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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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69
DOC4T-0047
DOC IV ter n. 47 Legisl. XIII
02-11-96 [ DOC13-4TER-47 DO C134TER0047 13DOC4TER 00047 DOC13-4TER-47A 13DOC4TER 00047 A 000300032 DOC4TER 00047 000004T004700000101000347SI1 3 000101000330SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 2 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                     TRIBUNALE DI BRESCIA
       UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                          ORDINANZA
  articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n.
                             466
  N. 1934/96 R.G. notizie di reato
  N. 1869/96 R.G. G.I.P.
      Il giudice dottor Roberto Spanò,
        letti gli atti del procedimento penale a carico
  dell'onorevole Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio
  1952, e di Gori Giorgio, nato a Bergamo il 24 maggio 1960, in
  relazione ai delitti di cui agli articoli 110, 595 commi
  primo, secondo e terzo del codice  penale, 13 della legge n.
  47 del 1948, così come richiamato dall'articolo 30 della legge
  n. 223 del 1990, fatto commesso in data 14 marzo 1996
  nell'ambito della trasmissione televisiva "Sgarbi Quotidiani",
  trasmessa dalla rete televisiva "Canale 5", ai danni dei
  sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di
  Milano dottor Gherardo Colombo e dottor Ilda Bocassini;
        letta l'istanza, depositata il 17 ottobre 1996 dalla
  difesa dell'imputato, e quindi illustrata oralmente
  all'odierna udienza preliminare, con la quale è stata rilevata
  la questione relativa all'applicabilità nel caso di specie
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con
  conseguente richiesta di immediata declaratoria di non
  punibilità ex articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 466
  del 1996, o, in subordine, di sospensione del procedimento e
  trasmissione degli atti alla competente Camera ex articolo 4
  del medesimo decreto-legge;
        rilevato, più in particolare, che la difesa ha
  argomentato la propria richiesta sostenendo che le condotte
  ascritte all'imputato rientrano nel mandato e nelle
  prerogative parlamentari, quantomeno sotto il profilo delle
  "attività divulgative connesse", e che in ogni caso trattasi
  di contestazioni infondate nel merito;
        rilevato che le argomentazioni difensive non sono
  condivisibili, in quanto le condotte riferite nella richiesta
  di rinvio a giudizio all'onorevole Sgarbi appaiono
  obiettivamente e manifestamente non connesse al mandato
  parlamentare, che è finalizzato allo svolgimento di alte e
  delicate funzioni (quali la formazione delle leggi, la
  collaborazione alla formazione degli altri organi
  costituzionali, lo svolgimento di funzioni giurisdizionali),
  proprio per questo tutelate a mezzo di una specifica forma di
  "irresponsabilità", insuscettibile, per la sua natura
 
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  di  jus singulare,  di analogie ed estensioni che si
  pongano in contrasto con la dizione dell'articolo 68 della
  Costituzione e con la  ratio juris  delle prerogative del
  Parlamento;
        rilevato in particolare che deve ritenersi al di fuori
  dell'ambito di cui sopra la divulgazione di giudizi che
  presentano, quantomeno, un  fumus  diffamatorio, a mezzo
  di una trasmissione televisiva, e ciò sia che l'autore di essi
  abbia agito in qualità di scrittore, saggista od opinionista,
  sia in virtù di mandato elettorale (che è cosa diversa dal
  mandato parlamentare, v. Cass.  Pen., sez.  VI, 16 giugno 1980),
  poiché anche in tale ipotesi il membro di una Assemblea
  legislativa incontra nella critica politica (nella quale pure
  può rientrare la valutazione delcomportamento dei magistrati)
  gli stessi limiti espressivi degli altri cittadini;
        rilevato che alla luce di quanto sopra esposto non va
  accolta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo
  68, primo comma, della Costituzione, e che quindi, ex articolo
  4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, deve disporsi
  trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati con
  conseguente sospensione del processo fino alla deliberazione
  della stessa - e, comunque, non oltre il termine di 120 giorni
  dalla recezione degli atti -:
        rilevato che non appare necessaria né opportuna la
  separazione del procedimento rispetto al coimputato Gori
  Giorgio;
                      PER QUESTI MOTIVI
  visto l'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n.
  466,
                           RIGETTA
  l'eccezione avanzata dalla difesa dell'onorevole Sgarbi
  concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma,
  della Costituzione;
                            ORDINA
  l'immediata trasmissione di copia degli atti del presente
  processo alla Camera dei deputati per le determinazioni di
  competenza;
                           DICHIARA
  la sospensione del processo sino alla deliberazione della
  Camera dei deputati, e, comunque, per un periodo non superiore
  a 120 giorni dalla recezione degli atti da parte della
  predetta Camera;
                            RINVIA
  il processo all'udienza del 5 marzo 1997, ore 10.15, dandone
  avviso alle parti presenti.
      Brescia, 21 ottobre 1996.
                          Il Giudice
                    (Dott.  Roberto Spanò)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore: BERSELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e
  terzo comma, dello stesso codice, 13 della legge 8 febbraio
  1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 2 novembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1998
 
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     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  avanzata dal giudice per le indagini preliminari presso il
  Tribunale di Brescia con ordinanza del 21 ottobre 1996.
     Il giudice aveva ritenuto di non accogliere l'eccezione
  concernente l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della
  Costituzione e, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6
  settembre 1996, n. 466 aveva inviato gli atti alla Camera
  perché fosse questa a pronunciarsi.
     Il documento è stato mantenuto all'ordine del giorno della
  Camera anche dopo la decadenza del citato decreto-legge e dei
  successivi che lo hanno reiterato in virtù del fatto che la
  Camera si ritiene comunque competente a deliberare in materia
  di insindacabilità dei propri membri secondo i principi più
  volte enunciati dalla Corte costituzionale in numerose
  sentenze.
     Questi i fatti all'origine della vicenda.  Il deputato
  Sgarbi è accusato del reato di diffamazione aggravata per
  avere, nel corso della trasmissione "Sgarbi Quotidiani" del 14
  marzo 1996, pronunciato le seguenti parole, riferite al dottor
  Renato Squillante, come è noto  ex  capo dell'ufficio GIP
  presso il Tribunale di Roma ed indagato in un procedimento
  penale per corruzione presso il Tribunale di Milano:
  "Quest'uomo è innocente.  Quest'uomo è innocente.  Quest'uomo
  di settantun anni, questo magistrato è innocente: Chi lo ha
  arrestato ha fatto un crimine ...  (...)
     Ora il nemico è lui perché con intercettazioni illecite
  ...  (...)
     Ricorderete che si trovò una cimice al bar e siccome si
  pensò che l'avesse messa la mafia si gridò allo scandalo.  Si
  seppe poi che l'aveva messa l'antimafia e va be' ...  (...) La
  stessa cosa se è fatta dalla mafia è un crimine se fatta
  dall'antimafia va bene.
     Non poteva su false accuse essere arrestato Renato
  Squillante.  Quest'uomo è innocente.  Ricordate questo volto:
  quest'uomo è innocente.  Chi lo ha fatto arrestare dovrà
  pagare.  I magistrati di Milano che sono entrati in campagna
  elettorale (e lo dimostreremo) hanno fatto arrestare un loro
  collega per ragioni che nulla hanno a che fare con la
  giustizia ...  (...)
     La procura di Milano si abbatte su Roma per ordine di Mani
  Pulite che ormai sono padroni del mondo.  Quindi prima hanno
  attaccato politici, imprenditori, hanno distrutto le aziende,
  hanno bloccato l'economia e adesso non gli piace che Roma con
  il procuratore Coiro e il GIP Squillante sia stato il presidio
  di giustizia più equo d'Italia.
     Michele Coiro, il capo della procura di Roma, è un uomo di
  sinistra, vicino al partito comunista.  E' stato in
  magistratura democratica.  Ma la forza di quest'uomo è di non
  aver avuto bisogno di farsi vedere o di fare inchieste
  spettacolari per acquistare nome.  E' rimasto nell'ombra ha
  fatto il magistrato.  Onore a Michele Coiro.  Per questo i
  giustizieri, il direttorio di Milano, ha deciso di scendere su
  Roma, arrestare Squillante, mettere in discussione tutto,
  perché i metodi di Roma erano metodi di civiltà e democrazia.
  Occorreva invece la dittatura e la violenza, e l'anno
  applicata ai loro colleghi.
     Quando il pool di Milano e la comunista Ilda Boccassini e
  il comunista Gherardo Colombo, quindi non magistrati ma uomini
 
                              Pag.3
 
  di partito improvvisamente scoprono di avere un nemico nel
  giudice Squillante per arrivare al Senatore Previti di Forza
  Italia, quella è campagna elettorale, fatta con le armi della
  magistratura.
     Non sono giudici imparziali.  Sono giudici di parte.  Fanno
  campagna elettorale.  L'hanno aperta a Torino, inquisendo
  Dell'Utri e Berlusconi perché hanno fondato Forza
  Italia".
     Il procedimento trae origine da una querela sporta dai
  dottori Colombo e Boccassini, sostituti procuratori presso il
  Tribunale di Milano, che si sono ritenuti diffamati dalle
  affermazioni del deputato Sgarbi.
     La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 5 e
  del 12 marzo 1997, deliberando, a maggioranza, nel senso
  dell'insindacabilità.
     Questo relatore ha ritenuto che le affermazioni del
  collega Sgarbi, certamente non commendevoli e non adeguate al
  linguaggio di un parlamentare, dovessero tuttavia inquadrarsi
  nell'ambito di una intensa polemica politica che ha visto
  schierati i deputati del Polo delle libertà e tra essi e più
  di tutti l'onorevole Sgarbi, nella valutazione critica di
  alcune iniziative giudiziarie adottate dalla procura di
  Milano.  I toni adoperati dall'onorevole Sgarbi sono
  sicuramente da censurare, tuttavia la sostanza delle sue
  affermazioni ha indubbiamente un contenuto di natura politica
  tale da poterle far ricomprendere nell'ambito di applicazione
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
     Questa è stata l'opinione della maggioranza della Giunta
  che, nella seduta del 12 marzo 1997 ha deliberato nel senso
  dell'insindacabilità.
                                  Enzo BERSELLI,  Relatore. 
 
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