| 1. Presso le regioni e le province autonome sono istituite
Commissioni regionali AIDS che durano in carica per il periodo
delle rispettive legislature. Le Commissioni svolgono i
compiti di consulenza, indirizzo e verifica dell'attività
delle giunte, degli assessorati, delle unità sanitarie
locali.
2. Con proprio decreto, su proposta dell'assessore
competente, il presidente della giunta nomina i componenti
della Commissione, individuati tra le personalità aventi
specifica competenza professionale e tra i rappresentanti
delle associazioni di volontariato e di difesa dei diritti
delle persone con HIV/AIDS operanti nella regione o provincia
autonoma. Con lo stesso decreto sono stabilite le norme di
organizzazione e funzionamento della Commissione.
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