| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, e 595
del codice penale
(diffamazione continuata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'11 settembre 1996
Pag.2
PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
N. 95/22197 R.N.R.
N. 95/909794 R. G.I.P.
Il giudice,
letta la richiesta, avanzata in data 10 agosto 1996 dal
Presidente della Camera dei deputati, di integrazione
dell'ordinanza ammessa da questo G.I.P. il 16 luglio 1996 con
l'indicazione dei requisiti espressamente prescritti
dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357 (come
dal precedente decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253);
osservato che, quanto agli elementi su cui si fonda il
provvedimento, vale a dire l'ordinanza de qua, essa pare
sufficientemente motivata assolvendo, dunque, all'onere di
fornire tali elementi;
che, peraltro, appare necessario enunciare il fatto di
reato, con le relative norme di legge violate, per cui è in
corso il procedimento penale, trascrivendo a tal fine il capo
di imputazione redatto dal pubblico ministero.
PER QUESTI MOTIVI
Dispone a integrazione della sopracitata ordinanza, che
comunque di seguito si riporta integralmente per maggior
chiarezza, l'enunciazione dell'ipotesi accusatoria avanzata
dal pubblico ministero in rubrica nei confronti dell'indagato
Bossi Umberto:
per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, 595
del codice penale perché, in un pubblico comizio, offendeva
l'onore ed il decoro degli aderenti al partito politico
"Alleanza Nazionale" dicendo, tra l'altro, che essi "Da sempre
sono in rapporto di contiguità con la mafia" e definendoli
"Canaglie allo stato puro". In Jesolo 13 agosto 1995.
Querela presentata da Pasetto Nicola il 25 agosto 1995 -
Cappelletto Pier Francesco l'11 novembre 1995 - Vianello
Marina, Costantini Francesco, Zamarian Tiziano, Gambillara
Ilario e Vesco Luciano il 16 settembre 1995 - Dal Rovere
Arsenio, Bergantin Giovanni e Bonello Elisabetta l'11 novembre
1995 - Failoni Sandro e Vitale Tullia il 5 ottobre 1995 -
Todeschini Domenico il 12 ottobre 1995 - Speranzon Raffaele il
6 ottobre 1995 - Donazzan Elena il 12 ottobre 1995 -
Colamatteo Francesco e Di Grazia Claudia il 25 ottobre 1995 -
Colamatteo Nada il 25 ottobre 1995 - Mattiello Luca il 24
ottobre 1995 - Camillo
Pag.3
Maria Luisa e Pezzoli Gianfranco il 14 ottobre 1995 -
Gasparini Vincenzo il 18 ottobre 1995 - Tomaino Giulia il 18
settembre 1995 - Innocenti Nicola il 22 settembre 1995 -
Campigli Orfango l'11 settembre 1995 - Pezzoli Mario e Bison
Daniele il 23 agosto 1995 - De Zordo Guido il 27 settembre
1995 - Barban Helenia il 21 settembre 1995 - Curtarello
Alessandro il 12 settembre 1995 - De Zordo Guido il 27
settembre 1995 - Stella Andrea il 26 settembre 1995 -
Antonelli Massimo il 22 settembre 1995 - Dalle Feste Andrea il
12 novembre 1995 - Gretti Ermen il 14 novembre 1995 - Serpi
Francesca l'11 novembre 1995 - Colamatteo Nada il 25 ottobre
1995 - Ferrante Alvaro il 24 ottobre 1995 - De Battista
Giuseppe il 13 novembe 1995 - Schincariol Bruno il 3 novembre
1995 - Marengon Maria Teresa l'11 novembre 1995 - Fabretto
Maurizio il 27 ottobre 1995 - Fabrizi Oscar e Fabrizi Carlo il
9 novembre 1995 - Campoccia Salvatore il 14 novembre 1995 -
Donazzan Giovanna il 6 novembre 1995 - Zanne Francesco e Zanne
Agostino il 25 settembre 1995.
Il giudice,
sciogliendo la riserva espressa in udienza, osserva:
il recente decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68
della Costituzione, reiterando il precedente decreto in realtà
vi ha apportato notevoli innovazioni.
In particolare nel chiarire più precisamente i contorni e
i limiti di applicabilità della cosiddetta "immunità
parlamentare" ha sostanzialmente recepito l'interpretazione
più restrittiva e rigorosa di tale prerogativa nel cui ambito
di operatività sono state espressamente ricomprese oltre agli
atti tipici della funzione parlamentare in senso proprio posta
in essere nel corso della partecipazione all'attività
dell'organo collegiale (presentazione di disegni o proposte di
legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni,
interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e
negli altri organi delle Camere, qualsiasi espressione di voto
comunque formulata e ogni altro atto parlamentare) anche le
attività divulgative connesse, pur se svolte fuori dal
Parlamento.
Dunque con tale dizione pare appunto essere stata esclusa
l'interpretazione estensiva, peraltro espressa da un indirizzo
del tutto minoritario nella giurisprudenza parlamentare,
ricomprendente nell'area della prerogativa qualunque opinione
espressa da un membro delle Camere che si trovi in un
qualsiasi rapporto causale con la funzione parlamentare.
Di conseguenza, data la premessa, pare di dover escludere
dall'ambito dell'immunità le attività extraparlamentari svolte
nell'esercizio del mandato politico tra cui la propaganda
politica effettuata, come nel caso di specie, nel corso di un
comizio elettorale.
Di conseguenza, vertendosi nell'ipotesi de qua più
correttamente nell'ambito della previsione di cui al comma 4
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 253 del 1996,
poiché prima facie non si ritiene applicabile l'articolo
68, primo comma, della Costituzione, si impone, essendo stata
la relativa eccezione sollevata dal pubblico ministero, la
Pag.4
trasmissione di copia degli atti del procedimento alla Camera
cui appartiene l'indagato, nello specifico alla Camera dei
deputati, con conseguente sospensione ex lege del
procedimento stesso fino alla deliberazione della Camera e
comunque fino al termine stabilito in detto articolo.
Venezia, 16 luglio 1996.
Il Giudice
(D.ssa Sara Natto)
Si comunichi al pubblico ministero e si notifichi la
presente ordinanza all'indagato e al difensore, disponendo la
restituzione degli atti alla Camera dei deputati.
Venezia, 6 settembre 1996.
Il Giudice
(D.ssa Sara Natto)
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BONITO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per il reato di cui agli articoli 81, primo comma e 595
del codice penale
(diffamazione continuata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'11 settembre 1996
Presentata alla Presidenza il 18 marzo 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - La sera del 13 agosto 1995
l'onorevole Umberto Bossi teneva in Iesolo un comizio
elettorale nel corso del quale avrebbe fatto le seguenti
dichiarazioni riferite agli aderenti al partito di Alleanza
nazionale ed al Movimento sociale italiano: " Da sempre sono
in rapporti di contiguità con la mafia, siete qui perché
volete dal nord i soldi, non potete più raccogliere quei soldi
come facevate una volta con Andreotti e Craxi, e così avete
mandato Berlusconi e Fini a farlo in nome loro ". Nella
stessa circostanza l'onorevole Bossi avrebbe apostrofato gli
aderenti al movimento politico di Alleanza nazionale
" canaglie allo stato puro ".
In seguito a tali fatti numerosi iscritti al predetto
movimento presentavano querela in danno di Umberto Bossi, il
quale veniva incriminato nel reato di cui agli articoli 81 e
595 del codice penale.
Nel corso del procedimento penale il giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di
Venezia, attesa l'eccezione proposta dall'interessato in
relazione all'articolo 68 della Costituzione, rimetteva gli
atti alla Camera dei deputati per i provvedimenti di
competenza.
La questione veniva quindi sottoposta all'esame della
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, la
quale, dopo attento esame, decideva di proporre al voto della
Camera la proposta del relatore di dichiarare sindacabili le
espressioni pronunciate dal deputato per le seguenti
ragioni.
L'onorevole Bossi non può con fondamento invocare
l'applicazione al caso in esame della disposizione di favore
di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ed invero di tale norma non ricorre alcuno dei requisiti
richiesti per un giudizio di insindacabilità.
In primo luogo occorre rilevare che le espressioni di cui
all'imputazione elevata dal pubblico ministero non possono
essere riferite al concetto di "opinioni", giacché la norma
costituzionale fa riferimento, ovviamente, ad una
manifestazione di pensiero, tutelando la medesima in relazione
alla funzione parlamentare. Ma la libera manifestazione del
pensiero è cosa diversa e distinta dall'insulto generalizzato
(" canaglia allo stato puro "), dall'offesa generica ed
immotivata, dall'accusa collettiva, riferita ad un intero
partito organizzato su tutto il territorio nazionale, di
contiguità con organizzazioni criminali.
In forza della norma costituzionale il parlamentare deve
essere del tutto libero, nell'esercizio della sua funzione, di
esprimere la propria opinione e di dare voti e per essi non
può essere perseguito. Ma siffatta libertà e tale tutela non
trova alcun fondamento costituzionale nelle ipotesi in cui le
espressioni null'altro esprimono se non ingiuria, dileggio,
diffamazione generica.
In secondo luogo appare utile osservare, ancorché
ininfluente attesa la prima argomentazione sviluppata, che nel
caso in esame l'onorevole Bossi agiva nell'ambito di un
comizio elettorale. E' di tutta evidenza che in tale contesto
il deputato non svolga alcuna funzione parlamentare, giacché
concorre per un risultato elettorale da considerare attività
estranea alla funzione svolta in Parlamento e da questa
distinta anche sub specie di "attività connessa". Per
esercitare infatti la funzione parlamentare occorre
un'attività elettorale prodromica, di guisa che non possono
confondersi mezzo (campagna elettorale) e fine (funzione
parlamentare).
Non priva di significato nel senso qui sostenuto è altresì
la considerazione che, diversamente opinando, si
Pag.3
legittimerebbe la possibilità di una competizione elettorale
tra candidati aventi possibilità di azione del tutto diverse,
le une riferibili al candidato parlamentare, le altre al
candidato non parlamentare. Né vale l'obiezione che nel caso
di specie l'onorevole Bossi non rivestiva la qualità di
candidato, giacché, comunque, egli arringava la folla nel
contesto di un comizio elettorale e, quindi, di una
democratica competizione politica, nella quale egli operava
non come deputato, ma come rappresentante di un partito
politico.
Per le esposte considerazioni la Giunta per le
autorizzazioni a procedere in giudizio, nella seduta del 24
ottobre 1996, ha deliberato a maggioranza che le espressioni
riferite dall'onorevole Umberto Bossi come dalla premessa
parte narrativa sono sindacabili con riferimento alla
disciplina di cui all'articolo 68, primo comma, della nostra
Costituzione.
Francesco BONITO, Relatore.
| |