applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.  Con
  riferimento alla erogazione di un importo di lire 200 mila ai
  pensionati con un trattamento non superiore al minimo,
  previsto all'articolo 1  bis,  chiede chiarimenti in
  ordine agli interventi in favore dei pensionati che superino
  di poco tale livello.
 
     Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U),  relatore,  precisa
  che la ratio dell'articolo 1  bis  è quella di favorire i
  pensionati con redditi incapienti.  Al di sopra di questo
  livello minimo, infatti, si applicano i meccanismi agevolativi
  costituiti dagli sgravi fiscali.
 
     Edo ROSSI (misto-RC-PRO) rileva che l'unico dato certo
  è rappresentato dal fatto che il Governo ha predisposto il
  testo del provvedimento, il Senato vi ha apportato le
  modifiche che ha ritenuto opportune, mentre la Camera si
  troverà costretta ad approvarlo senza modifiche.
     Ancora una volta, infine, chiede se risponda al vero il
  fatto che negli ultimi diciotto mesi l'erario ha incassato
  1.500 miliardi in più di IVA come conseguenza dell'aumento dei
  prezzi dei prodotti petroliferi.
 
     Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U),  relatore,  fa
  presente di non avere alcuna intenzione di eludere questa
  domanda, osservando che in più occasioni i rappresentanti del
  Governo hanno dichiarato che gli sgravi introdotti nel tempo
  hanno sostanzialmente compensato questo  surplus  di
  entrate.
     Formula quindi la seguente proposta di parere:
     "La X Commissione,
       esaminato il disegno di legge C. 7395 Governo,
       valutato positivamente l'ulteriore aumento della
  riduzione di costo minima del gasolio da riscaldamento e del
  GPL;
       constatato, tuttavia, che la fruizione del beneficio da
  parte dei cittadini è stata sino ad oggi di fatto preclusa
  dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie;
       esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
     con la seguente osservazione:
       provveda il Governo ad adottare tempestivamente i
  provvedimenti indispensabili per garantire, con effetto
  retroattivo, la effettiva fruizione da parte dei cittadini dei
  benefici legati alla riduzione del costo del gasolio da
  riscaldamento e del GPL".
     La Commissione approva la proposta di parere favorevole
  del relatore.
 
     La seduta termina alle 15.10.
 
DATA=001107 FASCID=SMC13-716 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=10 SEDE=CO NSTA=0716 TOTPAG=0114 TOTDOC=0121 NDOC=0059 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C10D CN PAGINIZ=0068 RIGINIZ=042 PAGFIN=0072 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=68 PAGEFIN=72 SORTRES=0011073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00716 SORTNAV=5³011070 00716 b00000 ZZSMC716 NDOC0059 TIPDOCB DOCTIT0059 NDOC0059
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