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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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40
DOC4T-0019
DOC IV ter n. 19 Legisl. XIII
08-03-96 [ DOC13-4TER-19 DO C134TER0019 13DOC4TER 00019 DOC13-4TER-19A 13DOC4TER 00019 A 000500032 DOC4TER 00019 000004T001900000101000512SI1 5 000101000320SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale
  (offesa all'onore e al prestigio del Presidente della
  Repubblica); per il reato di cui agli articoli 81, primo
  comma, 595 primo e secondo comma dello stesso codice, 13 della
  legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
                           stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                        l'8 marzo 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                  TRIBUNALE PENALE DI MILANO
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
                          ORDINANZA
      Il Giudice per le indagini preliminari dottor Fabio
  Paparella,
      Visti gli atti del procedimento penale a margine a carico
  di BOSSI Umberto nato a Cassano Magnago il 19 settembre 1941
  residente a Gemonio (VA) v. Verbano n. 11 deputato al
  Parlamento
                           IMPUTATO
      Capo  A)
       del reato di cui all'articolo 278 c.p. perché
  rilasciando dichiarazioni a numerosi giornalisti, e tra questi
  certamente almeno a Gianluigi DA ROLD, Daniele VIMERCATI,
  Carlo BRAMBILLA, Flavia BALDI, Giovanni CERRUTI, Guido
  PASSALACQUA, che le riportavano rispettivamente sui seguenti
  quotidiani:
         1) "Corriere della Sera", articolo dal titolo "Ora il
  PDS punta su Palazzo Chigi" pubblicato in data 6.12.93;
         2) "il Giornale", articolo dal titolo "BOSSI accusa:
  Scalfaro ha tirato la volata al PDS", pubblicato in data
  6.12.93;
         3) "l'Unità" articolo dal titolo "BOSSI con la faccia
  scura: ma ci rifaremo", pubblicato in data 6.12.93;
         4) "Il Giorno", articolo dal titolo "BOSSI medita
  sulla sconfitta annunciata", pubblicato in data 6.12.93 e
  articolo dal titolo "BOSSI: se avesse preso soldi l'avrei
  saputo", pubblicato in data 8.12.93;
         5) "La Stampa", articolo dal titolo "BOSSI: una
  battuta d'arresto", pubblicato in data 6.12.93;
         6) "la Repubblica", articolo dal titolo "Noi soli
  contro tutti.  BOSSI in mezzo al guado" pubblicato in data
  6.12.93 e articolo "Il Senatur attacca Scalfaro", pubblicato
  in data 8.12.93, p. 3 offendeva l'onore ed il prestigio del
  Presidente della Repubblica attribuendo allo stesso indebite
  pressioni sulla magistratura torinese in particolare al fine
  di bloccare l'emissione di informazione di garanzia nei
  confronti degli onorevoli Achille Occhetto e Massimo D'Alema
  in epoca precedente le elezioni amministrative.
 
                              Pag.3
 
     In Milano in data 5.12.93 con riferimento agli articoli
  pubblicati in data 6.12.93, ed in data 7.12.93 con riferimento
  agli articoli pubblicati il giorno successivo.
         Capo  B)
       del reato di cui agli artt. 81 comma primo del codice
  penale, 595 commi primo e secondo e 13 L. 47/48 perché, con la
  medesima azione descritta al capo che precede e cioè
  rilasciando a numerosi giornalisti le dichiarazioni riportate
  nei quotidiani sopra citati, offendeva la reputazione del
  Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino dr.
  Silvio PIERI, attribuendo allo stesso il fatto specifico di
  essersi incontrato con il Presidente della Repubblica per
  bloccare l'emissione di avvisi di garanzia da parte della
  magistratura torinese nei confronti degli onorevoli Achille
  OCCHETTO e Massimo D'ALEMA (querela del 16.12.93).
      Con le aggravanti dell'attribuzione di fatto determinato
  e della commissione del fatto a mezzo della stampa.
      Data e luogo specificati al capo che precede.
  La persona offesa:
         1) on. Oscar Luigi SCALFARO Presidente della
  Repubblica Roma;
         2) dr. Silvio PIERI Procuratore Generale presso la
  Corte d'Appello di Torino costituitosi parte civile col
  patrocinio dell'avv.  Cesare Zaccone del foro di Torino (v.  De
  Sonnaz n. 11 - Torino).
      Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di
  prova:
         denuncia del Segretario Generale della Presidenza
  della Repubblica in data 8.12.93;
         contenuto degli articoli citati nei capi
  d'imputazione;
         denuncia del dr. PIERI alla Procura della Repubblica
  presso il Tribunale di Torino in data 8.12.93 e querela in
  data 16.12.93;
         dichiarazioni rese in qualità di indagato dal Guido
  PASSALACQUA nell'interrogatorio del P.M. in data 7.3.94 in
  ordine alle dichiarazioni rese dall'onorevole BOSSI, alle
  modalità ed ai luoghi in cui sono state rese, alle persone
  presenti.
    Rilevato che il Ministero di Grazia e Giustizia con
  decreto in data 27.1.94 ha concesso l'autorizzazione a
  procedere nei confronti di BOSSI Umberto per quanto attiene al
  reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della
  Repubblica;
         sull'eccezione sollevata dall'avv.  Manuel Sarno intesa
  ad ottenere ai sensi dell'articolo 68 primo comma, della
  Costituzione la sospensione del procedimento con trasmissione
  degli atti alla Camera dei Deputati affinché decida sulla
  sussistenza o meno della scriminante riguardante la
  manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio della
  funzione di parlamentare;
 
                              Pag.4
 
         sentiti il P.M. dr.ssa Ichino e l'avv.  Cesare Zaccone
  difensore della parte civile dr. Silvio Pieri Procuratore
  Generale c/o la Corte d'Appello di Torino;
         rilevato che dalla deposizione resa da Guido
  Passalacqua, giornalista del quotidiano "la Repubblica" in
  data 7.3.94 emerge che BOSSI ebbe a rendere in data 7.12.93 le
  dichiarazioni oggetto di incriminazione presso la nuova sede
  della Lega sita in Milano, via Bellerio alla presenza altresì
  dei giornalisti Fabia Baldi del "Giorno", Carlo Brambilla
  dell'"Unità", nonché Giovanni Cerruti della "Stampa" oltreché
  di altre persone i cui nominativi il Passalacqua non
  ricordava, nel corso di un incontro non informale, anche se
  non si trattava di una conferenza stampa ufficiale;
         rilevato che BOSSI, nel corso di tale incontro, venne
  certamente intervistato come parlamentare ed ebbe a parlare,
  come pure emerge dalle dichiarazioni di Guido Passalacqua,
  delle imputazioni mosse a Patelli, così come ebbe ad accennare
  al fatto che in materia di finanziamento ai partiti sarebbe
  passata una legge che determinava una sostanziale
  depenalizzazione del fatto e ad evidenziare che pertanto non
  poteva essere quella la ragione reale dell'emissione del
  provvedimento restrittivo nei confronti di Patelli, per
  giungere poi a fare delle affermazioni su un presunto
  intervento del Presidente Scalfaro sulla magistratura di
  Torino per impedire l'emissione di avvisi di garanzia nei
  confronti di Occhetto e D'Alema;
         rilevato altresì che come pure emerge dalla
  deposizione del Passalacqua, BOSSI già la sera del 5.12.93
  (sera dei risultati elettorali di un'importante tornata
  elettorale amministrativa), alla presenza di vari giornalisti
  durante una cena presso la pizzeria "Su Barile" di Milano
  aveva fatto cenno all'intervento sui magistrati di Torino del
  Presidente della Repubblica;
         considerato che tali dichiarazioni del 5.12 risultano
  rese da BOSSI Umberto nel commentare i risultati elettorali
  del 5.12.93 come emerge dal contenuto degli articoli
  pubblicati dal "Corriere della Sera", dal "Giornale",
  dall'"Unità", dal "Giorno", dalla "Stampa" e dalla
  "Repubblica" in data 6.12.93 negli articoli meglio specificati
  nel capo di imputazione;
         rilevato che tali dichiarazioni erano state rese da
  BOSSI in veste di parlamentare;
         ritenuto che non possa essere  sic et simpliciter
  esclusa la possibilità che si tratti di opinioni espresse da
  BOSSI nell'esercizio delle funzioni di parlamentare,
  considerato il contesto delle dichiarazioni, e che pertanto
  l'eccezione sollevata dalla difesa di BOSSI Umberto debba
  essere accolta
                            P.Q.M.
  Letto l'articolo 68 primo comma della Costituzione
 
                              Pag.5
 
                           DISPONE
  la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati
  cui attualmente appartiene l'on.  Umberto BOSSI affinché questa
  deliberi in merito alla questione se le dichiarazioni
  incriminate costituiscano o meno manifestazione di opinioni
  espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
  funzioni
                           DISPONE
  la sospensione del procedimento penale a margine per giorni
  90 a decorrere dalla data odierna
                            RINVIA
  l'udienza preliminare al giorno 3.7.96 h. 11.
  Milano, il 28.2.96.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  BONITO) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale
  (offesa all'onore e al prestigio del Presidente della
  Repubblica); per il reato di cui agli articoli 81, primo
  comma, 595, primo e secondo comma, dello stesso codice, 13
  della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo
                        della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                        l'8 marzo 1996
        Presentata alla Presidenza il 30 gennaio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La vicenda sulla quale la Camera dei
  deputati è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione, può essere in tal guisa
  riassunta.
     Il 6 e il 12 dicembre 1993 sui quotidiani  Il Corriere
  della Sera,   Il Giornale,   l'Unità,   Il
  Giorno,   La Stampa  e  la Repubblica  venivano
  pubblicate dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto
  Bossi, che da quest'ultimo sarebbero state rilasciate a
  numerosi giornalisti di Milano il 5 dicembre precedente.
     Secondo quanto pubblicato dai giornali innanzi indicati
  l'onorevole Bossi avrebbe, in particolare, attribuito al
  Presidente della Repubblica indebite pressioni sulla
  magistratura di Torino al fine di bloccare l'emissione di
  informazioni di garanzia nei confronti degli onorevoli Achille
  Occhetto e Massimo D'Alema in epoca precedente le elezioni
  amministrative.
     L'onorevole Bossi, inoltre, negli stessi contesti di tempo
  e di luogo, avrebbe altresì dichiarato che il Procuratore
  generale presso la Corte d'appello di Torino, dottor Silvio
  Pieri, si sarebbe incontrato con il Presidente della
  Repubblica al fine di bloccare gli stessi avvisi di garanzia
  di cui innanzi.
     In relazione ai fatti esposti sia il Segretario generale
  presso la Presidenza della Repubblica, sia il dottor Pieri
  presentavano, rispettivamente, in data 8 e 16 dicembre 1993,
  atti di denuncia e di querela, in seguito ai quali a carico
  dell'onorevole Bossi venivano elevate imputazioni per i reati
  di cui agli articoli 278 e 595, commi primo e secondo, del
  codice penale, attesa altresì l'autorizzazione a procedere
  concessa dal Ministero di grazia e giustizia in ordine alla
  prima imputazione.
     Nel corso del procedimento il difensore dell'imputato
  sollevava eccezione per l'applicazione dell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione, nella medesima si pronunciava il
  giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
  Torino con ordinanza del 28 febbraio 1996, con la quale veniva
  disposta la trasmissione degli atti a questa Camera per la
  pronuncia in materia di insindacabilità di cui alla citata
  norma costituzionale.
     Della vicenda è stata quindi investita questa Giunta, la
  quale, all'esito di puntuale ed approfondito esame degli atti
  si è espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il
  procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti
  ragioni.
     Come è noto, la norma di riferimento in applicazione della
  quale deve trovare regolamentazione il caso in esame, dispone
  che i deputati della Repubblica non possano essere perseguiti
  per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio
  delle loro funzioni.
     Il disposto costituzionale è stato poi interpretato nel
  senso che siano in esso ricompresi non solo i voti e le
  opinioni riferibili ad atti tipici di natura parlamentare,
  bensì anche all'attività svolta dal deputato  extra
  moenia,  purché riferibile e comunque connessa alle funzioni
  parlamentari.
     Nel caso in esame le azioni incriminate si sono
  concretizzate in accuse, gravi, rivolte alla più alta carica
  dello Stato e ad un alto magistrato, accuse costituenti senza
  dubbio "opinioni" espresse dal capo di un partito politico
  ampiamente rappresentato in Parlamento.
     E' pur vero che tali accuse si caratterizzano per
  apoliticità e gratuità giacché prive del tutto di riferiti
  supporti probatori ed è altresì indubitabile, che per tale
  nudità probatoria, le medesime appaiono sconsiderate ed
 
                              Pag.3
 
  irresponsabili giacché immotivatamente denigratorie delle più
  alte istituzioni repubblicane, ma - ciò nondimeno - alle
  stesse può essere riconosciuto il carattere
  dell'insindacabilità di origine costituzionale.
     A tali conclusioni la Giunta è pervenuta sulla
  considerazione che le accuse in questione, come già detto,
  integrano "opinioni espresse"; che l'onorevole Bossi
  ricopriva, al momento di esprimerle, il ruolo di deputato
  della Repubblica; che tali opinioni integrano una attività di
  denuncia, ancorché non provata, connessa al ruolo del
  parlamentare; che nelle stesse non è dato riscontrare termini
  ingiuriosi e vesta dileggiose.
     Tutto ciò considerato e posto che a questa Giunta, così
  come alla Camera dei deputati chiamata a pronunciarsi
  sull'applicabilità al caso concreto della scriminante di cui
  all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è inibito
  ogni esame nel merito delle "opinioni" accusatorie, non v'è
  ragione per non ritenere non sindacabili le dichiarazioni
  attribuite all'onorevole Bossi ed innanzi riassunte,
  conformemente a quanto previsto dalla norma costituzionale.
                                 Francesco BONITO,  Relatore.
 
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