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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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68
DOC4T-0046
DOC IV ter n. 46 Legisl. XIII
30-10-96 [ DOC13-4TER-46 DO C134TER0046 13DOC4TER 00046 DOC13-4TER-46A 13DOC4TER 00046 A 000300032 DOC4TER 00046 000004T004600000101000313SI1 3 000101000306SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale,
  13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
                     mezzo della stampa)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 30 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
                   TRIBUNALE PENALE DI ROMA
       SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
             Ufficio 5 - Dottor Alberto Pazienti
  Il giudice per le indagini dottor Alberto Pazienti
      ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del 21
  ottobre 1996 la seguente:
                          ORDINANZA
      nel procedimento n. 9169/94 R.G. GIP a carico di Sgarbi
  Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952.
      Rilevato che in data 28 febbraio 1996 il pubblico
  ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei
  confronti di Sgarbi Vittorio in ordine al reato di cui agli
  articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del
  1948, perché rilasciando una intervista che veniva pubblicata
  sul quotidiano  la Repubblica-  edizione di Napoli - del
  5 maggio 1994, nell'articolo intitolato: "Costagliola?  Gli è
  toccata la pena capitale", offendeva la reputazione di Luigi
  Esposito, affermando tra l'altro: "  Per Costagliola, come
  per Quatrano, Cantelmo e l'altro GIP Luigi Esposito, ho
  chiesto pubblicamente l'arresto per avere calpestato il codice
  con i loro folli provvedimenti cautelari per Vito Gamberale e
  Giulio Di Donato  ".
      Indicando quali fonti di prova:
        querela della parte lesa, copia dell'articolo di
  stampa;
        sentite le parti in camera di consiglio;
        rilevato che Sgarbi all'epoca del fatto era componente
  della Camera dei deputati, ed è stato eletto a seguito delle
  elezioni svoltesi il 21 aprile 1996;
        ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi
  non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento
  dell'imputato;
        ritenuto peraltro, che i difensori hanno eccepito
  l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione che tale eccezione non può essere accolta in
  quanto le espressioni usate dallo Sgarbi nei confronti del GIP
  Esposito non costituiscono espressioni espresse da un membro
  del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ma denotano
  piuttosto la volontà di offendere la reputazione di un
  magistrato dichiarando che con i suoi folli provvedimeti
  calpestava il codice.
 
                              Pag.3
 
                      PER QUESTI MOTIVI
      Visti gli articoli 68, primo comma, della Costituzione, 2
  e 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
                           DISPONE
  la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché
  questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il
  procedimento nei confronti di Sgarbi Vittorio concerna o meno
  opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
  delle sue funzioni.
      Dispone la sospensione del procedimento per giorni
  novanta.
      Roma, 21 ottobre 1996.
                          Il Giudice
                   (Dott.  Alberto Pazienti)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                    (Relatore: DEODATO) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, 13
                       e 21 della legge
  8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
                           stampa)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 30 ottobre 1996
          Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - 1.  Con ordinanza 21 ottobre 1996
  il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma
  ha disposto la trasmissione alla Camera dei deputati degli
  atti del procedimento penale per diffamazione aggravata nel
  quale è imputato il deputato Vittorio Sgarbi affinché questa
  deliberi se al fatto che è alla base di tale procedimento
  penale sia applicabile la disposizione dell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione, se cioè esso costituisca
  espressione di opinioni da parte di un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle proprie funzioni.
     Nel contempo il giudice per le indagini preliminari ha
  disposto la sospensione del procedimento per novanta
  giorni.
     2.  Il procedimento penale di cui si tratta ha preso avvio
  dalla querela presentata il 20 maggio 1994 nei confronti
  dell'onorevole Sgarbi dal dottor Luigi Esposito, giudice per
  le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, con
  riferimento al contenuto di una intervista rilasciata
  dall'onorevole Sgarbi al quotidiano  la Repubblica  del 5
  maggio 1994 nella quale lo stesso affermava, tra l'altro:
  "...  Per Costagliola, come per Quatrano, Cantelmo e l'altro
  giudice per le indagini preliminari Luigi Esposito, ho chiesto
  pubblicamente l'arresto per aver calpestato il codice con i
  loro folli provvedimenti cautelari per Vito Gamberale e Giulio
  Di Donato  ".
     3.  La Giunta per le autorizzazioni a procedere in
  giudizio, nella seduta del 12 febbraio 1997, ha esaminato il
  caso ed ha accolto la proposta del relatore deliberando di
  proporre all'Assemblea l'insindacabilità, a norma
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, del fatto
  ascritto all'onorevole Sgarbi.
     La Giunta è pervenuta a tale conclusione considerando che
  le critiche - aspramente formulate dall'onorevole Sgarbi - in
  ordine alla attività giurisdizionale del dottor Esposito si
  sono inserite nell'ambito di un ampio dibattito che, originato
  dal provvedimento di custodia cautelare nei confronti degli
  imputati Gamberale e Di Donato, si è di fatto esteso ai
  problemi generali della giustizia e al tema della tutela delle
  persone sottoposte a custodia cautelare.
     In tale dibattito l'onorevole Sgarbi è ripetutamente
  intervenuto contestando, in maniera violentemente polemica, i
  provvedimenti assunti dalla magistratura napoletana.
     Il dibattito di cui sopra ha peraltro avuto una vasta eco
  nei mezzi di informazione particolarmente a seguito delle
  critiche espresse, in ordine alla legittimità del procedimento
  penale a cui è stato sottoposto il Gamberale, dalla
  Federazione internazionale dei diritti dell'uomo nonché
  dell'avvio, da parte del Ministro di grazia e giustizia,
  dell'azione disciplinare nei confronti di due sostituti
  procuratori della Repubblica presso il tribunale di Napoli per
  gravi irregolarità nell'emissione dell'ordinanza di custodia
  cautelare del dottor Gamberale.
     Gli interventi dell'onorevole Sgarbi si sono collocati
  nell'ambito di tale dibattito; tra di essi rientra anche
  quello che è oggetto del procedimento penale  de quo.
     A giudizio della Giunta si è pertanto in presenza della
  manifestazione di opinioni - espresse  extra moenia -  da
 
                              Pag.3
 
  un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie
  funzioni.
     Conseguentemente la Giunta ha deliberato di proporre
  all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il
  procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                        Giovanni Giulio DEODATO,  Relatore. 
 
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