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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0014
DOC IV ter n. 14 Legisl. XIII
22-12-95 [ DOC13-4TER-14 DO C134TER0014 13DOC4TER 00014 DOC13-4TER-14A 13DOC4TER 00014 A 000300032 DOC4TER 00014 000004T001400000101000347SI1 3 000101000350SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           BARGONE
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
                  penale - nel reato di cui
       all'articolo 368 dello stesso codice (calunnia)
             TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 22 dicembre 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                    TRIBUNALE DI BRINDISI
                 Ufficio indagini preliminari
            IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
      Letti gli atti del procedimento a carico di Bargone
  Antonio + 1, membro della Camera dei deputati, indagato del
  reato di cui agli articoli 110, 368 del codice penale per
  avere, in concorso con Parisi Tommaso (ispettore di Polizia),
  riferendo al dottor Gaetano Cota, incaricato per una ispezione
  amministrativa, false circostanze, incolpato il dottor Lopane
  Francesco, dirigente il Commissariato di Pubblica Sicurezza di
  Ostuni, del reato di favoreggiamento personale ed altro pur
  sapendolo innocente (fatto commesso nel 1992);
      vista la questione relativa all'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione rilevata dal
  pubblico ministero in data 8 novembre 1995;
      sentite le parti all'udienza in Camera di consiglio del
  27 novembre 1995;
      ritenuta la questione non manifestamente infondata in
  quanto è opinabile, in assenza anche di sentenze della Corte
  di cassazione, se il fatto che ha determinato l'imputazione,
  concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni;
      ritenuto di poter enunciare il fatto nei seguenti
  termini:
      "Con denunzia querela del 23 settembre 1994 il dottor
  Francesco Lopane, Primo Dirigente della Polizia di Stato,
  lamentava di essere stato calunniato da ignoti visto che le
  accuse mosse nei suoi riguardi, di aver fornito a tale Marzio
  Pietro - imputato di omicidio - l'alibi per la sua
  assoluzione, si erano rivela infondate dal momento che la
  relazione ispettiva svolta dal dottor Gaetano Cota aveva
  escluso la sussistenza di addebiti da muovere al dottor
  Lopane.  All'esito delle indagini il pubblico ministero
  chiedeva in data 3 maggio 1995 l'archiviazione, in quanto non
  emergevano ipotesi di reato, per difetto anche degli elementi
  costitutivi del reato di calunnia in danno del denunciante.
      La parte offesa, dottor Francesco Lopane, in data 13
  maggio 1995 proponeva opposizione alla richiesta di
  archiviazione e, fissata l'udienza in Camera di consiglio ai
  sensi dell'articolo 410 del codice di procedura penale, il
  giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di
  archiviazione del pubblico ministero invitando quest'ultimo a
  compiere ulteriori indagini, all'esito delle quali il pubblico
  ministero iscriveva nel Registro delle notizie di reato
  l'onorevole Antonio Bargone e Parisi Tommaso per il reato di
  calunnia, inviando al deputato informazione di garanzia.
      Il dottor Gaetano Cota dichiarava al pubblico ministero
  di avere avuto dei contatti con l'onorevole Bargone, su
  indicazione dell'allora Capo di Polizia dottor Parisi per
  acquisire notizie su ciò che doveva
 
                              Pag.3
 
  formare oggetto della ispezione amministrativa delegata e
  cioè sulla condotta del dottor Lopane, dirigente del
  Commissariato di Ostuni.  Aggiungeva il dottor Cota che
  l'onorevole Bargone in uno degli incontri gli consegnò degli
  appunti scritti sui quali erano riportati i punti anomali
  meritevoli di approfondimento.
      L'onorevole Bargone sentito dal pubblico ministero come
  persona informata sui fatti confermava la circostanza riferita
  dal dottor Cota, precisando che il foglio dattiloscritto
  consegnato a quest'ultimo, gli era stato consegnato
  dall'ispettore di Pubblica Sicurezza Parisi.
      L'ispettore Parisi, sentito dal pubblico ministero quale
  persona sottoposta ad indagini, dichiarava di avere avuto
  contatti verbali con l'onorevole Bargone ma di non avergli
  riferito circostanze negative attinenti la persona del dottor
  Lopane; aggiungeva inoltre che l'onorevole Bargone ebbe a
  profferire la seguente frase: 'Il dottor Lopane deve fare
  attenzione perché altrimenti paga quello che ha combinato a
  Brindisi per cui è stato trasferito e quelle nuove di
  Ostuni".
      L'onorevole Bargone, presentatosi spontaneamente al
  pubblico ministero il 16 ottobre 1995 ribadiva che alcuni
  degli addebiti specifici mossi al dottor Lopane, gli erano
  stati riferiti dall'ispettore Parisi.
      La relazione ispettiva redatta il 20 novembre 1992 dal
  prefetto dottor Gaetano Cota concludeva per l'infondatezza dei
  sospetti mossi nei confronti del dottor Lopane con particolare
  riferimento al presunto alibi che quest'ultimo avrebbe fornito
  a tal Marzio Pietro imputato di omicidio e poi assolto";
        ritenuto non opportuno separare i due procedimenti
  essendo connessi soggettivamente tra loro ai sensi
  dell'articolo 12, lettera A) del codice di procedura
  penale;
        visto l'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 1995,
  n. 466;
                      PER QUESTI MOTIVI
      ordina la trasmissione in copia originale degli atti
  processuali alla Camera dei deputati perché deliberi se il
  fatto ascritto all'onorevole Antonio Bargone concerna o meno
  opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di membro
  del Parlamento.
      Dispone la sospensione del procedimento sino alla
  deliberazione della Camera dei deputati e comunque non oltre
  90 giorni.
      Brindisi, 18 dicembre 1995.
                          Il Giudice
                  delle indagini preliminari
                     Dott. Giuseppe Licci
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                 (Relatore:  BORROMETI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           BARGONE
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
                      penale - nel reato
    di cui all'articolo 368 dello stesso codice (calunnia)
             TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 22 dicembre 1995
        Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in
  materia di insindacabilità su cui la Giunta riferisce
  all'Assemblea riguarda un'ipotesi di reato di calunnia nei
  confronti dell'onorevole Antonio Bargone, deputato all'epoca
  dei fatti oggetto del procedimento.
     La richiesta è pervenuta nella scorsa legislatura.  Poiché,
  tuttavia, per l'intervenuto scioglimento delle Camere, non si
  è riusciti ad esaminarla in tempo, essa è stata mantenuta
  all'ordine del giorno della presente legislatura.
     I fatti dai quali si origina il procedimento sono
  abbastanza complessi e meritano di essere esposti in modo
  dettagliato, così come possono desumersi dal fascicolo
  processuale e da quanto affermato dall'onorevole Bargone nel
  corso della sua audizione presso la Giunta.
     Nel corso dell'anno 1992, l'onorevole Bargone, allora
  deputato, ricevette da esponenti del sindacato di Polizia, da
  un assistente di Polizia e da alcuni cittadini, segnalazioni
  di talune disfunzioni presso il commissariato di pubblica
  sicurezza di Ostuni, in provincia di Brindisi, nel territorio
  del proprio collegio elettorale.  Tali segnalazioni si
  riferivano, in particolare, all'anomala permanenza nello
  stesso commissariato per circa ventidue anni del suo
  dirigente, commissario dottor Lopane, al quale erano
  asseritamente da ricondursi alcuni comportamenti che avevano
  dato luogo a dicerie e sospetti.  L'onorevole Bargone ritenne
  di informare della questione, in via riservata, l'allora capo
  della Polizia di Stato, prefetto Parisi.  Quest'ultimo, a
  seguito della segnalazione, dispose una ispezione
  amministrativa, che fu affidata al prefetto Cota.  L'ispettore,
  nel corso dell'indagine, ascoltò, su indicazione dello stesso
  capo della Polizia, anche l'onorevole Bargone.  Da quanto
  successivamente appreso dall'onorevole Bargone, la relazione
  dell'ispettore non muoveva addebiti specifici, pur ritenendo
  tuttavia eccessiva la durata della permanenza ad Ostuni del
  dottor Lopane.  Quest'ultimo, comunque, all'esito
  dell'ispezione, fu trasferito a Matera.
     A seguito di questi fatti, con denunzia-querela del 23
  settembre 1994, il dottor Lopane lamentava di essere stato
  calunniato da ignoti, con particolare riferimento all'accusa -
  dimostratasi asseritamente infondata alla luce della citata
  indagine amministrativa - di aver fornito un alibi ad un
  imputato di omicidio.
     Compiute le indagini preliminari il pubblico ministero
  aveva chiesto l'archiviazione degli atti.  Avendo tuttavia la
  parte offesa proposto opposizione, il giudice per le indagini
  preliminari rigettava la suddetta richiesta invitando il
  pubblico ministero a compiere ulteriori indagini, al termine
  delle quali, l'onorevole Bargone veniva iscritto nel registro
  degli indagati, dopo essere stato ascoltato come persona
  informata sui fatti.
     L'onorevole Bargone ha quindi sollevato l'eccezione
  relativa all'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione
  e gli atti, ai sensi di uno dei numerosi decreti-legge che
  hanno regolato fino a poco tempo fa la materia, sono stati
  inviati alla Camera.
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 30
  ottobre 1996, ascoltando anche, come si è detto, l'onorevole
  Bargone, il quale ha tenuto a chiarire di aver ritenuto
  opportuno percorrere la via informale della segnalazione
  riservata al capo della Polizia e non quella, che pure gli era
  consentito percorrere, dell'atto formale di sindacato
  ispettivo, proprio per rispetto della Polizia come istituzione
  e paventando le ricadute negative in termine di immagine che
 
                              Pag.3
 
  una simile vicenda avrebbe potuto comportare agli occhi della
  popolazione di Ostuni e, in generale, dell'opinione
  pubblica.
     Proprio questa considerazione è apparsa determinante ai
  fini delle valutazioni alle quali, dopo un lungo ed articolato
  dibattito, è pervenuta la Giunta.
     E' noto, infatti, che, per ormai consolidata
  giurisprudenza, la garanzia di cui all'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione non copre soltanto le opinioni
  espresse dal parlamentare nei dibattiti in Aula o in
  Commissione o comunque in atti (relazioni, interrogazioni,
  interpellanze eccetera) che costituiscano esercizio diretto
  del mandato parlamentare (cosiddetta insindacabilità interna),
  ma anche ogni ulteriore manifestazione di giudizio politico
  che risulti riconducibile ad una proiezione verso l'esterno
  dell'attività parlamentare in senso stretto e come tale pur
  sempre rientrante nel più ampio mandato rappresentativo, di
  cui il deputato è investito (cosiddetta insindacabilità
  esterna).
     Nel caso di specie l'onorevole Bargone ben avrebbe potuto,
  sulla base delle informazioni ricevute e senza l'obbligo di
  rivelarne le fonti (diritto che si radica, secondo la migliore
  dottrina, nella immunità coperta dall'articolo 68 della
  Costituzione) proporre al Ministero dell'interno
  un'interrogazione o un'interpellanza, il cui contenuto
  ovviamente (per quanto lesivo - astrattamente - della
  onorabilità del dottor Lopane) sarebbe tipicamente rientrato
  nella garanzia della insindacabilità.
     In tale ipotesi, peraltro, la pubblicità dell'atto
  parlamentare, soprattutto ove ripreso dagli organi di
  informazione, avrebbe sicuramente aggravato eventuali
  conseguenze negative per il citato commissario di Polizia.
     Proprio per questa serie di considerazioni l'onorevole
  Bargone ha preferito esercitare il proprio potere ispettivo in
  forma attenuata e ridotta, limitandosi ad investire delle
  informazioni ricevute il capo della Polizia, e cioè il vertice
  amministrativo da cui il commissario dipendeva, evitando che
  queste venissero rese pubbliche prima del dovuto riscontro.
     Deve pertanto necessariamente desumersi che la
  insindacabilità che avrebbe coperto una interrogazione o una
  interpellanza (e cioè l'atto tipico di pieno esercizio del
  potere ispettivo) copre altresì anche l'atto minore,
  attraverso il quale l'onorevole Bargone ha ritenuto di
  esercitare, con maggiore discrezione, il potere affidatogli in
  virtù del suo mandato.
     Per questi motivi la Giunta ha deliberato, a maggioranza,
  di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i
  quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse
  da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
  funzioni.
                              Antonio BORROMETI,  Relatore. 
 
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