| 1. All'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 135 del
1990, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
" g- bis) potenziamento del personale dei servizi
socio-assistenziali delle unità sanitarie locali ovvero dei
servizi socio-assistenziali gestiti dai comuni in forma
diretta, mediante la graduale assunzione di
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personale non
sanitario da ripartire tra le regioni e le province autonome
in proporzione alle rispettive esigenze, fino a una spesa
complessiva annua di lire 160 miliardi, a regime".
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