| (Esami finali).
1. Per le verifiche e gli esami finali del biennio si
applicano gli articoli 14 e 18, primo comma, lettera a),
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
2. Chi ha lavorato per almeno due anni all'interno di
un'azienda con mansioni di carattere tecnico-lavorativo è
ammesso a sostenere l'esame di "licenza di formazione
professionale e di istruzione di base" presso i centri di
formazione professionale in qualità di "privatista"; l'esame
ha come oggetto tutte le materie, pratiche e teoriche del
programma di insegnamento del corso interessato.
3. I possessori di attestati conseguiti nei corsi biennali
di formazione professionale prima della data di entrata in
vigore della presente legge, possono ottenere l'attestato di
licenza di formazione professionale e di istruzione di base
superando un esame limitato alle materie di carattere
teorico.
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