| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale,
13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 30 ottobre 1996
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TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio 5 - Dottor Alberto Pazienti
Il giudice per le indagini dottor Alberto Pazienti
ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del 21
ottobre 1996 la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento n. 9169/94 R.G. GIP a carico di Sgarbi
Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952.
Rilevato che in data 28 febbraio 1996 il pubblico
ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti di Sgarbi Vittorio in ordine al reato di cui agli
articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del
1948, perché rilasciando una intervista che veniva pubblicata
sul quotidiano la Repubblica- edizione di Napoli - del
5 maggio 1994, nell'articolo intitolato: "Costagliola? Gli è
toccata la pena capitale", offendeva la reputazione di Luigi
Esposito, affermando tra l'altro: " Per Costagliola, come
per Quatrano, Cantelmo e l'altro GIP Luigi Esposito, ho
chiesto pubblicamente l'arresto per avere calpestato il codice
con i loro folli provvedimenti cautelari per Vito Gamberale e
Giulio Di Donato ".
Indicando quali fonti di prova:
querela della parte lesa, copia dell'articolo di
stampa;
sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che Sgarbi all'epoca del fatto era componente
della Camera dei deputati, ed è stato eletto a seguito delle
elezioni svoltesi il 21 aprile 1996;
ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi
non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento
dell'imputato;
ritenuto peraltro, che i difensori hanno eccepito
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione che tale eccezione non può essere accolta in
quanto le espressioni usate dallo Sgarbi nei confronti del GIP
Esposito non costituiscono espressioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ma denotano
piuttosto la volontà di offendere la reputazione di un
magistrato dichiarando che con i suoi folli provvedimeti
calpestava il codice.
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PER QUESTI MOTIVI
Visti gli articoli 68, primo comma, della Costituzione, 2
e 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
DISPONE
la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché
questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il
procedimento nei confronti di Sgarbi Vittorio concerna o meno
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento per giorni
novanta.
Roma, 21 ottobre 1996.
Il Giudice
(Dott. Alberto Pazienti)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: DEODATO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, 13
e 21 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 30 ottobre 1996
Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - 1. Con ordinanza 21 ottobre 1996
il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma
ha disposto la trasmissione alla Camera dei deputati degli
atti del procedimento penale per diffamazione aggravata nel
quale è imputato il deputato Vittorio Sgarbi affinché questa
deliberi se al fatto che è alla base di tale procedimento
penale sia applicabile la disposizione dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, se cioè esso costituisca
espressione di opinioni da parte di un membro del Parlamento
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Nel contempo il giudice per le indagini preliminari ha
disposto la sospensione del procedimento per novanta
giorni.
2. Il procedimento penale di cui si tratta ha preso avvio
dalla querela presentata il 20 maggio 1994 nei confronti
dell'onorevole Sgarbi dal dottor Luigi Esposito, giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, con
riferimento al contenuto di una intervista rilasciata
dall'onorevole Sgarbi al quotidiano la Repubblica del 5
maggio 1994 nella quale lo stesso affermava, tra l'altro:
"... Per Costagliola, come per Quatrano, Cantelmo e l'altro
giudice per le indagini preliminari Luigi Esposito, ho chiesto
pubblicamente l'arresto per aver calpestato il codice con i
loro folli provvedimenti cautelari per Vito Gamberale e Giulio
Di Donato ".
3. La Giunta per le autorizzazioni a procedere in
giudizio, nella seduta del 12 febbraio 1997, ha esaminato il
caso ed ha accolto la proposta del relatore deliberando di
proporre all'Assemblea l'insindacabilità, a norma
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, del fatto
ascritto all'onorevole Sgarbi.
La Giunta è pervenuta a tale conclusione considerando che
le critiche - aspramente formulate dall'onorevole Sgarbi - in
ordine alla attività giurisdizionale del dottor Esposito si
sono inserite nell'ambito di un ampio dibattito che, originato
dal provvedimento di custodia cautelare nei confronti degli
imputati Gamberale e Di Donato, si è di fatto esteso ai
problemi generali della giustizia e al tema della tutela delle
persone sottoposte a custodia cautelare.
In tale dibattito l'onorevole Sgarbi è ripetutamente
intervenuto contestando, in maniera violentemente polemica, i
provvedimenti assunti dalla magistratura napoletana.
Il dibattito di cui sopra ha peraltro avuto una vasta eco
nei mezzi di informazione particolarmente a seguito delle
critiche espresse, in ordine alla legittimità del procedimento
penale a cui è stato sottoposto il Gamberale, dalla
Federazione internazionale dei diritti dell'uomo nonché
dell'avvio, da parte del Ministro di grazia e giustizia,
dell'azione disciplinare nei confronti di due sostituti
procuratori della Repubblica presso il tribunale di Napoli per
gravi irregolarità nell'emissione dell'ordinanza di custodia
cautelare del dottor Gamberale.
Gli interventi dell'onorevole Sgarbi si sono collocati
nell'ambito di tale dibattito; tra di essi rientra anche
quello che è oggetto del procedimento penale de quo.
A giudizio della Giunta si è pertanto in presenza della
manifestazione di opinioni - espresse extra moenia - da
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un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie
funzioni.
Conseguentemente la Giunta ha deliberato di proporre
all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il
procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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