| La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U), presidente e
relatore, osserva che il decreto-legge n. 268 del 2000 è
essenzialmente diretto a una riduzione della pressione fiscale
in coerenza con l'impegno, assunto dal Governo con la
finanziaria 2000, di restituire ai contribuenti l'eventuale
maggior gettito che fosse derivato dalla lotta all'evasione
fiscale. Al riguardo è noto che, in sede di assestamento del
bilancio per il corrente esercizio finanziario, sono state
previste rilevanti correzioni in positivo
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delle entrate per oltre 41 mila miliardi.
L'elemento portante del provvedimento è così costituito
dall'articolo 1 che modifica ai fini IRPEF il primo scaglione
di reddito, portandolo da 15 a 20 milioni di lire, e aumenta
le detrazioni d'imposta per redditi di lavoro, dipendente,
autonomo o d'impresa minore.
Il decreto-legge contiene anche ulteriori misure
agevolative di carattere tributario in materia di accise,
nonché disposizioni in tema di concessioni di esercizio delle
lotterie e quote latte. A tali disposizioni altre se ne sono
aggiunte nel corso dell'esame da parte del Senato.
Nel merito, fa presente che l'articolo 01 stabilisce che
le prescrizioni di cui alla legge n. 212 del 2000 (cosiddetto
statuto dei diritti del contribuente) non si applicano, in
quanto incompatibili, al decreto-legge.
L'articolo 1 modifica gli scaglioni di reddito e aumenta
le detrazioni, esentando di fatto da tassazione i redditi da
lavoro dipendente fino a 12 milioni di lire e quelli da lavoro
autonomo fino a 6 milioni; si eleva l'importo massimo dello
scaglione soggetto all'aliquota IRPEF del 18,5 per cento e
correlativamente l'importo minimo dello scaglione assoggettato
all'aliquota del 25,5 per cento (da 15 a 20 milioni); si
prevede, in relazione agli adempimenti dei sostituiti di
imposta per le operazioni di conguaglio per i redditi da
lavoro dipendente e assimilati, che entro il mese di novembre
siano conseguentemente restituite ai lavoratori dipendenti le
ritenute operate nel 2000, fino all'importo di 350.000 lire;
si riduce la misura dell'acconto IRPEF all'87 per cento,
dell'IRAP al 95 per cento e dell'IRPEG al 93 per cento, in
modo che anche i lavoratori autonomi e le imprese possano
usufruire di un immediato beneficio.
L'articolo 1- bis, introdotto dal Senato, prevede un
bonus fiscale di 200.000 lire per i titolari di redditi
pensionistici che non superino il trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e che, quindi, non possono
usufruire dell'agevolazione consistente nell'aumento della
detrazione minima imponibile dai 9 ai 12 milioni di lire. Si
tratta in sostanza di una misura volta a garantire un
beneficio anche ai redditi più bassi.
L'articolo 2 sospende l'aumento annuale dell'accisa sugli
olii minerali (carbon tax), carbone, coke di petrolio,
orimulsion e oli emulsionati. Come è evidente, la norma è
finalizzata al contenimento degli effetti inflazionistici
derivanti dall'aumento del costo del petrolio.
Con l'articolo 3 si determinano le accise per le emulsioni
acqua-gasolio destinate all'autotrazione e al riscaldamento e
per le emulsioni acqua-olio combustibile destinate al
riscaldamento e all'uso industriale.
Con l'articolo 4 si riducono di ulteriori 50 lire i prezzi
del gasolio per riscaldamento e del GPL per le zone montane,
già ridotti con la finanziaria 2000 rispettivamente di 200
lire al litro e di 258 lire al chilogrammo. Viene inoltre
portato da 20 a 50 lire per chilowattora di calore fornito il
credito d'imposta per i comuni delle zone climatiche E ed F
(zone montane) che utilizzino reti di teleriscaldamento e
altre tipologie di impianti che riducano le emissioni
inquinanti.
L'articolo 5, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000,
riduce l'accisa per gasolio, GPL e metano per riscaldamento e,
nel testo licenziato dal Senato, determina l'accisa sul
gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre nella
misura dello zero per cento (in luogo del cinque per cento
previsto dal decreto) dell'aliquota normale per il gasolio
usato come carburante.
L'articolo 6 fissa, sempre per il periodo 3 ottobre-31
dicembre 2000, le aliquote di accisa ridotte per benzina e
gasolio impiegati in lavori agricoli, orticoli, allevamento,
silvicoltura e piscicoltura.
Con l'articolo 7 si dettano disposizioni per acquisire
immediatamente le entrate derivanti dalle nuove tipologie di
giochi. In sostanza si prevede che il Ministro delle finanze
pubblichi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto i
bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie
istantanee, di quelle tradizionali e
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dei nuovi giochi introdotti sino a tale data. Si prevede
inoltre la non assimilabilità alle carte valori dei biglietti
delle lotterie e giochi similari al fine di consentire che la
stampa degli stessi sia affidata anche a soggetti diversi
dall'Istituto poligrafico dello Stato.
L'articolo 8 detta disposizioni in materia di quote latte
per il versamento del prelievo supplementare, stabilendo che
il pagamento avvenga con le modalità di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 43 del 1999, modalità attualmente applicabili
alle campagne sino al 1998. Inoltre si stabilisce che la
disciplina della localizzazione delle aziende in comuni solo
parzialmente svantaggiati opera dalla campagna lattiera
2000-2001.
Infine con l'articolo 9 si determina la copertura
finanziaria del provvedimento.
Per quanto concerne i profili di competenza della
Commissione rileva in primo luogo che l'insieme delle misure
fiscali previste, per il loro carattere agevolativo, è volto
al sostegno del reddito delle famiglie, rappresentando così un
fattore di sviluppo della domanda interna e di crescita del
sistema produttivo. Complessivamente positive appaiono inoltre
le misure atte a contenere gli effetti dell'aumento del costo
del petrolio sia sulle famiglie, sia sulle imprese, a
cominciare da quelle situate nelle aree svantaggiate.
Il settore primario beneficia di misure agevolative
specifiche, tento con riferimento ai settori più esposti
all'andamento dei prezzi energetici, tanto quanto in relazione
alla annosa questione delle quote latte.
Sottolinea inoltre che l'articolo 7, in tema di
concessioni di lotterie e di giochi, si riconnette alla
materia dei videogiochi inserita nel disegno di legge
finanziaria attualmente all'esame dell'Assemblea.
In conclusione, osserva che il decreto-legge integra la
manovra di finanza pubblica delineata dal disegno di legge
finanziaria e ne costituisce un positivo completamento.
Mario BARRAL (misto) esprime perplessità sulle
disposizioni recate dall'articolo 4 del provvedimento.
Analoghe disposizioni sono state oggetto di enfatici annunzi
lo scorso anno, ma gli utenti finali - almeno in Piemonte, la
cui situazione ben conosce - non hanno avuto alcun concreto
beneficio. Questo è avvenuto perché sono mancate indicazioni
precise, in particolare per i rivenditori, circa le modalità
di fruizione dell'agevolazione.
Riterrebbe quindi necessarie ulteriori delucidazioni sul
funzionamento del meccanismo agevolativo previsto
dall'articolo 4, nonché sapere se esso sia altresì retroattivo
al fine di por rimedio all'insufficiente grado di
funzionamento registrato lo scorso anno. Fino ad ora, infatti,
agli annunci non hanno fatto seguito agevolazioni concrete.
Quanto al resto del provvedimento, con particolare
riferimento all'articolo 1, si chiede se il Governo ritenga
che una famiglia possa essere considerata ricca con un reddito
fra i 19 ed i 30 milioni, dal momento che per questa categoria
di reddito la detrazione resta fissata in un milione e 50 mila
lire: se così fosse, lo sforzo del Governo per le famiglie non
potrebbe certo essere considerato significativo.
Paola MANZINI (DS-U) esprime una valutazione positiva
sull'articolo 4, dal momento che esso contiene due elementi
importanti: il primo è quello di un trattamento differenziato
per le zone montane che potranno godere di uno sconto di circa
300 lire per litro di gasolio e di 350 lire per kilogrammo di
GPL; il secondo è rappresentato dalla decorrenza del beneficio
dal 1999 anche per i serbatoi singoli e per le frazioni non
metanizzate. Un ulteriore aspetto positivo è costituito dalla
copertura finanziaria delle disposizioni, che è stata
modificata rispetto alla precedente normativa in materia:
quest'ultima, infatti, prevedeva la copertura finanziaria a
valere sugli introiti derivanti dalla carbon tax, che,
peraltro, nel 2000 è stata sospesa.
In sostanza, la copertura finanziaria è stata adeguata e
la norma è di fatto
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retroattiva. Un diverso aspetto è invece rappresentato dalla
sua effettiva operatività che, secondo il Ministero delle
finanze, presuppone un provvedimento amministrativo di
attuazione. Non è dunque in discussione la certezza della
norma, ma riterrebbe opportuno che nel parere venisse
segnalata l'esigenza che in tempi solleciti siano definite le
modalità per renderla effettivamente operativa: è infatti
opportuno che gli utenti possano usufruire della agevolazione
sin dalle prossime forniture.
Edo ROSSI (misto-RC-PRO), osservando che dal titolo del
provvedimento non emergono le ragioni della sua urgenza e
necessità, esprime imbarazzo per la filosofia che lo permea.
Ritiene che si possa convenire sul fatto che la imposizione
indiretta è la più iniqua in assoluto, dal momento che
colpisce i consumi indipendentemente dall'effettivo grado di
capacità di accedere ad essi. Se questo principio è ancora
valido, affermare che il provvedimento in esame tende a
favorire le famiglie ed i consumatori appare fuori luogo. Si
chiede, infatti, se quando in tempi recenti è aumentata
l'imposizione sui consumi di acqua o su quelli del gas si sia
fatta una operazione favorevole per le famiglie.
Ancora una volta chiede che cosa venga restituito alle
famiglie. Nell'ultimo anno e mezzo, infatti, grazie
all'incremento dell'IVA conseguente agli aumenti di prezzo dei
prodotti petroliferi, lo Stato ha incassato 1.500 miliardi di
lire in più, laddove con il disegno di legge finanziaria
restituisce solo 570 miliardi: come si fa a sostenere che
provvedimenti come questo sono finalizzati a favorire le
famiglie, dopo che è stata aumentata la tassazione più iniqua
e solo una piccola parte dei suoi proventi viene
restituita?
E' pertanto estremamente difficile esprimere una
valutazione positiva sul provvedimento, a meno che non si
intervenga con significative modifiche sulle cifre finanziarie
da esso previste.
Valentino MANZONI (AN), a prescindere da valutazioni di
ordine costituzionale su un provvedimento che a suo avviso non
presenta i requisiti di necessità ed urgenza, esprime un
giudizio complessivamente negativo nel merito.
Il relatore ha affermato che il decreto-legge costituisce
il completamento della manovra finanziaria, mentre esso
risulta in effetti assolutamente insufficiente. Si pensi agli
interventi di riduzione sulle aliquote di acconto dell'IRPEF,
dal momento che è il meccanismo di acconto in sé che
costituisce una anomalia. Anche le disposizioni recate
dall'articolo 1 bis sembrano una sorta di presa in giro,
frutto di mere promesse elettoralistiche.
Si tratta in conclusione di un provvedimento che arriva
tardi, quasi alla fine dell'anno, con evidenti finalità
propagandistiche.
Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U), relatore, esprime
sorpresa in relazione a talune obiezioni formulate circa la
sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del
decreto-legge: o non è stato letto il testo del provvedimento
o ne è stato travisato il significato. Il decreto-legge è
infatti volto a garantire benefici concreti entro la fine
dell'anno a cittadini e lavoratori. Non è proprio questo il
caso in cui si possono mettere in discussione la necessità e
l'urgenza di un decreto-legge, tanto con riferimento ai
profili economico-finanziari quanto a quelli sociali.
Per quanto riguarda le misure connesse al cosiddetto
"pacchetto energia", conviene sull'esigenza di un compiuto
riordino della disciplina normativa, per addivenire ad una
revisione dell'imposizione ed al superamento di talune
storture, in particolare in relazione ai consumi di gas.
Sarebbe peraltro necessario al riguardo un provvedimento
organico e complessivo, ed occorrerebbe inoltre tenere conto
delle disponibilità finanziarie. Interpreta pertanto il
provvedimento in esame come un primo passo in quella
direzione: esso interviene, infatti, sui costi per le
famiglie, per le imprese e per le zone montane.
Conviene infine con l'esigenza di rendere rapidamente
operative le disposizioni
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agevolative dell'articolo 4 e si riserva pertanto di inserire
uno specifico riferimento nella proposta di parere.
Valentino MANZONI (AN) fa presente che, a suo avviso,
il provvedimento non presenta i requisiti costituzionali di
necessità ed urgenza in quanto essi non possono non essere
connessi a circostanze oggettive, impreviste ed imprevedibili,
nonché indipendenti da comportamenti od omissioni del Governo:
quest'ultimo deve smettere di fare ricorso in modo
inappropriato allo strumento della decretazione d'urgenza
previsto dall'articolo 77 della Costituzione.
Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U), relatore, osserva
che sovente misure fiscali sono adottate, proprio per la loro
natura, con lo strumento del decreto-legge.
Mario BARRAL (misto) prende atto della disponibilità
del relatore ad inserire nel parere un riferimento alla
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4. Con
riferimento alla erogazione di un importo di lire 200 mila ai
pensionati con un trattamento non superiore al minimo,
previsto all'articolo 1 bis, chiede chiarimenti in
ordine agli interventi in favore dei pensionati che superino
di poco tale livello.
Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U), relatore, precisa
che la ratio dell'articolo 1 bis è quella di favorire i
pensionati con redditi incapienti. Al di sopra di questo
livello minimo, infatti, si applicano i meccanismi agevolativi
costituiti dagli sgravi fiscali.
Edo ROSSI (misto-RC-PRO) rileva che l'unico dato certo
è rappresentato dal fatto che il Governo ha predisposto il
testo del provvedimento, il Senato vi ha apportato le
modifiche che ha ritenuto opportune, mentre la Camera si
troverà costretta ad approvarlo senza modifiche.
Ancora una volta, infine, chiede se risponda al vero il
fatto che negli ultimi diciotto mesi l'erario ha incassato
1.500 miliardi in più di IVA come conseguenza dell'aumento dei
prezzi dei prodotti petroliferi.
Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U), relatore, fa
presente di non avere alcuna intenzione di eludere questa
domanda, osservando che in più occasioni i rappresentanti del
Governo hanno dichiarato che gli sgravi introdotti nel tempo
hanno sostanzialmente compensato questo surplus di
entrate.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
"La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 7395 Governo,
valutato positivamente l'ulteriore aumento della
riduzione di costo minima del gasolio da riscaldamento e del
GPL;
constatato, tuttavia, che la fruizione del beneficio da
parte dei cittadini è stata sino ad oggi di fatto preclusa
dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
provveda il Governo ad adottare tempestivamente i
provvedimenti indispensabili per garantire, con effetto
retroattivo, la effettiva fruizione da parte dei cittadini dei
benefici legati alla riduzione del costo del gasolio da
riscaldamento e del GPL".
La Commissione approva la proposta di parere favorevole
del relatore.
La seduta termina alle 15.10.
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