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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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61
DOC4T-0039
DOC IV ter n. 39 Legisl. XIII
09-09-96 [ DOC13-4TER-39 DO C134TER0039 13DOC4TER 00039 DOC13-4TER-39A 13DOC4TER 00039 A 000500022 DOC4TER 00039 000004T003900000101000508SI1 5 000101000247SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                 nei confronti dell'onorevole
                            ZOPPI
             TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 9 settembre 1996
 
                              Pag.2
 
                  IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
      Il Tribunale di La Spezia in persona dei magistrati:
        dott. Angelo Maestri,  presidente;
        dott.ssa Laura Rotolo,  giudice;
        dott. Giulio De Gregorio,  giudice;
      ha pronunciato la seguente
                          ORDINANZA
  nella causa civile iscritta al n. 3803 R.G., anno 1993 e
  promossa
                              da
  Birindelli Gino, elettivamente domiciliato in La Spezia, via
  Tolone n. 14, presso e nello studio degli avvocati Elio ed
  Enrico Podestà che lo rappresentano e difendono unitamente
  all'avvocato Luca Birindelli di Milano per mandato in calce
  all'atto di citazione.
                            ATTORE
                            contro
  onorevole Zoppi Pietro, elettivamente domiciliato in La
  Spezia, via Manin n. 8, presso e nello studio dell'avvocato
  Roberto Giromini che lo rappresenta e difende per delega posta
  in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
                          CONVENUTO
 
  Sconcerti Mario e Buonadonna Sergio, elettivamente
  domiciliati in La Spezia, via S. Agostino n. 31, presso e
  nello studio dell'avvocato Edgardo De Feo che li rappresenta e
  difende unitamente all'avvocato Francesco Liconti per mandato
  in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
                          CONVENUTI
      sulle seguenti
                         CONCLUSIONI
      Per l'attore: "Piaccia al Tribunale Ill.mo: in via
  preliminare rigettare l'istanza di trasmissione degli atti
 
                              Pag.3
 
  alla Camera dei deputati in carenza del presupposto di cui al
  primo comma, articolo 68 della Costituzione; nel merito,
  condannare l'onorevole Pietro Zoppi ed in solido con esso il
  dottor Mario Sconcerti ed il dottor Sergio Buonadonna a
  risarcire l'attore per i danni subìti per i fatti di cui è
  causa da liquidarsi equitativamente destinando gli stessi
  all'Istituto benefico Andrea Doria di Roma; con vittoria di
  spese ed onorari".
      Per il convenuto: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via
  preliminare ed incidentale: ai sensi dell'articolo 3 del
  decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, sospendere il presente
  procedimento e trasmettere gli atti alla Camera dei deputati
  quale unico giudice competente a decidere se ricorra nel caso
  di specie l'esercizio delle funzioni di parlamentare e quindi
  sia luogo per garanzie di cui all'articolo 68 della
  Costituzione.  Nel merito: si insta affinché l'azione
  avversaria sia respinta perché inammissibile, improcedibile e
  comunque infondata nel merito".
      Per i convenuti: "Piaccia al Tribunale Ill.mo,
  contrariis reiectis,  dichiarare inammissibile e comunque
  respingere come infondate le domande proposte dall'attore Gino
  Birindelli con l'atto introduttivo del presente giudizio.
  Vinte le spese".
             PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE
      Con atto di citazione, notificato in data 3 dicembre-10
  dicembre 1993, l'ammiraglio Gino Birindelli premetteva: - che
  il giorno 19 giugno 1993 esso attore aveva partecipato
  ufficialmente alla cerimonia che si teneva a La Spezia in
  occasione del giuramento delle reclute della Marina militare,
  invitato per la circostanza dal Comando in Campo del
  Dipartimento della Marina militare dell'Alto Tirreno; - che,
  nel nel corso di tale cerimonia, l'esponente ammiraglio
  Birindelli aveva preso la parola pubblicamente, così come
  previsto dal programma, per tenere ai novecento giurandi un
  discorso di augurio ad essi che in quel momento si stavano
  accingendo a ricoprire il ruolo di militari al servizio della
  Repubblica; - che, con il proprio discorso, l'ammiraglio
  Birindelli aveva messo in luce l'importanza del ruolo che
  soprattutto oggi rivestono i militari quali difensori della
  Patria, nonché la necessità di mantenere il più possibile
  efficienti e pronte le forze armate italiane al fine di poter
  spegnere eventuali "incendi" della scena internazionale,
  pericolosi per la sicurezza del nostro Paese, senza peraltro
  compromettere quel ruolo puramente difensivo che la
  Costituzione affida agli strumenti militari; - che, a tal
  fine, metteva ancora in luce l'ammiraglio Birindelli, si
  rendeva necessario sostenere con idonei stanziamenti economici
  il funzionamento dell'apparato difensivo, obiettivo che non
  sempre nel passato era stato ritenuto primario dalla classe
  politica dirigente; - che alla cerimonia aveva partecipato
  anche l'onorevole Pietro Zoppi che, risentito per i contenuti
  del discorso dell'ammiraglio Birindelli (tale è il tenore
  dell'atto di citazione) aveva abbandonato in anticipo la
  tribuna delle autorità ed aveva rilasciato un'intervista al
  giornalista Sergio Buonadonna inviato dal quotidiano  Il
  Secolo XIX,   esprimendosi nei seguenti termini:
  "Birindelli?  Vada a farsi fottere"; che tale frase era stata
  pubblicata il giorno 20 giugno 1993 dal quotidiano
 
                              Pag.4
 
  sopramenzionato, sia in prima pagina accompagnato da una foto
  in primo piano dell'ammiraglio, sia a pagina 6 dello stesso
  giornale, con un ampio servizio dedicato all'episodio.
      Su tali premesse, l'attore chiedeva la condanna
  dell'onorevole Pietro Zoppi, del dottor Mario Sconcerti, quale
  Direttore responsabile del quotidiano  Il Secolo XIX,  e
  del dottor Sergio Buonadonna, quale autore dell'articolo, al
  risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente e da
  devolversi a favore dell'Istituto Benefico Andrea Doria di
  Roma e, pertanto, li invitava a comparire ed a costituirsi in
  giudizio davanti a questo Tribunale.
      All'udienza fissata tutti i convenuti si costituivano,
  resistendo alla domanda con argomentazioni in fatto ed in
  diritto.
      Dopo breve istruttoria sulle conclusioni di cui in
  epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza
  del 13 marzo 1996.
      Ritiene il Tribunale che gli atti vadano trasmessi alla
  Camera dei deputati, perché questa deliberi se il fatto per il
  quale è in corso il presente procedimento concerna o meno
  opinioni espresse dall'onorevole Pietro Zoppi nell'esercizio
  delle sue funzioni.
      La questione, infatti, come sollevata dalla difesa
  dell'onorevole Zoppi, non è manifestamente infondata, in
  quanto, dalle diverse prospettazioni delle parti emerge palese
  la contrastante interpretazione in ordine all'ambito in cui si
  è realizzata l'espressione del pensiero del convenuto
  onorevole Zoppi.
      Quanto alle norme di legge che si assumono violate, si
  evidenzia che la condanna al risarcimento del danno
  dell'onorevole Zoppi è stata chiesta in relazione al reato di
  cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale
  (diffamazione a mezzo stampa), chiedendo che il giudice
  civile, valutando  incidenter tantum  la sussistenza del
  reato, condanni l'autore  (rectius:  gli autori) al
  risarcimento del danno previsto dall'articolo 185 del codice
  penale e 2059 del codice civile.
      Gli elementi su cui si fonda la presente ordinanza sono
  costituiti dal fatto che emerge in modo pacifico ed
  incontrastato tra le parti la verità del fatto storico e cioè
  la pronunzia della frase che si assume come diffamatoria e che
  la difesa dell'onorevole Zoppi ha espressamente richiesto
  l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.
                      PER QUESTI MOTIVI
      Il Tribunale di La Spezia,
                           DISPONE
  trasmettersi direttamente gli atti alla Camera dei deputati
  perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso la
  presente causa civile concerna o meno opinioni espresse
  dall'onorevole Pietro Zoppi nell'esercizio delle sue funzioni
  e
                           DISPONE
  la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della
  Camera dei deputati e, comunque, per un periodo di giorni
  novanta;
 
                              Pag.5
 
                            FISSA
  per la prosecuzione - considerata la sospensione dei termini
  per il periodo feriale - l'udienza del 12 marzo 1997 ad ore
  10.
      Così deciso, in La Spezia, dal Tribunale civile, formato
  dai suddetti signori magistrati, nella camera di consiglio del
  9 maggio 1996.
                        Il Presidente
                   (dottor Angelo Maestri)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
              PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
                   (Relatore: CEREMIGNA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                 nei confronti dell'onorevole
                            ZOPPI
                 deputato all'epoca dei fatti
             TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 9 settembre 1996
        Presentata alla Presidenza il 7 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea è chiamata ad
  esaminare una richiesta di deliberazione in materia di
  insindacabilità nei confronti dell'onorevole Pietro ZOPPI
  deputato nel corso di numerose precedenti legislature ed, in
  particolare, all'epoca dei fatti.
     Queste le circostanze all'origine della richiesta: si
  tratta di un procedimento civile per una dichiarazione resa
  dall'ex deputato Zoppi a un giornalista nel corso della
  cerimonia per il giuramento delle reclute della marina
  militare tenutasi a La Spezia in data 19 giugno 1993.  Da
  quanto risulta dall'ordinanza del Tribunale di La Spezia
  l'onorevole Zoppi, probabilmente risentito per i contenuti del
  discorso dell'ammiraglio Birindelli, che aveva tenuto la
  prolusione introduttiva, avrebbe detto, interrogato da un
  giornalista sullo svolgimento della manifestazione,
  "Birindelli: vada a farsi fottere".
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 5
  dicembre 1996 ascoltando anche i chiarimenti forniti
  dall'interessato.  Nel corso della sua audizione, l'onorevole
  Zoppi ha fatto presente che il suo commento aveva carattere
  del tutto estemporaneo e non intendeva minimamente ledere la
  reputazione dell'ammiraglio Birindelli.  Occorre peraltro
  chiarire il contesto nel quale la sua frase si inseriva: egli
  era stato invitato a quella manifestazione nella qualità di
  parlamentare locale.  Durante della cerimonia, che si svolse in
  condizioni climatiche particolarmente inclementi, l'ammiraglio
  Birindelli tenne un lunghissimo discorso alle reclute, nel
  corso del quale addirittura una delle reclute fu colta da
  malore.  La lunghezza del discorso, nonché gran parte dei suoi
  contenuti, fortemente critici nei confronti del Parlamento,
  indispettirono anche le altre autorità presenti, molte delle
  quali, tra cui lui medesimo, abbandonarono addirittura la
  manifestazione.  Fu per questo che egli, senza neppure rendersi
  pienamente conto di essere a colloquio con un giornalista,
  pronunciò la frase asseritamente diffamatoria.  Egli ha
  ribadito, tuttavia, di essere intervenuto a quella
  manifestazione in qualità di parlamentare e che aveva
  criticato il discorso dell'ammiraglio Birindelli anche in tale
  qualità.
     Il relatore ha ritenuto condivisibili le osservazioni
  dell'onorevole Zoppi e ha preso in considerazione l'assoluta
  tenuità dell'illecito asseritamente commesso nonché il legame
  con l'attività parlamentare svolta dall'ex deputato.
     Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, ha deliberato
  di proporre all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                                    Enzo CEREMIGNA,  Relatore
 
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