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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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62
DOC4T-0040
DOC IV ter n. 40 Legisl. XIII
11-09-96 [ DOC13-4TER-40 DO C134TER0040 13DOC4TER 00040 DOC13-4TER-40A 13DOC4TER 00040 A 000400032 DOC4TER 00040 000004T004000000101000413SI1 4 000101000317SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, e 595
                      del codice penale
                  (diffamazione continuata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
          PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     l'11 settembre 1996
 
                              Pag.2
 
               PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
  N. 95/22197 R.N.R.
  N. 95/909794 R. G.I.P.
      Il giudice,
        letta la richiesta, avanzata in data 10 agosto 1996 dal
  Presidente della Camera dei deputati, di integrazione
  dell'ordinanza ammessa da questo G.I.P. il 16 luglio 1996 con
  l'indicazione dei requisiti espressamente prescritti
  dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357 (come
  dal precedente decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253);
        osservato che, quanto agli elementi su cui si fonda il
  provvedimento, vale a dire l'ordinanza  de qua,  essa pare
  sufficientemente motivata assolvendo, dunque, all'onere di
  fornire tali elementi;
        che, peraltro, appare necessario enunciare il fatto di
  reato, con le relative norme di legge violate, per cui è in
  corso il procedimento penale, trascrivendo a tal fine il capo
  di imputazione redatto dal pubblico ministero.
                      PER QUESTI MOTIVI
      Dispone a integrazione della sopracitata ordinanza, che
  comunque di seguito si riporta integralmente per maggior
  chiarezza, l'enunciazione dell'ipotesi accusatoria avanzata
  dal pubblico ministero in rubrica nei confronti dell'indagato
  Bossi Umberto:
        per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, 595
  del codice penale perché, in un pubblico comizio, offendeva
  l'onore ed il decoro degli aderenti al partito politico
  "Alleanza Nazionale" dicendo, tra l'altro, che essi "Da sempre
  sono in rapporto di contiguità con la mafia" e definendoli
  "Canaglie allo stato puro".  In Jesolo 13 agosto 1995.
      Querela presentata da Pasetto Nicola il 25 agosto 1995 -
  Cappelletto Pier Francesco l'11 novembre 1995 - Vianello
  Marina, Costantini Francesco, Zamarian Tiziano, Gambillara
  Ilario e Vesco Luciano il 16 settembre 1995 - Dal Rovere
  Arsenio, Bergantin Giovanni e Bonello Elisabetta l'11 novembre
  1995 - Failoni Sandro e Vitale Tullia il 5 ottobre 1995 -
  Todeschini Domenico il 12 ottobre 1995 - Speranzon Raffaele il
  6 ottobre 1995 - Donazzan Elena il 12 ottobre 1995 -
  Colamatteo Francesco e Di Grazia Claudia il 25 ottobre 1995 -
  Colamatteo Nada il 25 ottobre 1995 - Mattiello Luca il 24
  ottobre 1995 - Camillo
 
                              Pag.3
 
  Maria Luisa e Pezzoli Gianfranco il 14 ottobre 1995 -
  Gasparini Vincenzo il 18 ottobre 1995 - Tomaino Giulia il 18
  settembre 1995 - Innocenti Nicola il 22 settembre 1995 -
  Campigli Orfango l'11 settembre 1995 - Pezzoli Mario e Bison
  Daniele il 23 agosto 1995 - De Zordo Guido il 27 settembre
  1995 - Barban Helenia il 21 settembre 1995 - Curtarello
  Alessandro il 12 settembre 1995 - De Zordo Guido il 27
  settembre 1995 - Stella Andrea il 26 settembre 1995 -
  Antonelli Massimo il 22 settembre 1995 - Dalle Feste Andrea il
  12 novembre 1995 - Gretti Ermen il 14 novembre 1995 - Serpi
  Francesca l'11 novembre 1995 - Colamatteo Nada il 25 ottobre
  1995 - Ferrante Alvaro il 24 ottobre 1995 - De Battista
  Giuseppe il 13 novembe 1995 - Schincariol Bruno il 3 novembre
  1995 - Marengon Maria Teresa l'11 novembre 1995 - Fabretto
  Maurizio il 27 ottobre 1995 - Fabrizi Oscar e Fabrizi Carlo il
  9 novembre 1995 - Campoccia Salvatore il 14 novembre 1995 -
  Donazzan Giovanna il 6 novembre 1995 - Zanne Francesco e Zanne
  Agostino il 25 settembre 1995.
      Il giudice,
  sciogliendo la riserva espressa in udienza, osserva:
        il recente decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253,
  recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68
  della Costituzione, reiterando il precedente decreto in realtà
  vi ha apportato notevoli innovazioni.
      In particolare nel chiarire più precisamente i contorni e
  i limiti di applicabilità della cosiddetta "immunità
  parlamentare" ha sostanzialmente recepito l'interpretazione
  più restrittiva e rigorosa di tale prerogativa nel cui ambito
  di operatività sono state espressamente ricomprese oltre agli
  atti tipici della funzione parlamentare in senso proprio posta
  in essere nel corso della partecipazione all'attività
  dell'organo collegiale (presentazione di disegni o proposte di
  legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni,
  interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e
  negli altri organi delle Camere, qualsiasi espressione di voto
  comunque formulata e ogni altro atto parlamentare) anche le
  attività divulgative connesse, pur se svolte fuori dal
  Parlamento.
      Dunque con tale dizione pare appunto essere stata esclusa
  l'interpretazione estensiva, peraltro espressa da un indirizzo
  del tutto minoritario nella giurisprudenza parlamentare,
  ricomprendente nell'area della prerogativa qualunque opinione
  espressa da un membro delle Camere che si trovi in un
  qualsiasi rapporto causale con la funzione parlamentare.
      Di conseguenza, data la premessa, pare di dover escludere
  dall'ambito dell'immunità le attività extraparlamentari svolte
  nell'esercizio del mandato politico tra cui la propaganda
  politica effettuata, come nel caso di specie, nel corso di un
  comizio elettorale.
      Di conseguenza, vertendosi nell'ipotesi  de qua  più
  correttamente nell'ambito della previsione di cui al comma 4
  dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 253 del 1996,
  poiché  prima facie  non si ritiene applicabile l'articolo
  68, primo comma, della Costituzione, si impone, essendo stata
  la relativa eccezione sollevata dal pubblico ministero, la
 
                              Pag.4
 
  trasmissione di copia degli atti del procedimento alla Camera
  cui appartiene l'indagato, nello specifico alla Camera dei
  deputati, con conseguente sospensione  ex lege  del
  procedimento stesso fino alla deliberazione della Camera e
  comunque fino al termine stabilito in detto articolo.
      Venezia, 16 luglio 1996.
                          Il Giudice
                      (D.ssa Sara Natto)
      Si comunichi al pubblico ministero e si notifichi la
  presente ordinanza all'indagato e al difensore, disponendo la
  restituzione degli atti alla Camera dei deputati.
      Venezia, 6 settembre 1996.
                          Il Giudice
                      (D.ssa Sara Natto)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                    (Relatore: BONITO) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per il reato di cui agli articoli 81, primo comma e 595
                      del codice penale
                  (diffamazione continuata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
          PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     l'11 settembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 18 marzo 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La sera del 13 agosto 1995
  l'onorevole Umberto Bossi teneva in Iesolo un comizio
  elettorale nel corso del quale avrebbe fatto le seguenti
  dichiarazioni riferite agli aderenti al partito di Alleanza
  nazionale ed al Movimento sociale italiano: "  Da sempre sono
  in rapporti di contiguità con la mafia, siete qui perché
  volete dal nord i soldi, non potete più raccogliere quei soldi
  come facevate una volta con Andreotti e Craxi, e così avete
  mandato Berlusconi e Fini a farlo in nome loro  ".  Nella
  stessa circostanza l'onorevole Bossi avrebbe apostrofato gli
  aderenti al movimento politico di Alleanza nazionale
  "  canaglie allo stato puro  ".
     In seguito a tali fatti numerosi iscritti al predetto
  movimento presentavano querela in danno di Umberto Bossi, il
  quale veniva incriminato nel reato di cui agli articoli 81 e
  595 del codice penale.
     Nel corso del procedimento penale il giudice per le
  indagini preliminari presso la Pretura circondariale di
  Venezia, attesa l'eccezione proposta dall'interessato in
  relazione all'articolo 68 della Costituzione, rimetteva gli
  atti alla Camera dei deputati per i provvedimenti di
  competenza.
     La questione veniva quindi sottoposta all'esame della
  Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, la
  quale, dopo attento esame, decideva di proporre al voto della
  Camera la proposta del relatore di dichiarare sindacabili le
  espressioni pronunciate dal deputato per le seguenti
  ragioni.
     L'onorevole Bossi non può con fondamento invocare
  l'applicazione al caso in esame della disposizione di favore
  di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
     Ed invero di tale norma non ricorre alcuno dei requisiti
  richiesti per un giudizio di insindacabilità.
     In primo luogo occorre rilevare che le espressioni di cui
  all'imputazione elevata dal pubblico ministero non possono
  essere riferite al concetto di "opinioni", giacché la norma
  costituzionale fa riferimento, ovviamente, ad una
  manifestazione di pensiero, tutelando la medesima in relazione
  alla funzione parlamentare.  Ma la libera manifestazione del
  pensiero è cosa diversa e distinta dall'insulto generalizzato
  ("  canaglia allo stato puro  "), dall'offesa generica ed
  immotivata, dall'accusa collettiva, riferita ad un intero
  partito organizzato su tutto il territorio nazionale, di
  contiguità con organizzazioni criminali.
     In forza della norma costituzionale il parlamentare deve
  essere del tutto libero, nell'esercizio della sua funzione, di
  esprimere la propria opinione e di dare voti e per essi non
  può essere perseguito.  Ma siffatta libertà e tale tutela non
  trova alcun fondamento costituzionale nelle ipotesi in cui le
  espressioni null'altro esprimono se non ingiuria, dileggio,
  diffamazione generica.
     In secondo luogo appare utile osservare, ancorché
  ininfluente attesa la prima argomentazione sviluppata, che nel
  caso in esame l'onorevole Bossi agiva nell'ambito di un
  comizio elettorale.  E' di tutta evidenza che in tale contesto
  il deputato non svolga alcuna funzione parlamentare, giacché
  concorre per un risultato elettorale da considerare attività
  estranea alla funzione svolta in Parlamento e da questa
  distinta anche  sub specie  di "attività connessa".  Per
  esercitare infatti la funzione parlamentare occorre
  un'attività elettorale prodromica, di guisa che non possono
  confondersi mezzo (campagna elettorale) e fine (funzione
  parlamentare).
     Non priva di significato nel senso qui sostenuto è altresì
  la considerazione che, diversamente opinando, si
 
                              Pag.3
 
  legittimerebbe la possibilità di una competizione elettorale
  tra candidati aventi possibilità di azione del tutto diverse,
  le une riferibili al candidato parlamentare, le altre al
  candidato non parlamentare. Né vale l'obiezione che nel caso
  di specie l'onorevole Bossi non rivestiva la qualità di
  candidato, giacché, comunque, egli arringava la folla nel
  contesto di un comizio elettorale e, quindi, di una
  democratica competizione politica, nella quale egli operava
  non come deputato, ma come rappresentante di un partito
  politico.
     Per le esposte considerazioni la Giunta per le
  autorizzazioni a procedere in giudizio, nella seduta del 24
  ottobre 1996, ha deliberato a maggioranza che le espressioni
  riferite dall'onorevole Umberto Bossi come dalla premessa
  parte narrativa sono sindacabili con riferimento alla
  disciplina di cui all'articolo 68, primo comma, della nostra
  Costituzione.
                                 Francesco BONITO,  Relatore.
 
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