Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4-0009
DOC IV n. 9 Legisl. XIII
11-11-97 [ DOC13-4-9 DO C134 0009 13DOC4 00009 DOC13-4-9A 13DOC4 00009 A 001200052 DOC4 00009 000004 000900000101001219SI1 12 000101000554SI1 5 000101000630SI1 6 0006DOC13-4-9AR 13DOC4 00009 AR 00 00 ]
                  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
                   A PROCEDERE ALL'ARRESTO
                  nei confronti del deputato
                             CITO
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 81 e 317 dello stesso
  codice (concussione continuata); per concorso - ai sensi
  dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli
  articoli 81 e 317 dello stesso codice (concussione
                         continuata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO
                      l'11 novembre 1997
  All'onorevole Presidente
  della Camera dei Deputati
                                     Taranto, 6 novembre 1997.
     Il giudice, dottoressa B. Santella,
       vista la richiesta di applicazione della misura
  cautelare carceraria avanzata dal procura della Repubblica di
  Taranto in data 16 ottobre 1997 nei confronti di Patella
  Carlo, Panico Giuseppe, De Cosmo Gaetano e Cito Giancarlo,
  indagati dei reati di cui agli articoli 110, 81, 317 del
  codice penale, commessi in Taranto fino al 20 marzo 1997;
       esaminati gli atti del procedimento penale trasmessi
  unitamente alla richiesta, e quelli pervenuti in data 4
  novembre 1997;
       ritenuta la sussistenza nei confronti dell'onorevole
  Cito Giancarlo di gravi in dizi
 
                              Pag.2
 
  di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli, e delle
  esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lettere  a)  e
  c)  del codice di procedura penale che legittimano
  1'adozione della misura custodiale (vedi ordinanza di custodia
  cautelare allegata);
                            CHIEDE
       al Presidente della Camera dei deputati, onorevole
  Luciano Violante, di voler avviare la procedura volta alla
  concessione dell'autorizzazione a procedere all'arresto del
  deputato onorevole Giancarlo Cito, nato a Taranto il 12 agosto
  1945.
  Trasmette unitamente alla presente:
       1) ordinanza di custodia cautelare in carcere ex
  articolo 285 del codice di procedura penale;
       2) gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
  ministero, presentati a questo giudice, unitamente alla
  richiesta di misura cautelare.
                          Il giudice
                 per le indagini preliminari
                     dott.ssa B. Santella
  Proc. pen. n. 2432/97 R.G. P.M.
  Proc. pen. n. 3892/97 R.G G.I.P.
                     TRIBUNALE DI TARANTO
       UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
               ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE
   (articolo 292 e seguenti del codice di procedura penale)
      Il giudice dottoressa B. Santella
        vista la richiesta avanzata dal pubblico ministero in
  sede in data 16 ottobre 1997;
        esaminati gli atti del procedimento penale n. 3892/97
  R.G. G.I.P. e n. 2432/97 R.G. P.M. nei confronti di:
          Patella Carlo, nato a Taranto il 30 agosto 1953, ivi
  residente in via Galilei n. 20/2;
          Panico Giuseppe, nato a Taranto il 7 luglio 1948, ivi
  residente in via Principe Amedeo, n.68;
          De Cosmo Gaetano, nato a Taranto il 3 marzo 1945, ivi
  residente in via Lucania, n.5;
          Cito Giancarlo, nato a Taranto il 12 agosto 1945, ivi
  residente in via Elio, n. 7.
 
                              Pag.3
 
      Indagati dei seguenti reati:
  Il Patella
      A)  del delitto di cui agli articolo 110, 81, 353,
  capoverso del codice penale, perché, in concorso con altri
  funzionari comunali in via di identificazione, con più azioni
  esecutive di un medesimo disegno criminoso, con la minaccia di
  ritorsioni ai suoi danni, costringeva Illiano Domenico,
  gestore della ditta di traslochi di cui è titolare la moglie
  Cervelli Rosa, a partecipare a gare per licitazione privata,
  indette dal comune di Taranto, al cui svolgimento il Patella
  era preposto nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio
  economato - Capo servizio contabile, e relative
  all'aggiudicazione dell'appalto per il servizio trasporto e
  manovalanza in occasione delle consultazioni elettorali
  amministrative del 23 aprile 1995 di cui alla delibera del 7
  aprile 1995 n. 891, ed all'aggiudicazione dello stesso
  servizio in occasione delle consultazioni referendarie del
  giugno 1995 di cui alla delibera del 19 maggio 1995 n. 1214,
  presentando offerte tali da favorire l'aggiudicazione della
  gara alla ditta Cordola.
      In Taranto sino al 15 maggio 1995, data di svolgimento
  della seconda gara.
      B)  del delitto di cui agli articoli 81, 317 del
  codice penale perché, in qualità di responsabile del Servizio
  economato del comune di Taranto, abusando dei suoi poteri, con
  più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, induceva
  Illiano Domenico, gestore di fatto della ditta Cervelli Rosa a
  corrispondergli illecitamente somme di denaro per un importo
  complessivo compreso tra i 15 ed i 20 milioni di lire, con la
  minaccia di rallentare, in caso contrario, l'emissione dei
  mandati di pagamento in favore della stessa ditta.
      In Taranto sino a tutto il 1996.
  Il Panico, il De Cosmo ed il Cito.
      C)  del delitto di cui agli articoli 110, 81, 317
  del codice penale perché in concorso tra loro, il De Cosmo in
  qualità di vice sindaco, facenti funzioni di sindaco del
  comune di Taranto, abusando dei propri poteri, con più azioni
  esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,
  inducevano Illiano Domenico, gestore della ditta di traslochi
  di cui è titolare la moglie Cervelli Rosa, a promettere e
  successivamente a corrispondere loro indebitamente la somma
  complessiva di lire 50 milioni, con due distinti pagamenti,
  uno di venti milioni e l'altro di trenta milioni fatti
  direttamente al Panico che riceveva materialmente il denaro
  dallo stesso Illiano, ciò al fine di concedere alla ditta
  Cervelli il rinnovo per altri due anni di un contratto
  d'appalto già stipulato con il comune di Taranto per il
  servizio di fornitura, manovalanza e mezzi di trasporto,
  rinnovo avvenuto con delibera n. 87 del 19 gennaio 1996,
  emanata dalla giunta comunale presieduta dal sindaco De
  Cosmo.
      In Taranto sino al 13 febbraio 1996.
 
                              Pag.4
 
      D)  del delitto di cui agli articoli 110, 81, 317
  del codice penale perché in concorso come sopra, il De Cosmo
  in qualità di sindaco facente funzioni del comune di Taranto,
  abusando dei propri poteri, con più azioni esecutive di un
  medesimo disegno criminoso, inducevano Illiano Domenico a
  promettere e successivamente a versare loro la somma di lire
  30 milioni in contanti che veniva materialmente consegnata al
  Panico, per garantire la effettiva esecuzione dei lavori
  previsti dal contratto di facchinaggio e trasporto stipulato
  tra il comune di Taranto e la ditta Cervelli in data 9
  febbraio 1996.
      In Taranto sino al 20 marzo 1996.
      Fatti avvenuti in Taranto nelle date sopra indicate e
  denunciati il 2 luglio 1997.
                           RILEVATO
        che sussistono nei confronti degli indagati i gravi
  indizi di reità che a norma dell'articolo 273 del codice di
  procedura penale consentono, allo stato, la formulazione di un
  giudizio di probabile colpevolezza e quindi l'applicazione
  della misura cautelare.  Gli stessi rinvengono dalla denuncia
  di Illiano Domenico, gestore di fatto della ditta di traslochi
  con sede in Taranto, di cui è titolare la moglie Cervelli
  Rosa, ampiamente riscontrata sulla base della documentazione e
  delle audiocassette relative a numerosi incontri avuti con
  Panico Giuseppe, fornite dalla stessa parte lesa nonché
  dall'esito delle indagini di polizia giudiziaria disposte
  dalla procura della Repubblica in sede.
  1)  La denuncia.
      In data 2 luglio 1997, e successivamente nel corso di due
  interrogatori a s.i. resi al pubblico ministero il l7
  settembre 1997 ed il 2 ottobre 1997, Illiano Domenico ha
  denunciato in maniera ampia ed articolata le condotte illecite
  tenute da alcuni amministratori comunali ai suoi danni,
  riferendo in particolare di essere stato costretto a versare
  nel corso dell'anno 1996 la somma complessiva di 80 milioni di
  lire al fine di ottenere appalti pubblici.  Il denunciante ha
  ricostruito i rapporti di lavoro con il comune di Taranto dal
  febbraio 1994, quando a seguito dell'aggiudicazione di una
  gara per licitazione privata, indetta dal commissario
  straordinario per il comune di Taranto il 7 ottobre 1993,
  iniziò a decorrere un contratto biennale per il servizio di
  fornitura, manovalanza e mezzi di trasporto, di durata
  biennale, per l'importo di lire 200 milioni.  Il contratto
  venne stipulato dall'amministrazione eletta a seguito delle
  consultazioni del novembre 1993 rappresentata dal sindaco
  Cito, previa rinuncia da parte della ditta Cervelli ad un
  ricorso amministrativo proposto al TAR di Lecce con il quale
  si chiedeva l'annullamento di una precedente delibera che
  affidava i lavori ad altra ditta.  Nonostante l'efficacia del
  contratto, che obbligava l'ente comunale a rivolgersi per
  detti servizi alla ditta Cervelli Rosa, l'amministrazione
  aveva indetto nuove gare d'appalto per i lavori da effettuare
  in occasione delle consultazioni amministrative del maggio
  1995 e per quelle referendarie del giugno dello stesso anno.
 
                              Pag.5
 
      Patella Carlo responsabile dell'Ufficio economato del
  comune di Taranto nel tacitare le lamentele avanzate
  dall'Illiano, minacciando l'ostracismo del sindaco Cito,
  l'aveva indotto a partecipare ad una gara "truccata", che
  venne vinta dalla ditta di trasporti Cordola, ottenendo in
  cambio la possibilità di espletare solo il 30 per cento dei
  lavori che gli spettavano per contratto La stessa "prassi" era
  stata seguita per l'espletamento della gara per il
  conferimento dei lavori in occasione delle consultazioni
  referendarie; in questo caso l'Illiano era stato contattato da
  Panico Giuseppe, cognato del sindaco Cito, conosciuto ad un
  banchetto tenuto in occasione della prima comunione della
  nipote (vedi prima parte del verbale a s.i. del 17 settembre
  1997 e docc. attinenti allo svolgimento della gara, allegati
  in denuncia) (capo a) dell'imputazione).
      Per "sollecitare" di volta in volta l'emissione dei
  pagamenti relativi ai servizi effettuati, negli anni 1995 e
  1996 l'Illiano era stato inoltre costretto più volte ad
  "ungere" i funzionari addetti ai vari uffici ed in particolare
  il Patella Carlo.  Questi all'epoca dei fatti coordinava le
  attività amministrative finalizzate all'espletamento delle
  gare d'appalto; dava, di volta in volta, parere al rinnovo dei
  contratti agli imprenditori privati, e presiedeva
  all'emissione dei mandati di pagamento in loro favore.  Al
  Patella l'Illiano aveva consegnato diverse somme di denaro
  varianti da 1 a 3 milioni di lire per complessivi 15, 20
  milioni di lire, somme che venivano versate sempre in
  contanti, all'interno degli uffici comunali, nella stessa data
  in cui veniva emesso il mandato di pagamento (vedi denuncia e
  ultima parte del verbale a s.i. del 2 ottobre 1997) (capo b)
  dell'imputazione).
      Dal maggio del 1995 l'interlocutore diretto dell'Illiano,
  nella vicenda relativa alla rinnovazione del contratto di
  appalto, che andava a scadere nel febbraio 1996, divenne
  Panico Giuseppe.  In ordine a tale vicenda l'Illiano ha
  riferito che nel dicembre del 1995 questi gli diede
  appuntamento presso il bar La Sem, e gli assicurò che la ditta
  Cervelli si sarebbe aggiudica l'appalto, perché così era stato
  deciso dal sindaco Cito e da De Cosmo, che a suo dire potevano
  "fare il bello ed il cattivo tempo"; avrebbe pertanto
  beneficiato di un contratto triennale per il quale era stato
  prevista una spesa di lire 350 milioni annui.  Allettato da
  tale prospettiva qualche giorno dopo l'Illiano gli consegnò
  personalmente la richiesta di proroga o di rinnovo del
  contratto, ottenendo assicurazioni in ordine all'inoltro
  immediato.  Nell'occasione il Panico gli comunicò che per il
  buon esito del contratto Cito e De Cosmo pretendevano il
  versamento di lire 100 milioni; gli "suggeriva" inoltre di
  accettare tale proposta in quanto si trattava di un contratto
  dall'importo miliardario che comunque gli avrebbe consentito
  il recupero della somma elargita agli amministratori.  Dopo
  essersi consultato con la famiglia, l'Illiano comunicava la
  volontà di sottostare al volere degli amministratori, e a fine
  dicembre gli consegnava la somma in contanti di lire 20
  milioni, che Cito pretendeva quale anticipo sull'intera somma
  richiesta, e a prova tangibile della sua "disponibilità".
      Nel gennaio del 1996 l'Illiano apprese dai dirigenti
  dell'Ufficio contratti del comune di Taranto e dallo stesso
  Panico che il contratto in favore della ditta Cervelli era
  stato predisposto per la durata di due anni e per l'importo di
  lire 300 milioni annui; in tali termini venne
 
                              Pag.6
 
  sottoscritto la sera dell'8 febbraio 1997 da Cervelli Rosa,
  titolare della ditta.  Alle rimostranze dell'Illiano il Panico
  aveva risposto dicendo che Cito e De Cosmo intendevano
  comunque favorirlo, riducendo l'importo che avrebbe dovuto
  corrispondere da 100 milioni iniziali a 55 milioni di lire,
  ulteriormente ridotti a 50 per il suo interessamento, così
  "compensando" la stipula di un contratto meno vantaggioso per
  la ditta, rispetto a quello inizialmente prospettato.
      Qualche giorno dopo l'Illiano decideva di recarsi in
  comune per incontrare il sindaco ed assicurarsi, prima
  dell'ulteriore versamento di lire 30 milioni, che il Panico
  non stesse millantando credito.  Giunto a Palazzo Latagliata,
  aveva appreso che il sindaco si era recato presso la sala
  mortuaria dell'ospedale di Taranto, ove era deceduto il padre
  del dottor Giuseppe Licciardello, responsabile dell'Ufficio
  contratti del comune di Taranto, per una visita di
  condoglianze.  All'uscita del nosocomio incontrava infatti il
  De Cosmo che gli diceva di essere a conoscenza: delle somme
  che aveva corrisposto; delle vicende legate al rinnovo del
  contratto, stipulato nonostante le opposizioni politiche
  verificatesi in seno alla giunta; e dell'ultima  tranche
  di 30 milioni che avrebbe dovuto ancora pagare al Panico.
  Somma che venne prelevata dall'Illiano dal conto corrente in
  essere presso il Credito Italiano, agenzia di Taranto, e
  consegnata a questi in contanti, (capo  c)
  dell'imputazione).  Nel marzo del 1996 tramite Ranieri
  Carlo, autista di Cito, l'Illiano era stato invitato da De
  Cosmo ad un incontro da effettuarsi presso la sede televisiva
  di AT6.  Qui aveva incontrato De Cosmo Gaetano e Cito
  Giancarlo, il quale gli aveva chiesto di versare altri 35
  milioni, quali "contributo" alla sua campagna elettorale delle
  politiche del 1994 per la quale gli occorrevano circa 500
  milioni di lire.  Alle lamentele immediate dell'llliano il Cito
  aveva risposto che gli avrebbe fatto uno sconto di lire 5
  milioni, avrebbe quindi dovuto consegnare nelle mani del
  Panico la somma di lire 30 milioni, somma che in data 20 marzo
  1996 venne versata in contanti negli Uffici della ditta
  Cervelli (capo  d)  dell'imputazione).
      Infine nel luglio del 1996 l'Illiano era stato nuovamente
  contattato dal Panico, il quale gli aveva rappresentato che
  era pronta la delibera di integrazione della spesa rispetto
  all'importo contrattuale inizialmente previsto per l'anno
  1996, a favore della ditta Cervelli, ma che Cito e De Cosmo
  chiedevano altro denaro dovendo il primo sostenere le spese
  per l'organizzazione di un comizio politico a Mantova contro
  l'onorevole Umberto Bossi.  Questa ennesima richiesta era stata
  rifiutata per le difficoltà economiche della ditta costretta a
  sborsare in maniera ingiustificata la somma di lire 80
  milioni.  Da quel momento in poi la ditta Cervelli aveva subito
  l'ostracismo dell'Amministrazione Comunale di Taranto, ed era
  stata sistematicamente esclusa dalle successive gare
  d'appalto, tanto da dover ricorrere alla giustizia
  amministrativa.
  2)  Le registrazioni audio. 
      La parte lesa unitamente alla denuncia ha depositato
  cinque audiocassette relative a colloqui avuti con Panico
  Giuseppe dal febbraio al maggio 1996 e ad una conversazione
  telefonica relativa al febbraio dello stesso anno.  La
  ricostruzione dei fatti delittuosi nei
 
                              Pag.7
 
  termini sopra esposti rende evidente il ruolo di
  intermediario assunto nell'intera vicenda dal Panico, parente
  dell'onorevole Cito, e "collettore" del denaro destinato ai
  pubblici amministratori (in occasione dell'incontro del 17
  marzo 1996 negli studi televisivi di AT6 è proprio Giancarlo
  Cito ad ordinare all'Illiano di continuare a pagare nella mani
  del cognato).  E' palese l'intento della parte lesa, costretta
  a versare diverse decine di milioni, di cautelarsi attraverso
  le registrazioni per eventuali truffe ai suoi danni.  Il
  contenuto delle conversazioni oggetto di registrazione e
  trascritte dal consulente tecnico nominato dal P.M.,
  rappresenta un importante riscontro alle dichiarazioni
  accusatorie dell'Illiano non solo per le responsabilità
  dirette del Panico ma anche per il riferimento esplicito a
  Cito Giancarlo e a De Cosmo Gaetano, quali soggetti dotati di
  potere concussivo nei confronti degli imprenditori e
  destinatari delle somme indebitamente sborsate dal
  denunciante.
      In particolare si segnalano alcuni brani di
  conversazione:
        nella cassetta n. 1 sono registrati i colloqui dell'8 e
  del 9 febbraio 1996 tra l'Illiano ed il Panico, avvenuti prima
  e dopo il rinnovo del contratto del servizio trasporti.  Il
  Panico fa chiaramente riferimento alla somma di lire 30
  milioni da consegnare al De Cosmo in aggiunta ai 20 milioni di
  lire già versati nel dicembre 1995; rivendica inoltre il
  merito di essere riuscito ad ottenere in favore dell'Illiano
  uno sconto di lire 5 milioni rispetto alla somma inizialmente
  richiesta (vedi pag. 15 e 19 del verbale di trascrizione);
        nella cassetta n. 2 è riportato l'incontro del 12
  febbraio 1996, in cui l'Illiano riferisce al Panico di essersi
  incontrato con il Sindaco nei pressi dell'Ospedale, e di aver
  appreso da questi che tutto procedeva per il meglio e che
  attendeva il pagamento degli altri 30 milioni (vedi da pag. 31
  a pag. 40 del verbale di trascrizione).  Nel prosieguo della
  conversazione il Panico dimostra soddisfazione per la piena
  conferma diretta che Illiano ha avuto dal Sindaco in ordine
  alla destinazione delle somme.  L'Illiano comunica inoltre
  all'interlocutore di aver dato disposizione al Direttore della
  Banca di preparare per il giorno dopo la somma in contanti di
  lire 30 milioni, che avrebbe prelevato personalmente (vedi
  pagg. 39 e 40 del verbale di trascrizione ed accertamenti
  bancari);
        nella cassetta consegnata dall'Illiano in occasione del
  17 settembre 1997 è riportato anche l'incontro del 13 febbraio
  1996 in cui avviene materialmente la consegna della somma di
  lire 30 milioni in contanti nelle mani del Panico (vedi pag.
  12 del verbale di trascrizione);
        nella cassetta n. 3 l'Illiano comunica telefonicamente
  al Panico di essere stato invitato da Ranieri Carlo negli
  studi televisivi di AT6; nella stessa è riportato inoltre
  l'incontro del 20 marzo 1996 in cui l'Illiano consegna al
  Panico la somma di 30 milioni richiesta personalmente da
  Cito.
  3)  L'esito delle indagini di P.G.
      Le dichiarazioni dell'Illiano trovano piena
  corrispondenza nell'  iter  procedurale ricostituito
  attraverso la documentazione acquisita agli
 
                              Pag.8
 
  atti, e relativa alla gara di appalto per l'affidamento dei
  servizi di manovalanza e di trasporto ed al successivo
  rinnovo.  Vedi in particolare la delibera n. 2757 con la quale
  la Giunta presieduta dai Vice Sindaco De Cosmo in prossimità
  della scadenza del contratto stipulato con la ditta Cervelli
  bandiva una gara nelle forme della licitazione privata per
  l'aggiudicazione di un appalto della durata di anni tre e per
  una spesa complessiva di lire 350 milioni annui.  La delibera
  n. 87 del 19 gennaio 1996 con la quale la Giunta presieduta
  dallo stesso Vice Sindaco decideva di rinnovare alla ditta
  Cervelli per anni due il contratto di fornitura manovalanza e
  trasporto, e contestualmente revocava la precedente delibera
  n. 2757.  Va a tal proposito segnalata la "singolarità" della
  procedura adottata dal Comune; prima bandisce una nuova gara
  d'appalto, e poi in maniera immotivata e repentinamente
  rinnova il contratto già esistente alla ditta Cervelli.
      Le dichiarazioni dell'Illiano, il quale ha riferito di
  aver effettuato tre pagamenti in contanti per un totale di
  lire 80 milioni e di aver prelevato in occasione del secondo e
  del terzo pagamento le somme dal proprio conto corrente
  bancario, hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti
  effettuati dai CC.  Dalle copie degli estratti del conto
  corrente cointestato a Illiano Domenico e Cervelli Rosa,
  rilasciati dal Credito Italiano agenzia n. 451 di Taranto, è
  risultato che in data 13 febbraio 1996 è stato prelevato un
  assegno dell'importo pari a 30 milioni di lire (vedi fl. 255),
  ed in data 20 marzo 1996 la somma in contanti di lire 20
  milioni (vedi fl. 256).
      E' stata inoltre riscontrata positivamente la data del
  decesso del padre del funzionario comunale Licciardello
  Rosario, avvenuto in data 12 febbraio 1996, nell'Ospedale di
  Taranto (vedi nota CC. in data 9 ottobre 1997 riportata a fl.
  272).  Tale evento è stato indicato dall'Illiano quale
  occasione dell'incontro con il Sindaco De Cosmo Gaetano.
                           RILEVATO
      Inoltre, quanto alla qualificazione giuridica, che i
  fatti delittuosi denunciati da Illiano integrano allo stato,
  gli estremi dei delitti contestati.  Relativamente ai reati di
  concussione, emerge evidente la posizione di sudditanza della
  parte lesa nei confronti del Sindaco, del Vice-sindaco e del
  responsabile del Servizio Economato.  Questi fu costretto a
  pagare sia per non subire da parte del Patella ritardi nel
  rilascio dei mandati di pagamento, sia per non restare
  definitivamente escluso dalla possibilità di ottenere lavori
  dal Comune di Taranto, evento gravemente dannoso per la
  sopravvivenza dell'impresa Cervelli, che peraltro puntualmente
  si è verificato quando l'llliano ha cessato i pagamenti per le
  difficoltà economiche determinate dall'indebita dazione di
  diverse decine di milioni.
      Per quanto concerne le qualifiche soggettive, dall'esame
  della documentazione acquisita dalla P.G. ed allegata alla
  richiesta, emerge che l'onorevole Giancarlo Cito all'epoca dei
  fatti era stato sospeso dalla carica di sindaco con decreto
  prefettizio con decorrenza 18 dicembre 1995, emesso a seguito
  di rinvio a giudizio disposto nei suoi confronti dal G.U.P.
  presso il Tribunale di Lecce per i reati di cui all'articolo
  110, 416-  bis  del codice penale.  In data 24 febbraio
  1996, il sindaco, sospeso, rassegnava le proprie dimissioni al
  fine di rimuovere la causa di
 
                              Pag.9
 
  ineleggibilità di cui all'articolo 7 comma 1, lettera  c)
  del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
  per i sindaci dei Comuni Con popolazione superiore ai 20.000
  abitanti, e presentare la sua candidatura alle elezioni
  politiche del 21 aprile 1996.  Con provvedimenti nn. 90 e 97
  rispettivamente del 22 aprile e dell'11 maggio 1996 il sindaco
  f.f. De Cosmo, lo nominava assessore alla Polizia Municipale
  ed ai Lavori pubblici, nonostante le ripetute diffide del
  Prefetto di Taranto, che ravvisava nelle nomine atti
  illegittimi.  Nelle consultazioni elettorali dell'aprile 1996
  Cito Giancarlo venne eletto deputato del parlamento.
      De Cosmo Gaetano Vice-sindaco, ha svolto le funzioni di
  sindaco del Comune di Taranto durante il periodo di
  sospensione di Cito.  In data 26 maggio 1996, è stato eletto
  sindaco  pro-tempore,  in attesa delle nuove elezioni
  tenutesi nel novembre del 1996, all'esito delle quali è stato
  eletto sindaco nelle liste della Lega d'Azione Meridionale,
  movimento politico fondato da Cito Giancarlo.
                         CONSIDERATO
  che ricorrono le esigenze cautelari di cui all'articolo 274
  lettera  a)  e  c)  del codice di procedura penale, in
  relazione a reati particolarmente gravi e commessi in data
  recente.
      Sussistono infatti specifiche ed inderogabili esigenze
  cautelari attinenti alle indagini, in relazione a situazioni
  di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la
  genuinità della prova.  Sono necessarie ulteriori indagini per
  meglio acclarare i fatti denunciati, ed al fine di individuare
  le responsabilità di altri dipendenti e funzionari
  dell'amministrazione comunale, interessati a vario titolo allo
  svolgimento delle procedure amministrative di cui ai fatti in
  contestazione.  Occorre inoltre individuare gli altri
  imprenditori coinvolti nella vicenda amministrativa relativa
  alla concessione in appalto dei lavori di trasporto, costretti
  a loro volta a partecipare alle gare truccate, i quali
  potrebbero subire ulteriori minacce di esclusione dalla
  concessione di lavori da parte dell'Amministrazione comunale.
  L'ascolto dei predetti potrebbe essere gravemente pregiudicato
  dalla permanenza in libertà di Cito Giancarlo, De Cosmo
  Gaetano (i quali a dire del Panico "possono fare il bello ed
  il cattivo tempo") e Patella Carlo, i quali per i rispettivi
  ruoli apicali rivestiti all'interno dell'Amministrazione di
  Taranto, hanno dimostrato di avere enorme influenza nei
  confronti dei dipendenti comunali, costretti a sottostare al
  loro volere anche quando riscontravano l'illegittimità delle
  procedure (vedi denuncia Illiano).  La cautela probatoria si
  impone inoltre per consentire l'acquisizione delle
  dichiarazioni accusatorie dell'llliano già nella fase delle
  indagini preliminari nelle forme previste dal codice di
  procedura penale.  Questi del resto ha dimostrato di aver avuto
  per un certo periodo un rapporto di totale sudditanza verso
  l'onorevole Cito ed il sindaco De Cosmo (vedi sul punto le
  s.i. rese dalla parte lesa in data 2 ottobre 1997) e potrebbe
  pertanto essere gravemente minacciato al fine di ritrattare le
  pesanti accuse.
      Ricorre inoltre un concreto pericolo di reiterazione di
  analoghi delitti.
      I fatti sopra esposti, particolarmente gravi e reiterati,
  evidenziano l'esistenza all'interno del Comune di Taranto, di
  un vero e proprio
 
                             Pag.10
 
  sistema di diffusa illicietà, caratterizzato da una prassi
  operativa che vedeva interessato in prima persona lo stesso
  sindaco, coadiuvato dall'onorevole Cito, maggior esponente del
  partito che sostiene la Giunta comunale, e destinatario almeno
  in parte delle somme illecitamente percepite dagli
  imprenditori privati, impiegate per sponsorizzare la sua
  candidatura politica nelle elezioni del 1996 e comunque per
  fare propaganda al suo movimento politico (vedi sul punto
  quanto riferisce l'Illiano circa la destinazione delle somme
  indebitamente percepite).  Il meccanismo prevedeva inoltre la
  complicità di funzionari preposti ai principali settori
  dell'Amministrazione, ed il coinvolgimento di persone estranee
  alla pubblica amministrazione, legate da vincoli di stretta
  parentela con l'ex sindaco Cito e quindi particolarmente
  "affidabili" con il ruolo di intermediari nei, rapporti tra il
  Comune e gli imprenditori privati concussi.
      Per Cito Giancarlo e De Cosmo Gaetano il concreto
  pericolo di reiterazione va inoltre dedotto dalla loro
  personalità: entrambi risultano aggravati da numerosi
  procedimenti pendenti per reati contro la pubblica
  amministrazione.  Cito inoltre è stato condannato più volte con
  sentenze definitive, attualmente si sta celebrando a suo
  carico dinanzi alla seconda Sezione penale di questo Tribunale
  il processo che lo vede imputato di associazione per
  delinquere di stampo mafioso.
      Le esigenze cautelari, come innanzi ravvisate, persistono
  anche a seguito delle dimissioni dalla carica di Sindaco di
  Taranto rassegnate dai De Cosmo in data 31 ottobre 1997, nelle
  more del procedimento.
      Trattasi Infatti di provvedimento revocabile nei termini
  di legge (vedi a tale proposito relazione di servizio del NORM
  CC.  Taranto in data 3 novembre 1097 relativa alle
  dichiarazione fatte dall'onorevole Cito nel corso di una
  conferenza stampa tenuta il 1^ 1997, in relazione alla
  probabile revoca della decisione del Sindaco De Cosmo), e che
  comunque non determina il definitivo allontanamento
  dell'indagato dall'amministrazione Comunale, in quanto questi
  continua a ricoprire l'ufficio e a presiedere la Giunta
  Municipale in regime di "prorogatio".
                         EVIDENZIATO
        ai sensi dell'articolo 292 lettera  c-bis)  del
  codice di procedura penale):
          che gli elementi forniti dagli indagati non appaiono
  idonei a contrastare l'assunto accusatorio.  Dagli atti
  trasmessi dalla procura, in data 4 novembre 1997, risulta che
  l'onorevole Cito Giancarlo ed il sindaco De Cosmo Gaetano in
  data 31 ottobre 1997, assistiti dai loro difensori di fiducia,
  si sono presentati spontaneamente dinanzi al pubblico
  ministero procedente, asserendo di aver appreso dell'esistenza
  di una richiesta di applicazione di misura cautelare nei loro
  confronti.  Nell'occasione hanno dichiarato di conoscere il
  Cervelli (leggasi Illiano) quale imprenditore che aveva avuto
  in appalto lavori per il Comune, di averlo incontrato poche
  volte e sporadicamente, e di non sapere nulla delle vicende
  amministrative legate alla concessione ai predetto
  dell'appalto dei lavori di trasporto del Comune.  Cito
  Giancarlo ha inoltre asserito la calunniosità delle accuse,
  proveniente da soggetto "attaccabrighe", parente dei Modeo.
  Ciò posto, va rilevato che i predetti non hanno offerto alcun
  elemento a sostegno del
 
                             Pag.11
 
  carattere non veritiero, calunnioso e comunque strumentale
  delle accuse rivolte nei loro confronti dall'Illiano.  E' stato
  accertato (vedi nota CC in data 3 ottobre 97) che questi è
  parente in linea collaterale di secondo grado con D'Andria
  Maria, vedova del pregiudicato Antonio Modeo, detto "Il
  Messicano".  Tale rapporto di parentela di per sé non appare
  idoneo ad inficiare l'attendibilità intrinseca del
  denunciante, ampiamente riscontrata nei termini di cui sopra;
  va inoltre rilevato che trattasi di soggetto attinto da un
  unico precedente penale non grave subito nel lontano 1964 e
  privo di carichi penali (vedi certificato penale e dei carichi
  pendenti di Illiano Domenico, acquisito agli atti);
          che unica misura cautelare proporzionata alla gravità
  dei fatti ed idonea alla salvaguardia delle esigenze sopra
  rappresentate appare la custodia cautelare in carcere, ove si
  consideri che gli indagati in ragione del ruolo rivestito
  all'interno dell'Amministrazione, ove posti agli arresti
  domiciliari, potrebbero, anche tramite terzi, raggiungere la
  parte lesa, i funzionari comunali e gli altri imprenditori
  coinvolti nelle vicenda ed indurli a dichiarazioni di comodo,
  o comunque a loro favorevoli;
                     CONSIDERATO INOLTRE
          che agli indagati non potrà essere concesso il
  beneficio della sospensione condizionale della pena irroganda,
  che presumibilmente, stante la gravità dei fatti, e tenuto
  conto del titolo dei reati e della continuazione, supererà il
  limite dei due anni di reclusione;
          che non risulta che i fatti - reato siano stati
  compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non
  punibilità, e che non sussiste allo stato una causa di
  estinzione del reato e di estinzione della pena che si ritiene
  possa essere irrogata.
                      PER QUESTI MOTIVI
        visto l'articolo 273, 274 e 292 del codice di procedura
  penale;
        applica a:
          Patella Carlo, nato a Taranto il 30 agosto 1953, ivi
  residente in via Galilei n. 20/2;
          Panico Giuseppe, nato a Taranto il 7 luglio 1948, ivi
  residente in via Principe Amedeo, n. 68;
          De Cosmo Gaetano, nato a Taranto il 3 marzo 1945, ivi
  residente in via Lucania, n. 5;
          Cito Giancarlo, nato a Taranto il 12 agosto 1945, ivi
  residente in via Elio, n. 7;
        la misura della custodia cautelare in carcere.
        ordina agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
  di procedere alla cattura di Patella Carlo, Panico Giuseppe e
  De Cosmo Gaetano, ed ai loro trasferimento presso la casa
  circondariale di Taranto perché ivi rimangano a disposizione
  dell'autorità giudiziaria procedente;
 
                             Pag.12
 
        dispone che il provvedimento sia notificato a mezzo
  dell'ufficio matricola della predetta casa circondariale e
  come tale ricevuto dal direttore dell'istituto ai sensi
  dell'articolo 94 disp. att. al codice di procedura penale;
        sospende l'esecuzione della misura cautelare disposta
  nei confronti di Cito Giancarlo, nato a Taranto il 12 agosto
  1945, alla concessione dell'autorizzazione a procedere, la cui
  richiesta verrà inoltrata alla Camera dei Deputati.  Differisce
  pertanto l'applicazione della misura nel confronti del
  predetto alla data in cui tale autorizzazione verrà
  concessa;
        manda alla Cancelleria di: - trasmettere immediatamente
  la presente ordinanza ai pubblici ministeri che ha richiesto
  la misura per l'esecuzione; - di depositaria, unitamente alla
  richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la
  stessa, con contestuale avviso ai difensori; - di comunicarla
  ai servizio.  Informativo ai sensi dell'articolo 97 dis. att.
  al codice di procedura penale.
            Il giudice per le indagini preliminari
                     dott.ssa B. Santella
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  DAMERI) 
                            sulla
      DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'ARRESTO
                  nei confronti del deputato
                             CITO
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 81 e 317 dello stesso
  codice (concussione continuata); per concorso - ai sensi
  dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli
  articoli 81 e 317 dello dello stesso codice (concussione
                         continuata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO
                      l'11 novembre 1997
        Presentata alla Presidenza il 12 dicembre 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Con nota del 6 novembre 1997 il
  G.I.P. presso il Tribunale di Taranto chiedeva al Presidente
  della Camera dei deputati di avviare la procedura per la
  concessione della autorizzazione a procedere all'arresto del
  deputato Giancarlo Cito.
     L'ordinanza di custodia cautelare allegata alla richiesta
  riguarda oltre che il deputato Cito, anche i signori Carlo
  Patella, funzionario del comune di Taranto che peraltro
  risulta coinvolto in una vicenda parzialmente distinta
  rispetto a quella che riguarda le altre persone indagate,
  Giuseppe Panico, cognato dell'onorevole Cito e presunto
  intermediario tra le persone asseritamente concusse e i
  presunti concussori, e Gaetano De Cosmo, sindaco di Taranto e
  militante nel medesimo gruppo politico dell'onorevole Cito.
     In particolare i capi di imputazione che riguardano
  l'onorevole Cito in concorso con i signori Panico e De Cosmo
  sono i seguenti:
       il primo riguarda il delitto di cui agli articoli 110,
  81, 317 del codice penale perché in concorso tra loro, il De
  Cosmo, in qualità di vice sindaco, facente funzioni di sindaco
  del comune di Taranto, abusando dei propri poteri, con più
  azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi
  diversi, avrebbero indotto Domenico Illiano, gestore della
  ditta di traslochi di cui è titolare la moglie Rosa Cervelli,
  a promettere e successivamente a corrispondere loro
  indebitamente la somma complessiva di lire 50 milioni, con due
  distinti pagamenti, uno di venti milioni e l'altro di trenta
  milioni fatti direttamente al Panico che riceveva
  materialmente il denaro dallo stesso Illiano.  Ciò al fine di
  concedere alla ditta Cervelli il rinnovo per altri due anni di
  un contratto d'appalto già stipulato con il comune di Taranto
  per il servizio di fornitura, manovalanza e mezzi di
  trasporto, rinnovo avvenuto con delibera n. 87 del 19 gennaio
  1996, emanata dalla giunta comunale presieduta dal sindaco De
  Cosmo (in Taranto sino al 13 febbraio 1996).
     Il secondo capo di imputazione concerne il delitto di cui
  agli articoli 110, 81 317 del codice penale perché in concorso
  come sopra, il De Cosmo in qualità di sindaco facente funzioni
  del comune di Taranto, abusando dei propri poteri, con più
  azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avrebbe
  indotto Domenico Illiano a promettere e successivamente a
  versare loro la somma di lire 30 milioni in contanti che
  veniva materialmente consegnata al Panico, per garantire la
  effettiva esecuzione dei lavori previsti dal contratto di
  facchinaggio e trasporto stipulato tra il comune di Taranto e
  la ditta Cervelli in data 9 febbraio 1996 (in Taranto sino al
  20 marzo 1996).
     Entrambi i fatti sono stati denunciati il 2 luglio
  1997.
     Nella sua ordinanza di custodia cautelare il G.I.P. svolge
  un diffuso e particolareggiato esame dei documenti processuali
  articolando lo stesso in vari capitoli: denuncia e
  interrogatori resi dal proponente Domenico Illiano, esame
  delle registrazioni audio, esito delle indagini di Polizia
  giudiziaria.  Quindi si sofferma sulla qualificazione giuridica
  dei fatti ed infine sulle esigenze della custodia cautelare
  nelle previsioni delle lettere  a)  e  c)
  dell'articolo 274 del codice di procedura penale in relazione
  a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione
  e la genuinità delle prove nonché in relazione al concreto
 
                              Pag.3
 
  pericolo di reiterazione di analoghi delitti in connessione
  espressa a reati particolarmente gravi e commessi in data
  recente.
     In particolare l'ordinanza si sofferma sui colloqui che
  l'Illiano, parte lesa, ha tenuto con il Panico, provvedendo a
  effettuarne di nascosto la registrazione.  Da tali colloqui
  risultano non solo numerosi riferimenti al sindaco e
  all'onorevole Cito, ma anche riscontro della consegna della
  somma di lire 30 milioni, asseritamente destinata
  all'onorevole Cito.  Le registrazioni hanno inoltre trovato
  riscontro nella cadenza e nel contenuto degli atti
  amministrativi relativi all'aggiudicazione dell'appalto (in
  particolare il giudice segnala la "singolarità" della
  procedura adottata dal comune che prima bandì una nuova gara
  d'appalto e poi, in modo immotivato e repentino, rinnovò il
  contratto già esistente con la ditta Cervelli).  Vi sono
  inoltre riscontri dei prelievi effettuati dall'Illiano in
  occasione degli asseriti pagamenti agli indagati.
     L'ordinanza mette inoltre in evidenza le strettissime
  connessioni che l'onorevole Cito, anche dopo essere cessato
  dalla carica di sindaco, ha continuato a mantenere con
  l'amministrazione comunale di Taranto.  Egli, infatti, sospeso
  dalla carica di sindaco a partire dal 18 dicembre 1995, a
  causa del rinvio a giudizio disposto nei suoi confronti per il
  reato di concorso in associazione mafiosa rassegnava le sue
  dimissioni in data 21 aprile 1996 al fine di presentare la sua
  candidatura alle elezioni politiche.  In data 22 aprile e 11
  maggio 1996 veniva comunque nominato assessore alla Polizia
  municipale e ai lavori pubblici nonostante le diffide del
  prefetto.  Infine, veniva eletto deputato nell'aprile 1996.
     Quanto alle esigenze cautelari il G.I.P. mette in evidenza
  le situazioni di concreto e attuale pericolo per
  l'acquisizione e la genuinità della prova che derivano
  dall'enorme influenza nei confronti dei dipendenti comunali
  che, in virtù dei rispettivi ruoli, continuano a detenere gli
  indagati.  Il giudice ravvisa, inoltre, la sussistenza del
  pericolo di reiterazione del reato in virtù del "vero e
  proprio sistema di diffusa illiceità, caratterizzato da una
  vera e propria prassi operativa" che vedeva interessati sia il
  De Cosmo sia l'onorevole Cito e in virtù dei numerosi
  procedimenti penali e delle numerose condanne pendenti nei
  confronti del secondo.
     Dopo l'invio dell'ordinanza di custodia cautelare il
  G.I.P. di Taranto ha trasmesso ulteriori documenti relativi
  agli interrogatori degli imputati nei cui confronti era stata
  eseguita la misura cautelare e di ulteriori persone informate
  sui fatti.  Da tale documentazione risultano sostanzialmente
  confermati i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari
  alla base della ordinanza in questione.
     Gli indagati hanno negato ogni addebito tendendo ad
  accreditare la tesi secondo cui il denaro sarebbe stato
  percepito dal Panico (in una misura minore rispetto a quanto
  prospettato dall'accusa) in virtù di una sua iniziativa
  millantatoria personale, senza che fossero minimante coinvolti
  tanto il De Cosmo quanto l'onorevole Cito con il quale, in
  particolare, il Panico non avrebbe avuto nessun rapporto in
  virtù di un'antica ruggine familiare.
     Da numerosi riscontri risulta invece in primo luogo non
  fondata la tesi secondo cui il Panico, cognato dell'onorevole
  Cito, fosse del tutto estraneo - cosi come tanto il primo,
  quanto il secondo hanno sostenuto - al movimento politico e,
  in generale, all'  entourage  del deputato indagato.  In
  secondo luogo, sempre dagli interrogatori delle persone
  informate sui fatti (cfr. in particolare quelli dei signori
  Secondo e Coda) risultano altresì sconfessate sia la tesi
  secondo cui gli amministratori del comune fossero del tutto
  estranei alle determinazioni relative al rinnovo dei contratti
  (secondo gli indagati asseritamente riservate ai tecnici) sia
  quella secondo cui non vi fosse alcun rapporto di consuetudine
  tra l'Illiano da un lato e il De Cosmo e l'onorevole Cito
  dall'altro.
     Si tratta indubbiamente di indizi.  Essi sono tuttavia tali
  da confermare il complessivo quadro accusatorio nei confronti
  dell'onorevole Cito.  Non può tacersi, infine - con riferimento
  al pericolo di inquinamento delle prove -, il fatto che
  recentemente l'Illiano ha subito un grave attentato
 
                              Pag.4
 
  dinamitardo alle sue attrezzature di lavoro.  Non vi sono
  elementi per collegare tale attentato alla sua testimonianza:
  esso è tuttavia un indice del clima complessivo nel quale
  l'intera vicenda si svolge.
                           *  *  *
     La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha espresso, a
  maggioranza il parere che debba essere concessa la richiesta
  autorizzazione a procedere all'arresto dell'onorevole
  Giancarlo Cito.
     Tale decisione è stata assunta nella piena consapevolezza
  della gravità del fatto di proporre l'arresto di un
  parlamentare.
     E' il caso di rammentare che, in proposito, acquista
  rilevanza soprattutto la valutazione dell'esistenza o meno di
  un  fumus persecutionis  che solo può autorizzare il
  diniego o la concessione della chiesta autorizzazione.
     Com'è noto, il concetto di  fumus  è stato così
  definito in dottrina: "tutti quegli elementi e indizi che
  possono far ritenere che l'imputazione sia stata elevata
  falsamente contro il parlamentare per colpirlo nella sua
  attività politica o che comunque si proceda contro di lui con
  un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche" (cfr.
  G. LONG,  Commento all'articolo 68,  in Commentario alla
  Costituzione a cura di Branca, Bologna, 1986, 229).
     Non appare consentito alla Camera, infatti, alla stregua
  dell'attuale quadro costituzionale, soprattutto dopo la
  riforma costituzionale del 1993, svolgere un esame del merito
  dell'accusa nel senso di pervenire ad un giudizio di eventuale
  discolpa o di affermazione di responsabilità in quanto, se
  così operasse, invaderebbe il campo riservato alla autorità
  giudiziaria con inammissibile esproprio di potere.
     Ciò non di meno l'esame per così dire di merito può essere
  effettuato sia pure in termini affievoliti al solo ed
  esclusivo fine di rilevare l'eventuale sussistenza del
  richiamato  fumus persecutionis. 
     Orbene, la Giunta ha escluso che, nella specie, risultino
  fatti idonei a far ritenere o semplicemente presumere la
  sussistenza di inimicizia tra l'Autorità giudiziaria
  richiedente e l'incolpato, essendo del tutto infondato e
  pretestuoso l'assunto del parlamentare in ordine ad un preteso
  malanimo nei suoi confronti da parte dei magistrati della
  Procura di Taranto, in quanto già condannato e più volte
  processato per reati gravissimi, fra cui anche quello di cui
  all'articolo 416-  bis  c.p., che ne provocò la sospensione
  dalla funzione di Sindaco.
     Ovviamente, e come detto, i limiti della verifica del
  merito in questa sede sono ben diversi di ben diversa e più
  limitata pregnanza di quelli propri della sede giudiziaria.
  Epperò rileva che:
       a)  non è punto discutibile, la esistenza a carico
  del parlamentare di gravi indizi di reità in ordine all'accusa
  di concussione continuata, la quale è, come agevolmente si
  comprende, oggettivamente e soggettivamente grave.
     Dalla stessa ordinanza emerge un complesso quadro
  concussivo che faceva capo all'onorevole Cito prima come
  sindaco e poi come sostanziale  dominus  degli interessi
  che muovevano, per così dire, l'appetizione concussiva tramite
  il di lui cognato, Panico Giuseppe, ora coimputato e per mezzo
  del suo successore sindaco, Gaetano De Cosmo, che appare un
  attivo strumento nel mantenere la rete di potere e di
  illegittimità nonostante il trasferimento dell'onorevole Cito
  all'incarico di assessore.  Al riguardo oltre i puntuali
  riferimenti specifici del denunciante Illiano vi sono i
  riscontri di riferimento delle registrazioni audio e gli
  episodi specifici di interventi diretti del medesimo onorevole
  Cito.  Si ripete che, in questa sede, doverosamente e
  necessariamente ci si limita a siffatte generali
  considerazioni poichè il loro accertamento particolare rientra
  nello spettro esclusivo dell'attività dell'Autorità
  giudiziaria.
       b)  ricorre anche l'altra condizione del pericolo
  dell'inquinamento delle fonti di prova o di perturbazione
  della indagine in corso (la qualità dell'agente, l'accertato
  intreccio collusivo-corruttivo tra politica e affarismo
  criminale; il controllo che il parlamentare ed i suoi soci
 
                              Pag.5
 
  esercitano sull'ambiente).
     Non è condivisibile la tesi - che pure è stata sostenuta
  nell'ambito della Giunta - del supposto bilanciamento fra
  gravità della condotta ed il bene della tutela della pienezza
  del "plenum" assembleare, con una prevalenza di tale bene su
  ogni altra considerazione relativa alle esigenze di diversa
  indole poste a base della misura coercitiva della libertà del
  parlamentare.
     La conseguenza estrema cui tale orientamento condurrebbe -
  è questa una ragionevole verifica della infondatezza della
  tesi - sarebbe quella della sostanziale inconcedibilità in
  assoluto dell'autorizzazione all'arresto di un membro del
  Parlamento.  Il che non è sostenibile perchè esplicitamente
  contraddetto dalla chiara formulazione dell'articolo 68
  Costituzione, che espressamente prevede "l'arrestabilità" del
  parlamentare, subordinando soltanto la esecuzione del
  provvedimento coercitivo all'autorizzazione del Parlamento.
  Peraltro va ricordato che quest'ultimo, in tutti i casi
  sottoposti al suo esame, anche nel tempo in cui la norma,
  nella vigenza della previsione della generale autorizzazione a
  procedere, era soggetta a più restrittiva applicazione, anche
  quando non ha autorizzato l'arresto ha comunque riconosciuto,
  in linea di principio, la concedibilità alla esecuzione di
  tale misura.
     D'altronde, se si volesse ritenere che solo la eccezionale
  gravità dei fatti (la genericità del riferimento rende
  estremamente disagevole la determinazione del concetto della
  eccezionale gravità) attribuiti al parlamentare possa
  giustificare il sacrificio della sua libertà personale, senza
  alcuna considerazione di altri elementi, si potrebbe sostenere
  che anche una incolpazione palesemente infondata e, perciò,
  chiaramente persecutoria dovrebbe, per la sola sua astratta
  gravità, consentire una irragionevole ed addirittura
  illegittima misura coercitiva.
     Il criterio di valutazione, quindi, rimane solo quello del
  fumus persecutionis. 
     Ora, a parte le considerazioni più sopra svolte, va
  sottolineato che, nella specie, sul punto della limitazione
  della libertà personale dell'onorevole Cito si è espresso il
  P.M. che ha chiesto la misura, il G.I.P. che l'ha concessa,
  altro G.I.P. che ha respinto la richiesta di revoca proposta
  dagli altri coimputati e, quel che è più, anche il Tribunale
  del riesame, specificamente adito sulla questione "de
  libertate" sollevata dagli altri arrestati.
     La convinta e motivata uniformità dei giudizi e delle
  valutazioni espresse sul medesimo tema da varie e diverse
  Autorità giudiziarie esclude qualsiasi ipotesi di
  persecuzione, a meno che non si voglia immaginare o per dir
  meglio suscitare dal nulla una sorta di congiura "anti-Cito"
  posta in essere dall'intero "sistema giustizia" di Taranto.  Il
  che è davvero arduo e addirittura impossibile sostenere.
     Per tutti questi motivi la Giunta propone all'Assemblea di
  concedere l'autorizzazione all'arresto nei confronti
  dell'onorevole Cito.
                                 Silvana DAMERI,  Relatore. 
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  BERSELLI) 
                            sulla
      DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'ARRESTO
                  nei confronti del deputato
                             CITO
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 81 e 317 dello stesso
  codice (concussione continuata); per concorso - ai sensi
  dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli
  articoli 81 e 317 dello dello stesso codice (concussione
                         continuata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO
                      l'11 novembre 1997
        Presentata alla Presidenza il 17 febbraio 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Il G.I.P. presso il Tribunale di
  Taranto con nota del 6 novembre 1997 chiedeva al Presidente
  della Camera dei deputati di avviare la procedura per la
  concessione dell'autorizzazione a procedere all'arresto del
  deputato Giancarlo Cito.
     L'ordinanza di custodia cautelare allegata alla richiesta
  riguarda, per i capi di imputazione che ci interessano, il
  deputato Cito, il signor Giuseppe Panico, cognato
  dell'onorevole Cito, ed il signor Gaetano De Cosmo, sindaco
  del comune di Taranto.
     In sostanza, l'onorevole Cito è indagato in concorso con
  Panico e De Cosmo nel reato di concussione continuata per aver
  indotto Domenico Illiano, gestore di una ditta di traslochi di
  cui è titolare la moglie Rosa Cervelli:  a)  a
  corrispondere la somma di lire 50 milioni versata direttamente
  e materialmente dall'Illiano al Panico, al fine di concedere
  alla ditta Cervelli il rinnovo di altri due anni di un
  contratto di appalto già stipulato con il comune di Taranto
  per il servizio di fornitura, manovalanza e mezzi di
  trasporto, rinnovo avvenuto con delibera n. 87 del 19 gennaio
  1996 emanata dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco De
  Cosmo,  b)  a corrispondere la somma di lire 30 milioni
  materialmente consegnata al Panico per garantire la effettiva
  esecuzione dei lavori previsti dal contratto di facchinaggio e
  trasporto stipulato tra il comune di Taranto e la ditta
  Cervelli in data 9 febbraio 1996.
     La Giunta nella seduta del 10 dicembre 1997 a maggioranza
  si esprimeva per la concessione dell'autorizzazione
  all'arresto dell'onorevole Cito, mentre l'Assemblea il 14
  gennaio 1998 decideva per la restituzione degli atti alla
  Giunta medesima la quale in data 11 febbraio 1998 si esprimeva
  questa volta per il diniego dell'autorizzazione all'arresto
  del suddetto parlamentare.
     L'articolo 273 c.p.p. prevede, al primo comma, che
  "nessumo può essere sottoposto a misure cautelari se a suo
  carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza".  Occorre
  quindi preliminarmente verificare se gli indizi a carico
  dell'onorevole Cito siano così gravi da giustificare il suo
  arresto.
     Alla pagina 5 dell'ordinanza del G.I.P. si legge
  testualmente che "la parte lesa (cioè l'Illiano) unitamente
  alla denuncia ha depositato 5 audiocassette relative ai
  colloqui avuti con il Panico Giuseppe dal febbraio al maggio
  1996 e ad una conversazione telefonica relativa al febbraio
  dello stesso anno".
     Ebbene, in tali registrazioni non compare mai la voce
  dell'onorevole Cito e quella del De Cosmo, che non possono
  quindi venire in modo alcuno coinvolti da colloqui intervenuti
  tra terzi.
     E' peraltro davvero assai strano che, mentre sostiene di
  avere avuto incontri con l'onorevole Cito e con il sindaco De
  Cosmo, l'Illiano, così esperto in registrazioni, non abbia
  registrato le suddette pretese conversazioni, così come aveva
  fatto con il Panico.
     Occorre altresì rilevare che allorché sarebbero
  intervenuti fatti contestati e cioè nel 1996 l'onorevole Cito
  non era più sindaco di Taranto, perché sospeso da tale
  funzione il 16 dicembre 1995, e quindi, aldilà delle facili e
  strumentali illazioni, non aveva alcun effettivo potere per
  influire sulle determinazioni della locale amministrazione
  comunale.
     In sostanza, davanti alla negativa dell'onorevole Cito
  restano soltanto le affermazioni dell'Illiano non suffragate
 
                              Pag.3
 
  da alcun serio e concreto elemento di effettivo riscontro.
     Il Panico ha peraltro ammesso le proprie responsabilità,
  inquadrandole però in un quadro corruttivo e non concussivo, e
  ribadendo l'assoluta estraneità alla vicenda dell'onorevole
  Cito e del De Cosmo.
     L'onorevole Cito ha ricordato che i propri rapporti con il
  cognato Panico non erano mai stati buoni e che nel 1991 era
  stato da lui aggredito e che solo recentemente essi si erano
  riconciliati per accontentare il suocero.
     L'onorevole Cito non si è limitato a sostenere la propria
  estraneità ai fatti contestatigli, ma in data 11 novembre 1997
  ha presentato alla Procura della Repubblica presso il
  Tribunale di Taranto una circostanziata denuncia nei confronti
  dell'Illiano per il reato di calunnia.
     L'onorevole Cito sostiene di essere vittima di una vera e
  propria persecuzione da parte dei magistrati di Taranto ed ha
  prodotto i seguenti esposti con cui, in epoca non sospetta,
  aveva denunciato la situazione che si era creata in suo danno
  e chiedendo che venissero disposte ispezioni alla Procura
  della Repubblica presso il Tribunale di Catania:
       1) esposto 19 dicembre 1995 al Presidente del Consiglio
  dei ministri onorevole Lamberto Dini, all'epoca Ministro di
  grazia e giustizia  ad interim,  ed al Consiglio superiore
  della magistratura;
       2) Esposto 3 gennaio 1996 al Presidente del Consiglio
  dei ministri onorevole Lamberto Dini, all'epoca Ministro di
  grazia e giustizia  ad interim,  ed al Consiglio superiore
  della magistratura;
       3) Esposto 18 gennaio 1996 al Presidente della
  Repubblica nella sua qualità di Presidente del CSM, al
  Consiglio superiore della magistratura, al Presidente del
  Consiglio dei Ministri on. Lamberto Dini, nella sua qualità di
  Ministro di grazia e giustizia  ad interim,  ed al
  Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
       4) Esposto 9 marzo 1996 al Presidente della Repubblica
  nella sua qualità di Presidente del CSM, al Consiglio
  superiore della magistratura, al Presidente del Consiglio dei
  ministri, al Ministro di grazia e giustizia, al Procuratore
  generale presso la Corte di cassazione;
       5) Esposto 23 giugno 1997 al Presidente della Camera dei
  deputati ed al Ministro di grazia e giustizia;
       6) Esposto 1^ luglio 1997 al Presidente della Camera dei
  deputati ed al Ministro di grazia e giustizia.
     Non solo, ma quale deputato l'onorevole Cito ha presentato
  numerose interrogazioni al Ministro di grazia e giustizia
  denunciando anche in quella sede le persecuzioni che erano
  state poste in essere nei suoi confronti e chiedendo che
  fossero disposte ispezioni alla Procura della Repubblica
  presso il Tribunale di Taranto.
     Tra esse si segnalano le seguenti:
       1) interrogazione n. 4-00477 del 29 maggio 1996;
       2) interrogazione n. 4-01549 del 2 luglio 1996;
       3) interrogazione n. 4-01951 del 10 ottobre 1996;
     Il vecchio codice di procedura penale prevedeva la
  necessità di "sufficienti" indizi di colpevolezza per
  l'adozione di misure cautelari mentre, come si è visto, per
  quello attualmente in vigore gli indizi non devono essere più
  sufficienti ma "gravi" e cioè indizi di indubbia maggior
  consistenza.
     Un indizio può essere "sufficiente" per sostenere l'accusa
  ma non per poter disporre la custodia cautelare.
     Per la Suprema Corte (cfr.  Cass. S.U. 21 aprile 1995,
  Cass. 11 gennaio 1993, n.  4807, Cass. 25 ottobre 1995 e Cass.
  15 maggio 1992, n. 1198) gli indizi debbono essere tali che
  consentano di pervenire ad un giudizio di alta probabilità di
  commissione del reato e di attribuibilità all'indagato.
 
                              Pag.4
 
     Occorre pertanto, così come insegna la Suprema Corte, un
  prudente apprezzamento del Magistrato.
     Noi non crediamo alla congiura prospettata dall'onorevole
  Cito e in qualche misura documentata con esposti ed
  interrogazioni, ma è certo che da parte della magistratura
  tarantina sia mancato proprio quel "prudente apprezzamento"
  che ha finito per risolversi in un vero e proprio accanimento
  giudiziario nei suoi confronti, con cui si sono trasformati
  semplici indizi in gravi indizi, tali da determinare la di lui
  custodia cautelare.
     Il G.I.P. assume che nella specie le esigenze cautelari
  sarebbero quelle previste dalla lettera  a)  (pericolo di
  inquinamento delle prove) e dalla lettera  c)  (pericolo
  di reiterazione dei reati) dell'articolo 274 c.p.p.
     Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento
  probatorio, il G.I.P. ne sostiene la sussistenza sul
  presupposto che sarebbero necessarie ulteriori indagini per
  individuare responsabilità di altri dipendenti del comune di
  Taranto e di altri imprenditori coinvolti in altre vicende.
     Secondo il G.I.P. "l'ascolto dei predetti potrebbe essere
  gravemente pregiudicato dalla permanenza in libertà di Cito
  Giancarlo, De Cosmo Gaetano e Panico Giuseppe i quali (a dire
  del Panico) possono fare il bello ed il cattivo tempo e che
  per i rispettivi ruoli hanno dimostrato di avere enorme
  influenza nei confronti dei dipendenti comunali costretti a
  sottostare al loro volere anche quando riscontravano
  l'illegittimità delle procedure (denuncia Illiano)".
     In sostanza, il G.I.P. fa discendere il pericolo di
  inquinamento delle prove non da elementi concreti ma
  unicamente da quanto riferito dall'Illiano nella propria
  denuncia e non confermato da alcuno tant'è che il G.I.P., come
  si è visto, per argomentare il pericolo di inquinamento
  probatorio fa riferimento sempre e soltanto al denunciante.
     La Corte di cassazione ha statuito che "in tema di misure
  cautelari il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della
  prova deve essere concreto e va indentificato in tutte quelle
  situazioni in cui si possa desumere secondo la regola
  dell'  id quod prerumque accidit,  che l'indagato possa
  realmente turbare il processo formativo della prova
  ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti.  E'
  necessario che il giudice indichi con riferimento all'indagato
  le specifiche circostanze di fatto con le quali è desunto e
  fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Cass. n.
  1460 del 19 aprile 1995).
     Tutto ciò nel caso dell'onorevole Cito non è però
  accaduto.
     Il precedente relatore di maggioranza onorevole Silvana
  Dameri nelle ultime righe della pagina 3 della propria
  relazione scriveva: "non può tacersi infine - con riferimento
  al pericolo di "inquinamento delle prove" - il fatto che
  l'Illiano ha subìto un grave attentato dinamitardo alle sue
  attrezzature di lavoro.  Non vi sono elementi per collegare
  tale attentato alla sua testimonianza: esso è tuttavia un
  indice del clima complessivo nel quale l'intera vicenda si
  svolge".
     O si hanno elementi per sostenere che tale preteso
  attentato sia riferibile alla vicenda che ci interessa e
  allora è giusto richiamare tale episodio, ma se essi mancano
  (e mancano clamorosamente) allora certe cose è opportuno non
  dirle e non scriverle.
     Per quanto riguarda il pericolo di reiterazione di reati
  da parte dell'onorevole Cito, ribadiamo che quest'ultimo non
  solo non è più sindaco di Taranto, ma non riveste più alcuna
  carica presso quella amministrazione comunale e non si trova
  quindi in una posizione tale da poter svolgere ulteriori
  attività concussive, sempre che in passato egli le abbia
  davvero poste in essere.
     Per concludere, gli indizi non sono gravi, vi è solo la
  denuncia dell'Illiano denunciato a sua volta per il reato di
  calunnia dall'onorevole Cito.
     Non sussistono in concreto pericoli di inquinamento delle
  prove o di reiterazione di reati, anche perché dai fatti
  contestati ad oggi sono trascorsi circa due anni.
     Recentemente sono emerse peraltro due circostanze decisive
 
                              Pag.5
 
  per escludere il permanere di esigenze cautelari, sempre che
  in passato esse ci fossero state.
     Davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Taranto il 19
  dicembre 1997 si è tenuto un incidente probatorio che ha
  rappresentato un significativo momento di confronto tra
  denunciante ed indagati.
     A seguito di ciò, in data 20 dicembre 1997 il G.I.P.
  dottoressa Santella ha revocato l'ordinanza di custodia
  cautelare nei confronti dei coindagati Panico Giuseppe e De
  Cosmo Gaetano, sul presupposto che non esistevano più pericoli
  connessi all'acquisizione delle prove od alla reiterazione di
  reati, anche in funzione dell'acquisizione dell'"acquisizione
  di un considerevole supporto documentale".
     Se non sussistono più esigenze cautelari per i coindagati
  (tra cui il De Cosmo, attuale sindaco di Taranto che in
  funzione di tale carica ha certamente più poteri all'interno
  della locale amministrazione comunale rispetto all'onorevole
  Cito che non ne ha alcuno) non si riesce davvero a comprendere
  perché si voglia continuare a richiedere l'arresto di un
  deputato.
     Non solo.  Come già detto, l'Assemblea nella seduta del 14
  gennaio 1998 a larghissima maggioranza decise di restituire
  gli atti alla Giunta.  Ciò avvenne sulla scorta dell'ordinanza
  8 gennaio 1998 del Giudice per le indagini preliminari presso
  il Tribunale di Taranto che dichiarò inammissibile l'istanza
  di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare avanzata dai
  difensori di fiducia dell'onorevole Cito e fondata:  a)
  su una rilettura dei gravi indizi di reità posti a base della
  misura cautelare, in senso favorevole agli indagati all'esito
  dell'ascolto in data 19 dicembre 1997 della parte lesa,
  Illiano Domenico, con le forme dell'incidente probatorio,
  b)  sulla ritenuta cessazione delle esigenze cautelari di
  cui all'articolo 274 c.p.p., dedotta dall'intervenuta
  scarcerazione degli indagati in data 20 dicembre 1997.  Il
  G.I.P., in sostanza, ha argomentato che nella specie non
  avrebbe potuto disporre la revoca della ordinanza di custodia
  cautelare in quanto l'onorevole Cito "non ha interesse a
  chiedere la revoca di una misura cautelare  in itinere, 
  che potrà essere eseguita solo se, e quando, la Camera dei
  deputati rilascerà autorizzazione a procedere".  Il G.I.P.
  aggiunge altresì che "tale richiesta (di revoca) potrà invece
  essere formulata quando la misura diventerà esecutiva e prima
  della sua materiale esecuzione e notifica, o subito dopo.  Solo
  in quel momento potrà essere rivalutato il quadro
  indiziario...".
     Il G.I.P. sostiene quindi che essendosi incardinato il
  procedimento presso la Camera dei deputati egli non potrebbe
  più revocare la misura cautelare, sicché si dovrebbe attendere
  la relativa autorizzazione e, addirittura, la materiale
  esecuzione dell'ordinanza cautelare medesima prima di poterla
  revocare.  Il G.I.P. vorrebbe quindi prima l'arresto
  dell'onorevole Cito e poi, magari subito dopo, disporre la sua
  rimessione in libertà.
     Alla Giunta è parso a questo punto di estrema evidenza
  l'intento persecutorio nei confronti del predetto
  parlamentare.  Questi, comunque, nella circostanza non si è
  comportato in modo esemplare in quanto assai prima della
  seduta dell'Assemblea dell'11 febbraio 1998 avrebbe potuto
  rendere pubblico il contenuto dell'ordinanza 14 gennaio 1998
  in modo da consentire ai componenti della Giunta di
  intervenire all'inizio della discussione in Aula per
  modificare l'orientamento in precedenza assunto allorché ne
  ignoravano l'esistenza.  L'onorevole Cito invece ha diffuso
  tale provvedimento soltanto a discussione avviata rendendo
  così necessaria la restituzione degli atti alla Giunta
  medesima.
     Come già detto, se non siamo in presenza di una congiura
  ci troviamo di fronte però ad un vero e proprio accanimento
  giudiziario che sulla base di semplici indizi e in assenza di
  esigenze cautelari evidenzia quel  fumus persecutionis  in
  funzione del quale la richiesta di arresto non può che venire
  respinta.
     Un'ultima considerazione.
     Se il titolo del reato (concussione) è indubbiamente
  grave, il relativo preteso provento (complessivamente lire 80
  milioni da dividersi tra Cito, De Cosmo e Panico) non appare
  di particolare rilievo patrimoniale.
 
                              Pag.6
 
     Nella cinquantennale storia repubblicana non è mai
  accaduto che per un siffatto reato sia stata concessa
  l'autorizzazione all'arresto.  Nell'undicesima legislatura
  ventotto richieste di arresto presentate alla Camera e 17
  richieste di arresto presentate al Senato furono tutte
  respinte.  In cinquant'anni solo in 4 casi è stato concesso
  l'arresto e tra questi per l'onorevole Abbatangelo si trattò
  di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile e fu quindi
  una decisione sostanzialmente dovuta.
     Negli altri tre casi si trattava di reati gravissimi:
       l'onorevole Francesco Moranino doveva rispondere, tra
  gli altri, dei seguenti reati: omicidio continuato doppiamente
  aggravato, occultamento continuato ed aggravato di cadavere,
  tentato omicidio continuato;
       l'onorevole Sandro Saccucci doveva rispondere, tra gli
  altri, dei reati di omicidio e di tentato omicidio;
       l'onorevole Antonio Negri doveva rispondere, tra gli
  altri, dei seguenti reati: insurrezione armata contro i poteri
  dello Stato, formazione e partecipazione a più bande armate,
  promozione, costituzione, organizzazione e direzione di
  associazioni sovversive, sequestro di più persone
  pluriaggravato, devastazione e saccheggio aggravati.
     Ci rifiutiamo di credere che il caso dell'onorevole Cito
  possa avvenire anche lontanamente paragonato a quelli sopra
  ricordati e ci rifiutiamo di credere che la Camera dei
  deputati si voglia discostare da tale consolidata
  giurisprudenza per ragioni che francamente ci sfuggono.
     La Giunta propone quindi all'Assemblea di non concedere
  l'autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole
  Cito.
                               Filippo BERSELLI,  Relatore. 
 
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