| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale
(offesa all'onore e al prestigio del Presidente della
Repubblica); per il reato di cui agli articoli 81, primo
comma, 595 primo e secondo comma dello stesso codice, 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'8 marzo 1996
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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TRIBUNALE PENALE DI MILANO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA
Il Giudice per le indagini preliminari dottor Fabio
Paparella,
Visti gli atti del procedimento penale a margine a carico
di BOSSI Umberto nato a Cassano Magnago il 19 settembre 1941
residente a Gemonio (VA) v. Verbano n. 11 deputato al
Parlamento
IMPUTATO
Capo A)
del reato di cui all'articolo 278 c.p. perché
rilasciando dichiarazioni a numerosi giornalisti, e tra questi
certamente almeno a Gianluigi DA ROLD, Daniele VIMERCATI,
Carlo BRAMBILLA, Flavia BALDI, Giovanni CERRUTI, Guido
PASSALACQUA, che le riportavano rispettivamente sui seguenti
quotidiani:
1) "Corriere della Sera", articolo dal titolo "Ora il
PDS punta su Palazzo Chigi" pubblicato in data 6.12.93;
2) "il Giornale", articolo dal titolo "BOSSI accusa:
Scalfaro ha tirato la volata al PDS", pubblicato in data
6.12.93;
3) "l'Unità" articolo dal titolo "BOSSI con la faccia
scura: ma ci rifaremo", pubblicato in data 6.12.93;
4) "Il Giorno", articolo dal titolo "BOSSI medita
sulla sconfitta annunciata", pubblicato in data 6.12.93 e
articolo dal titolo "BOSSI: se avesse preso soldi l'avrei
saputo", pubblicato in data 8.12.93;
5) "La Stampa", articolo dal titolo "BOSSI: una
battuta d'arresto", pubblicato in data 6.12.93;
6) "la Repubblica", articolo dal titolo "Noi soli
contro tutti. BOSSI in mezzo al guado" pubblicato in data
6.12.93 e articolo "Il Senatur attacca Scalfaro", pubblicato
in data 8.12.93, p. 3 offendeva l'onore ed il prestigio del
Presidente della Repubblica attribuendo allo stesso indebite
pressioni sulla magistratura torinese in particolare al fine
di bloccare l'emissione di informazione di garanzia nei
confronti degli onorevoli Achille Occhetto e Massimo D'Alema
in epoca precedente le elezioni amministrative.
Pag.3
In Milano in data 5.12.93 con riferimento agli articoli
pubblicati in data 6.12.93, ed in data 7.12.93 con riferimento
agli articoli pubblicati il giorno successivo.
Capo B)
del reato di cui agli artt. 81 comma primo del codice
penale, 595 commi primo e secondo e 13 L. 47/48 perché, con la
medesima azione descritta al capo che precede e cioè
rilasciando a numerosi giornalisti le dichiarazioni riportate
nei quotidiani sopra citati, offendeva la reputazione del
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino dr.
Silvio PIERI, attribuendo allo stesso il fatto specifico di
essersi incontrato con il Presidente della Repubblica per
bloccare l'emissione di avvisi di garanzia da parte della
magistratura torinese nei confronti degli onorevoli Achille
OCCHETTO e Massimo D'ALEMA (querela del 16.12.93).
Con le aggravanti dell'attribuzione di fatto determinato
e della commissione del fatto a mezzo della stampa.
Data e luogo specificati al capo che precede.
La persona offesa:
1) on. Oscar Luigi SCALFARO Presidente della
Repubblica Roma;
2) dr. Silvio PIERI Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Torino costituitosi parte civile col
patrocinio dell'avv. Cesare Zaccone del foro di Torino (v. De
Sonnaz n. 11 - Torino).
Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di
prova:
denuncia del Segretario Generale della Presidenza
della Repubblica in data 8.12.93;
contenuto degli articoli citati nei capi
d'imputazione;
denuncia del dr. PIERI alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino in data 8.12.93 e querela in
data 16.12.93;
dichiarazioni rese in qualità di indagato dal Guido
PASSALACQUA nell'interrogatorio del P.M. in data 7.3.94 in
ordine alle dichiarazioni rese dall'onorevole BOSSI, alle
modalità ed ai luoghi in cui sono state rese, alle persone
presenti.
Rilevato che il Ministero di Grazia e Giustizia con
decreto in data 27.1.94 ha concesso l'autorizzazione a
procedere nei confronti di BOSSI Umberto per quanto attiene al
reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della
Repubblica;
sull'eccezione sollevata dall'avv. Manuel Sarno intesa
ad ottenere ai sensi dell'articolo 68 primo comma, della
Costituzione la sospensione del procedimento con trasmissione
degli atti alla Camera dei Deputati affinché decida sulla
sussistenza o meno della scriminante riguardante la
manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio della
funzione di parlamentare;
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sentiti il P.M. dr.ssa Ichino e l'avv. Cesare Zaccone
difensore della parte civile dr. Silvio Pieri Procuratore
Generale c/o la Corte d'Appello di Torino;
rilevato che dalla deposizione resa da Guido
Passalacqua, giornalista del quotidiano "la Repubblica" in
data 7.3.94 emerge che BOSSI ebbe a rendere in data 7.12.93 le
dichiarazioni oggetto di incriminazione presso la nuova sede
della Lega sita in Milano, via Bellerio alla presenza altresì
dei giornalisti Fabia Baldi del "Giorno", Carlo Brambilla
dell'"Unità", nonché Giovanni Cerruti della "Stampa" oltreché
di altre persone i cui nominativi il Passalacqua non
ricordava, nel corso di un incontro non informale, anche se
non si trattava di una conferenza stampa ufficiale;
rilevato che BOSSI, nel corso di tale incontro, venne
certamente intervistato come parlamentare ed ebbe a parlare,
come pure emerge dalle dichiarazioni di Guido Passalacqua,
delle imputazioni mosse a Patelli, così come ebbe ad accennare
al fatto che in materia di finanziamento ai partiti sarebbe
passata una legge che determinava una sostanziale
depenalizzazione del fatto e ad evidenziare che pertanto non
poteva essere quella la ragione reale dell'emissione del
provvedimento restrittivo nei confronti di Patelli, per
giungere poi a fare delle affermazioni su un presunto
intervento del Presidente Scalfaro sulla magistratura di
Torino per impedire l'emissione di avvisi di garanzia nei
confronti di Occhetto e D'Alema;
rilevato altresì che come pure emerge dalla
deposizione del Passalacqua, BOSSI già la sera del 5.12.93
(sera dei risultati elettorali di un'importante tornata
elettorale amministrativa), alla presenza di vari giornalisti
durante una cena presso la pizzeria "Su Barile" di Milano
aveva fatto cenno all'intervento sui magistrati di Torino del
Presidente della Repubblica;
considerato che tali dichiarazioni del 5.12 risultano
rese da BOSSI Umberto nel commentare i risultati elettorali
del 5.12.93 come emerge dal contenuto degli articoli
pubblicati dal "Corriere della Sera", dal "Giornale",
dall'"Unità", dal "Giorno", dalla "Stampa" e dalla
"Repubblica" in data 6.12.93 negli articoli meglio specificati
nel capo di imputazione;
rilevato che tali dichiarazioni erano state rese da
BOSSI in veste di parlamentare;
ritenuto che non possa essere sic et simpliciter
esclusa la possibilità che si tratti di opinioni espresse da
BOSSI nell'esercizio delle funzioni di parlamentare,
considerato il contesto delle dichiarazioni, e che pertanto
l'eccezione sollevata dalla difesa di BOSSI Umberto debba
essere accolta
P.Q.M.
Letto l'articolo 68 primo comma della Costituzione
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DISPONE
la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati
cui attualmente appartiene l'on. Umberto BOSSI affinché questa
deliberi in merito alla questione se le dichiarazioni
incriminate costituiscano o meno manifestazione di opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni
DISPONE
la sospensione del procedimento penale a margine per giorni
90 a decorrere dalla data odierna
RINVIA
l'udienza preliminare al giorno 3.7.96 h. 11.
Milano, il 28.2.96.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BONITO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale
(offesa all'onore e al prestigio del Presidente della
Repubblica); per il reato di cui agli articoli 81, primo
comma, 595, primo e secondo comma, dello stesso codice, 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo
della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'8 marzo 1996
Presentata alla Presidenza il 30 gennaio 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - La vicenda sulla quale la Camera dei
deputati è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione, può essere in tal guisa
riassunta.
Il 6 e il 12 dicembre 1993 sui quotidiani Il Corriere
della Sera, Il Giornale, l'Unità, Il
Giorno, La Stampa e la Repubblica venivano
pubblicate dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto
Bossi, che da quest'ultimo sarebbero state rilasciate a
numerosi giornalisti di Milano il 5 dicembre precedente.
Secondo quanto pubblicato dai giornali innanzi indicati
l'onorevole Bossi avrebbe, in particolare, attribuito al
Presidente della Repubblica indebite pressioni sulla
magistratura di Torino al fine di bloccare l'emissione di
informazioni di garanzia nei confronti degli onorevoli Achille
Occhetto e Massimo D'Alema in epoca precedente le elezioni
amministrative.
L'onorevole Bossi, inoltre, negli stessi contesti di tempo
e di luogo, avrebbe altresì dichiarato che il Procuratore
generale presso la Corte d'appello di Torino, dottor Silvio
Pieri, si sarebbe incontrato con il Presidente della
Repubblica al fine di bloccare gli stessi avvisi di garanzia
di cui innanzi.
In relazione ai fatti esposti sia il Segretario generale
presso la Presidenza della Repubblica, sia il dottor Pieri
presentavano, rispettivamente, in data 8 e 16 dicembre 1993,
atti di denuncia e di querela, in seguito ai quali a carico
dell'onorevole Bossi venivano elevate imputazioni per i reati
di cui agli articoli 278 e 595, commi primo e secondo, del
codice penale, attesa altresì l'autorizzazione a procedere
concessa dal Ministero di grazia e giustizia in ordine alla
prima imputazione.
Nel corso del procedimento il difensore dell'imputato
sollevava eccezione per l'applicazione dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, nella medesima si pronunciava il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Torino con ordinanza del 28 febbraio 1996, con la quale veniva
disposta la trasmissione degli atti a questa Camera per la
pronuncia in materia di insindacabilità di cui alla citata
norma costituzionale.
Della vicenda è stata quindi investita questa Giunta, la
quale, all'esito di puntuale ed approfondito esame degli atti
si è espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il
procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti
ragioni.
Come è noto, la norma di riferimento in applicazione della
quale deve trovare regolamentazione il caso in esame, dispone
che i deputati della Repubblica non possano essere perseguiti
per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Il disposto costituzionale è stato poi interpretato nel
senso che siano in esso ricompresi non solo i voti e le
opinioni riferibili ad atti tipici di natura parlamentare,
bensì anche all'attività svolta dal deputato extra
moenia, purché riferibile e comunque connessa alle funzioni
parlamentari.
Nel caso in esame le azioni incriminate si sono
concretizzate in accuse, gravi, rivolte alla più alta carica
dello Stato e ad un alto magistrato, accuse costituenti senza
dubbio "opinioni" espresse dal capo di un partito politico
ampiamente rappresentato in Parlamento.
E' pur vero che tali accuse si caratterizzano per
apoliticità e gratuità giacché prive del tutto di riferiti
supporti probatori ed è altresì indubitabile, che per tale
nudità probatoria, le medesime appaiono sconsiderate ed
Pag.3
irresponsabili giacché immotivatamente denigratorie delle più
alte istituzioni repubblicane, ma - ciò nondimeno - alle
stesse può essere riconosciuto il carattere
dell'insindacabilità di origine costituzionale.
A tali conclusioni la Giunta è pervenuta sulla
considerazione che le accuse in questione, come già detto,
integrano "opinioni espresse"; che l'onorevole Bossi
ricopriva, al momento di esprimerle, il ruolo di deputato
della Repubblica; che tali opinioni integrano una attività di
denuncia, ancorché non provata, connessa al ruolo del
parlamentare; che nelle stesse non è dato riscontrare termini
ingiuriosi e vesta dileggiose.
Tutto ciò considerato e posto che a questa Giunta, così
come alla Camera dei deputati chiamata a pronunciarsi
sull'applicabilità al caso concreto della scriminante di cui
all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è inibito
ogni esame nel merito delle "opinioni" accusatorie, non v'è
ragione per non ritenere non sindacabili le dichiarazioni
attribuite all'onorevole Bossi ed innanzi riassunte,
conformemente a quanto previsto dalla norma costituzionale.
Francesco BONITO, Relatore.
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