| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
BARGONE
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui
all'articolo 368 dello stesso codice (calunnia)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 22 dicembre 1995
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
Pag.2
TRIBUNALE DI BRINDISI
Ufficio indagini preliminari
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Letti gli atti del procedimento a carico di Bargone
Antonio + 1, membro della Camera dei deputati, indagato del
reato di cui agli articoli 110, 368 del codice penale per
avere, in concorso con Parisi Tommaso (ispettore di Polizia),
riferendo al dottor Gaetano Cota, incaricato per una ispezione
amministrativa, false circostanze, incolpato il dottor Lopane
Francesco, dirigente il Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Ostuni, del reato di favoreggiamento personale ed altro pur
sapendolo innocente (fatto commesso nel 1992);
vista la questione relativa all'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione rilevata dal
pubblico ministero in data 8 novembre 1995;
sentite le parti all'udienza in Camera di consiglio del
27 novembre 1995;
ritenuta la questione non manifestamente infondata in
quanto è opinabile, in assenza anche di sentenze della Corte
di cassazione, se il fatto che ha determinato l'imputazione,
concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni;
ritenuto di poter enunciare il fatto nei seguenti
termini:
"Con denunzia querela del 23 settembre 1994 il dottor
Francesco Lopane, Primo Dirigente della Polizia di Stato,
lamentava di essere stato calunniato da ignoti visto che le
accuse mosse nei suoi riguardi, di aver fornito a tale Marzio
Pietro - imputato di omicidio - l'alibi per la sua
assoluzione, si erano rivela infondate dal momento che la
relazione ispettiva svolta dal dottor Gaetano Cota aveva
escluso la sussistenza di addebiti da muovere al dottor
Lopane. All'esito delle indagini il pubblico ministero
chiedeva in data 3 maggio 1995 l'archiviazione, in quanto non
emergevano ipotesi di reato, per difetto anche degli elementi
costitutivi del reato di calunnia in danno del denunciante.
La parte offesa, dottor Francesco Lopane, in data 13
maggio 1995 proponeva opposizione alla richiesta di
archiviazione e, fissata l'udienza in Camera di consiglio ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura penale, il
giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di
archiviazione del pubblico ministero invitando quest'ultimo a
compiere ulteriori indagini, all'esito delle quali il pubblico
ministero iscriveva nel Registro delle notizie di reato
l'onorevole Antonio Bargone e Parisi Tommaso per il reato di
calunnia, inviando al deputato informazione di garanzia.
Il dottor Gaetano Cota dichiarava al pubblico ministero
di avere avuto dei contatti con l'onorevole Bargone, su
indicazione dell'allora Capo di Polizia dottor Parisi per
acquisire notizie su ciò che doveva
Pag.3
formare oggetto della ispezione amministrativa delegata e
cioè sulla condotta del dottor Lopane, dirigente del
Commissariato di Ostuni. Aggiungeva il dottor Cota che
l'onorevole Bargone in uno degli incontri gli consegnò degli
appunti scritti sui quali erano riportati i punti anomali
meritevoli di approfondimento.
L'onorevole Bargone sentito dal pubblico ministero come
persona informata sui fatti confermava la circostanza riferita
dal dottor Cota, precisando che il foglio dattiloscritto
consegnato a quest'ultimo, gli era stato consegnato
dall'ispettore di Pubblica Sicurezza Parisi.
L'ispettore Parisi, sentito dal pubblico ministero quale
persona sottoposta ad indagini, dichiarava di avere avuto
contatti verbali con l'onorevole Bargone ma di non avergli
riferito circostanze negative attinenti la persona del dottor
Lopane; aggiungeva inoltre che l'onorevole Bargone ebbe a
profferire la seguente frase: 'Il dottor Lopane deve fare
attenzione perché altrimenti paga quello che ha combinato a
Brindisi per cui è stato trasferito e quelle nuove di
Ostuni".
L'onorevole Bargone, presentatosi spontaneamente al
pubblico ministero il 16 ottobre 1995 ribadiva che alcuni
degli addebiti specifici mossi al dottor Lopane, gli erano
stati riferiti dall'ispettore Parisi.
La relazione ispettiva redatta il 20 novembre 1992 dal
prefetto dottor Gaetano Cota concludeva per l'infondatezza dei
sospetti mossi nei confronti del dottor Lopane con particolare
riferimento al presunto alibi che quest'ultimo avrebbe fornito
a tal Marzio Pietro imputato di omicidio e poi assolto";
ritenuto non opportuno separare i due procedimenti
essendo connessi soggettivamente tra loro ai sensi
dell'articolo 12, lettera A) del codice di procedura
penale;
visto l'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 1995,
n. 466;
PER QUESTI MOTIVI
ordina la trasmissione in copia originale degli atti
processuali alla Camera dei deputati perché deliberi se il
fatto ascritto all'onorevole Antonio Bargone concerna o meno
opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di membro
del Parlamento.
Dispone la sospensione del procedimento sino alla
deliberazione della Camera dei deputati e comunque non oltre
90 giorni.
Brindisi, 18 dicembre 1995.
Il Giudice
delle indagini preliminari
Dott. Giuseppe Licci
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BORROMETI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
BARGONE
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato
di cui all'articolo 368 dello stesso codice (calunnia)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 22 dicembre 1995
Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in
materia di insindacabilità su cui la Giunta riferisce
all'Assemblea riguarda un'ipotesi di reato di calunnia nei
confronti dell'onorevole Antonio Bargone, deputato all'epoca
dei fatti oggetto del procedimento.
La richiesta è pervenuta nella scorsa legislatura. Poiché,
tuttavia, per l'intervenuto scioglimento delle Camere, non si
è riusciti ad esaminarla in tempo, essa è stata mantenuta
all'ordine del giorno della presente legislatura.
I fatti dai quali si origina il procedimento sono
abbastanza complessi e meritano di essere esposti in modo
dettagliato, così come possono desumersi dal fascicolo
processuale e da quanto affermato dall'onorevole Bargone nel
corso della sua audizione presso la Giunta.
Nel corso dell'anno 1992, l'onorevole Bargone, allora
deputato, ricevette da esponenti del sindacato di Polizia, da
un assistente di Polizia e da alcuni cittadini, segnalazioni
di talune disfunzioni presso il commissariato di pubblica
sicurezza di Ostuni, in provincia di Brindisi, nel territorio
del proprio collegio elettorale. Tali segnalazioni si
riferivano, in particolare, all'anomala permanenza nello
stesso commissariato per circa ventidue anni del suo
dirigente, commissario dottor Lopane, al quale erano
asseritamente da ricondursi alcuni comportamenti che avevano
dato luogo a dicerie e sospetti. L'onorevole Bargone ritenne
di informare della questione, in via riservata, l'allora capo
della Polizia di Stato, prefetto Parisi. Quest'ultimo, a
seguito della segnalazione, dispose una ispezione
amministrativa, che fu affidata al prefetto Cota. L'ispettore,
nel corso dell'indagine, ascoltò, su indicazione dello stesso
capo della Polizia, anche l'onorevole Bargone. Da quanto
successivamente appreso dall'onorevole Bargone, la relazione
dell'ispettore non muoveva addebiti specifici, pur ritenendo
tuttavia eccessiva la durata della permanenza ad Ostuni del
dottor Lopane. Quest'ultimo, comunque, all'esito
dell'ispezione, fu trasferito a Matera.
A seguito di questi fatti, con denunzia-querela del 23
settembre 1994, il dottor Lopane lamentava di essere stato
calunniato da ignoti, con particolare riferimento all'accusa -
dimostratasi asseritamente infondata alla luce della citata
indagine amministrativa - di aver fornito un alibi ad un
imputato di omicidio.
Compiute le indagini preliminari il pubblico ministero
aveva chiesto l'archiviazione degli atti. Avendo tuttavia la
parte offesa proposto opposizione, il giudice per le indagini
preliminari rigettava la suddetta richiesta invitando il
pubblico ministero a compiere ulteriori indagini, al termine
delle quali, l'onorevole Bargone veniva iscritto nel registro
degli indagati, dopo essere stato ascoltato come persona
informata sui fatti.
L'onorevole Bargone ha quindi sollevato l'eccezione
relativa all'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione
e gli atti, ai sensi di uno dei numerosi decreti-legge che
hanno regolato fino a poco tempo fa la materia, sono stati
inviati alla Camera.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 30
ottobre 1996, ascoltando anche, come si è detto, l'onorevole
Bargone, il quale ha tenuto a chiarire di aver ritenuto
opportuno percorrere la via informale della segnalazione
riservata al capo della Polizia e non quella, che pure gli era
consentito percorrere, dell'atto formale di sindacato
ispettivo, proprio per rispetto della Polizia come istituzione
e paventando le ricadute negative in termine di immagine che
Pag.3
una simile vicenda avrebbe potuto comportare agli occhi della
popolazione di Ostuni e, in generale, dell'opinione
pubblica.
Proprio questa considerazione è apparsa determinante ai
fini delle valutazioni alle quali, dopo un lungo ed articolato
dibattito, è pervenuta la Giunta.
E' noto, infatti, che, per ormai consolidata
giurisprudenza, la garanzia di cui all'articolo 68, primo
comma, della Costituzione non copre soltanto le opinioni
espresse dal parlamentare nei dibattiti in Aula o in
Commissione o comunque in atti (relazioni, interrogazioni,
interpellanze eccetera) che costituiscano esercizio diretto
del mandato parlamentare (cosiddetta insindacabilità interna),
ma anche ogni ulteriore manifestazione di giudizio politico
che risulti riconducibile ad una proiezione verso l'esterno
dell'attività parlamentare in senso stretto e come tale pur
sempre rientrante nel più ampio mandato rappresentativo, di
cui il deputato è investito (cosiddetta insindacabilità
esterna).
Nel caso di specie l'onorevole Bargone ben avrebbe potuto,
sulla base delle informazioni ricevute e senza l'obbligo di
rivelarne le fonti (diritto che si radica, secondo la migliore
dottrina, nella immunità coperta dall'articolo 68 della
Costituzione) proporre al Ministero dell'interno
un'interrogazione o un'interpellanza, il cui contenuto
ovviamente (per quanto lesivo - astrattamente - della
onorabilità del dottor Lopane) sarebbe tipicamente rientrato
nella garanzia della insindacabilità.
In tale ipotesi, peraltro, la pubblicità dell'atto
parlamentare, soprattutto ove ripreso dagli organi di
informazione, avrebbe sicuramente aggravato eventuali
conseguenze negative per il citato commissario di Polizia.
Proprio per questa serie di considerazioni l'onorevole
Bargone ha preferito esercitare il proprio potere ispettivo in
forma attenuata e ridotta, limitandosi ad investire delle
informazioni ricevute il capo della Polizia, e cioè il vertice
amministrativo da cui il commissario dipendeva, evitando che
queste venissero rese pubbliche prima del dovuto riscontro.
Deve pertanto necessariamente desumersi che la
insindacabilità che avrebbe coperto una interrogazione o una
interpellanza (e cioè l'atto tipico di pieno esercizio del
potere ispettivo) copre altresì anche l'atto minore,
attraverso il quale l'onorevole Bargone ha ritenuto di
esercitare, con maggiore discrezione, il potere affidatogli in
virtù del suo mandato.
Per questi motivi la Giunta ha deliberato, a maggioranza,
di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i
quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni.
Antonio BORROMETI, Relatore.
| |