| (Rapporti tra Stato e regioni).
1. I provvedimenti di indirizzo e coordinamento
concernenti la ristrutturazione del territorio, previsti dalla
presente legge, possono essere adottati solo previa
consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
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