| 1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nomina un comitato di sei
esperti nel settore della ricerca farmacologica, biologica e
clinica sull'AIDS, integrato da due esperti nel settore della
medicina legale e tre rappresentanti delle maggiori
organizzazioni di difesa delle persone con HIV.
2. Il Comitato ha il compito di formulare entro novanta
giorni dalla sua costituzione una proposta per la costituzione
di una Agenzia europea per la ricerca e la riforma della
normativa europea in materia di sperimentazione di terapie e
di farmaci, con le seguenti finalità:
a) coordinare, organizzare e condurre a livello
europeo i progetti di ricerca nel settore dell'AIDS, ivi
compresi quelli di natura epidemiologica, per una
razionalizzazione delle risorse e il potenziamento degli
sforzi di ricerca;
b) emanare una direttiva comunitaria per la
standardizzazione delle normative nazionali di sperimentazione
e uso di terapie e farmaci antivirali e collegati alle
specifiche patologie AIDS correlate, al fine di ridurre al
massimo i tempi di sperimentazione e l'introduzione dell'uso
delle terapie e dei farmaci nelle strutture sanitarie
nazionali.
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