| 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 116 del
testo unico è sostituita dalla seguente:
"c) personale adeguato allo svolgimento delle
attività nei confronti di persone tossicodipendenti, secondo
gli organici ed i profili professionali previsti con decreto
del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province
autonome. Per ciascuna struttura o unità operativa sul
territorio nazionale, anche dello stesso ente ausiliario, deve
essere indicato un responsabile delle attività".
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