| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti dell'onorevole
ZOPPI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 9 settembre 1996
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IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale di La Spezia in persona dei magistrati:
dott. Angelo Maestri, presidente;
dott.ssa Laura Rotolo, giudice;
dott. Giulio De Gregorio, giudice;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 3803 R.G., anno 1993 e
promossa
da
Birindelli Gino, elettivamente domiciliato in La Spezia, via
Tolone n. 14, presso e nello studio degli avvocati Elio ed
Enrico Podestà che lo rappresentano e difendono unitamente
all'avvocato Luca Birindelli di Milano per mandato in calce
all'atto di citazione.
ATTORE
contro
onorevole Zoppi Pietro, elettivamente domiciliato in La
Spezia, via Manin n. 8, presso e nello studio dell'avvocato
Roberto Giromini che lo rappresenta e difende per delega posta
in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
CONVENUTO
Sconcerti Mario e Buonadonna Sergio, elettivamente
domiciliati in La Spezia, via S. Agostino n. 31, presso e
nello studio dell'avvocato Edgardo De Feo che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato Francesco Liconti per mandato
in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
CONVENUTI
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: "Piaccia al Tribunale Ill.mo: in via
preliminare rigettare l'istanza di trasmissione degli atti
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alla Camera dei deputati in carenza del presupposto di cui al
primo comma, articolo 68 della Costituzione; nel merito,
condannare l'onorevole Pietro Zoppi ed in solido con esso il
dottor Mario Sconcerti ed il dottor Sergio Buonadonna a
risarcire l'attore per i danni subìti per i fatti di cui è
causa da liquidarsi equitativamente destinando gli stessi
all'Istituto benefico Andrea Doria di Roma; con vittoria di
spese ed onorari".
Per il convenuto: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via
preliminare ed incidentale: ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, sospendere il presente
procedimento e trasmettere gli atti alla Camera dei deputati
quale unico giudice competente a decidere se ricorra nel caso
di specie l'esercizio delle funzioni di parlamentare e quindi
sia luogo per garanzie di cui all'articolo 68 della
Costituzione. Nel merito: si insta affinché l'azione
avversaria sia respinta perché inammissibile, improcedibile e
comunque infondata nel merito".
Per i convenuti: "Piaccia al Tribunale Ill.mo,
contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque
respingere come infondate le domande proposte dall'attore Gino
Birindelli con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Vinte le spese".
PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE
Con atto di citazione, notificato in data 3 dicembre-10
dicembre 1993, l'ammiraglio Gino Birindelli premetteva: - che
il giorno 19 giugno 1993 esso attore aveva partecipato
ufficialmente alla cerimonia che si teneva a La Spezia in
occasione del giuramento delle reclute della Marina militare,
invitato per la circostanza dal Comando in Campo del
Dipartimento della Marina militare dell'Alto Tirreno; - che,
nel nel corso di tale cerimonia, l'esponente ammiraglio
Birindelli aveva preso la parola pubblicamente, così come
previsto dal programma, per tenere ai novecento giurandi un
discorso di augurio ad essi che in quel momento si stavano
accingendo a ricoprire il ruolo di militari al servizio della
Repubblica; - che, con il proprio discorso, l'ammiraglio
Birindelli aveva messo in luce l'importanza del ruolo che
soprattutto oggi rivestono i militari quali difensori della
Patria, nonché la necessità di mantenere il più possibile
efficienti e pronte le forze armate italiane al fine di poter
spegnere eventuali "incendi" della scena internazionale,
pericolosi per la sicurezza del nostro Paese, senza peraltro
compromettere quel ruolo puramente difensivo che la
Costituzione affida agli strumenti militari; - che, a tal
fine, metteva ancora in luce l'ammiraglio Birindelli, si
rendeva necessario sostenere con idonei stanziamenti economici
il funzionamento dell'apparato difensivo, obiettivo che non
sempre nel passato era stato ritenuto primario dalla classe
politica dirigente; - che alla cerimonia aveva partecipato
anche l'onorevole Pietro Zoppi che, risentito per i contenuti
del discorso dell'ammiraglio Birindelli (tale è il tenore
dell'atto di citazione) aveva abbandonato in anticipo la
tribuna delle autorità ed aveva rilasciato un'intervista al
giornalista Sergio Buonadonna inviato dal quotidiano Il
Secolo XIX, esprimendosi nei seguenti termini:
"Birindelli? Vada a farsi fottere"; che tale frase era stata
pubblicata il giorno 20 giugno 1993 dal quotidiano
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sopramenzionato, sia in prima pagina accompagnato da una foto
in primo piano dell'ammiraglio, sia a pagina 6 dello stesso
giornale, con un ampio servizio dedicato all'episodio.
Su tali premesse, l'attore chiedeva la condanna
dell'onorevole Pietro Zoppi, del dottor Mario Sconcerti, quale
Direttore responsabile del quotidiano Il Secolo XIX, e
del dottor Sergio Buonadonna, quale autore dell'articolo, al
risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente e da
devolversi a favore dell'Istituto Benefico Andrea Doria di
Roma e, pertanto, li invitava a comparire ed a costituirsi in
giudizio davanti a questo Tribunale.
All'udienza fissata tutti i convenuti si costituivano,
resistendo alla domanda con argomentazioni in fatto ed in
diritto.
Dopo breve istruttoria sulle conclusioni di cui in
epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza
del 13 marzo 1996.
Ritiene il Tribunale che gli atti vadano trasmessi alla
Camera dei deputati, perché questa deliberi se il fatto per il
quale è in corso il presente procedimento concerna o meno
opinioni espresse dall'onorevole Pietro Zoppi nell'esercizio
delle sue funzioni.
La questione, infatti, come sollevata dalla difesa
dell'onorevole Zoppi, non è manifestamente infondata, in
quanto, dalle diverse prospettazioni delle parti emerge palese
la contrastante interpretazione in ordine all'ambito in cui si
è realizzata l'espressione del pensiero del convenuto
onorevole Zoppi.
Quanto alle norme di legge che si assumono violate, si
evidenzia che la condanna al risarcimento del danno
dell'onorevole Zoppi è stata chiesta in relazione al reato di
cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione a mezzo stampa), chiedendo che il giudice
civile, valutando incidenter tantum la sussistenza del
reato, condanni l'autore (rectius: gli autori) al
risarcimento del danno previsto dall'articolo 185 del codice
penale e 2059 del codice civile.
Gli elementi su cui si fonda la presente ordinanza sono
costituiti dal fatto che emerge in modo pacifico ed
incontrastato tra le parti la verità del fatto storico e cioè
la pronunzia della frase che si assume come diffamatoria e che
la difesa dell'onorevole Zoppi ha espressamente richiesto
l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di La Spezia,
DISPONE
trasmettersi direttamente gli atti alla Camera dei deputati
perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso la
presente causa civile concerna o meno opinioni espresse
dall'onorevole Pietro Zoppi nell'esercizio delle sue funzioni
e
DISPONE
la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della
Camera dei deputati e, comunque, per un periodo di giorni
novanta;
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FISSA
per la prosecuzione - considerata la sospensione dei termini
per il periodo feriale - l'udienza del 12 marzo 1997 ad ore
10.
Così deciso, in La Spezia, dal Tribunale civile, formato
dai suddetti signori magistrati, nella camera di consiglio del
9 maggio 1996.
Il Presidente
(dottor Angelo Maestri)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(Relatore: CEREMIGNA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti dell'onorevole
ZOPPI
deputato all'epoca dei fatti
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 9 settembre 1996
Presentata alla Presidenza il 7 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea è chiamata ad
esaminare una richiesta di deliberazione in materia di
insindacabilità nei confronti dell'onorevole Pietro ZOPPI
deputato nel corso di numerose precedenti legislature ed, in
particolare, all'epoca dei fatti.
Queste le circostanze all'origine della richiesta: si
tratta di un procedimento civile per una dichiarazione resa
dall'ex deputato Zoppi a un giornalista nel corso della
cerimonia per il giuramento delle reclute della marina
militare tenutasi a La Spezia in data 19 giugno 1993. Da
quanto risulta dall'ordinanza del Tribunale di La Spezia
l'onorevole Zoppi, probabilmente risentito per i contenuti del
discorso dell'ammiraglio Birindelli, che aveva tenuto la
prolusione introduttiva, avrebbe detto, interrogato da un
giornalista sullo svolgimento della manifestazione,
"Birindelli: vada a farsi fottere".
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 5
dicembre 1996 ascoltando anche i chiarimenti forniti
dall'interessato. Nel corso della sua audizione, l'onorevole
Zoppi ha fatto presente che il suo commento aveva carattere
del tutto estemporaneo e non intendeva minimamente ledere la
reputazione dell'ammiraglio Birindelli. Occorre peraltro
chiarire il contesto nel quale la sua frase si inseriva: egli
era stato invitato a quella manifestazione nella qualità di
parlamentare locale. Durante della cerimonia, che si svolse in
condizioni climatiche particolarmente inclementi, l'ammiraglio
Birindelli tenne un lunghissimo discorso alle reclute, nel
corso del quale addirittura una delle reclute fu colta da
malore. La lunghezza del discorso, nonché gran parte dei suoi
contenuti, fortemente critici nei confronti del Parlamento,
indispettirono anche le altre autorità presenti, molte delle
quali, tra cui lui medesimo, abbandonarono addirittura la
manifestazione. Fu per questo che egli, senza neppure rendersi
pienamente conto di essere a colloquio con un giornalista,
pronunciò la frase asseritamente diffamatoria. Egli ha
ribadito, tuttavia, di essere intervenuto a quella
manifestazione in qualità di parlamentare e che aveva
criticato il discorso dell'ammiraglio Birindelli anche in tale
qualità.
Il relatore ha ritenuto condivisibili le osservazioni
dell'onorevole Zoppi e ha preso in considerazione l'assoluta
tenuità dell'illecito asseritamente commesso nonché il legame
con l'attività parlamentare svolta dall'ex deputato.
Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, ha deliberato
di proporre all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso
il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Enzo CEREMIGNA, Relatore
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