| 1. All'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 135 del
1990, l'ultimo periodo è
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sostituito dal seguente: "Le giunte
regionali, sentite le commissioni consiliari competenti, con
propria deliberazione disciplinano l'istituzione e
l'effettuazione dei corsi, nonché le modalità di erogazione
dell'assegno da corrispondere ai partecipanti sulla base di un
decreto di indirizzo approvato dal Ministro della sanità".
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