| e del Ministero delle Finanze
I modelli organizzativi nel settore informatico
adottati, rispettivamente, dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica e dal Ministero
delle Finanze presentano - pur nella diversità della genesi e
dei disposti normativi - analogie che consentono di affermare
la sostanziale uniformità del ruolo.
Per quanto concerne il Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica, il modello organizzativo è
rappresentato da una società a totale partecipazione indiretta
del Ministero, costituita appositamente nel contesto della
riserva allo Stato di talune "specifiche attività informatiche
in materia di finanza e contabilità pubblica" (D.Lgs. 19
novembre 1997 n.414, articolo 1).
In attuazione del decreto legislativo, il DM 22/12/97 ha
affidato alla società (a totale partecipazione del Ministero
del Tesoro), che veniva individuata nella Consip, compiti di
servizi informatici dell'Amministrazione, precisando che essa
ha "mera ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato" e
svolge "le attività informatiche riservate allo Stato" (DM 17
giugno 1998).
Di recente, poi (DM 24 febbraio 2000), il Ministero ha
affidato alla Consip, l'assistenza nella pianificazione e nel
monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche
Amministrazioni e la stipula delle convenzioni per l'acquisto
dei beni e sevizi a norma dell'articolo 26, della legge 23
dicembre 1999, n.488 (che vincola il fornitore ad accettare, a
prezzi e condizioni predeterminate, ordinativi di forniture
dalle PP.AA.), nonché la realizzazione e la gestione del
sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle
convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni
organizzative, servizi informatici, telematici e logistici
necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso,
attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi
ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove
tecnologie e con soluzioni organizzative innovative e
segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology".
La Consip può pertanto considerarsi come un organo indiretto
del Ministero del Tesoro.
Significativa, è, al riguardo, la circostanza che, sempre
in applicazione del predetto disegno di legge, la Consip sia
"equiparata" alle PP.AA., e sia essa stessa dichiarata
"amministrazione aggiudicatrice" (DM 22 dicembre 1997).
Per quanto concerne il Ministero delle Finanze, il modello
organizzativo nel settore informatico adottato
dall'Amministrazione deriva direttamente da un processo di
autorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria che ha
portato alla adozione di un modello organizzativo implicante
la possibile devoluzione ad una struttura esterna della
gestione informatizzata della Anagrafe tributaria.
Tale processo di autorganizzazione è stato promosso dalla
legge 413/91, che, compiendo una scelta rilevante rispetto al
passato ha previsto la "possibilità " che il sistema
informatico sia affidato in concessione a "società
specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella
realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi
complessi".
Il processo venne poi portato a compimento dal DM 13
aprile 1991 che, descrivendo le attività che possono essere
affidate in concessione, precisa che le stesse sono svolte
dalla concessionaria "in sostituzione dell'Amministrazione".
Esse debbono, pertanto, qualificarsi come pubblica funzione,
nel senso precisato dall'articolo 357 Codice penale, in quanto
concorrono alla formazione della volontà della P.A.
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Il modello organizzativo è quindi attualmente imperniato
sulla attività di una struttura esterna, che agisce in
sostituzione della Amministrazione. Il DM 13 aprile 1991 e,
soprattutto, la convenzione di concessione stipulata in pari
data, hanno messo a punto il processo di autorganizzazione
così delineato, sancendo uno stretto collegamento tra
Amministrazione e struttura esterna. Questa è qualcosa di
diverso e di più di una impresa di "outsourcing": è lo
strumento operativo dell'Amministrazione per tutto quello che
attiene al sistema informativo, definito quale "componente
essenziale della organizzazione della Amministrazione
finanziaria".
Lo strumento operativo ha totale autonomia tecnica, mentre
è sottoposto al potere di direzione dell'Amministrazione per
quanto concerne gli obiettivi da conseguire di volta in volta
e ad un sistematico controllo sulla sua azione.
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