| (Attestato finale di studio).
1. Al termine del biennio, concluso positivamente secondo
quanto previsto all'articolo 9, l'allievo consegue un
attestato che ha validità come diploma di formazione
professionale e di licenza di istruzione di base, che gli dà
diritto a:
a) accedere al corso di studio superiore scelto,
previo esame integrativo per le materie nuove presenti nel
corso che intende frequentare;
b) accedere direttamente al lavoro esibendo il
biennio come attestato di formazione professionale e di
istruzione di base;
c) accedere a successive iniziative formative.
2. L'attestato costituisce titolo valido per l'ammissione
ai pubblici concorsi, per i quali è richiesto il diploma di
formazione professionale e di licenza di istruzione di
base.
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