| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI LODI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 2 novembre 1996
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PRETURA CIRCONDARIALE DI LODI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
N. 3092/96 R. notizie di reato
N. 2951/96 R. G.I.P.
Oggetto: procedimento penale riguardante l'onorevole Umberto
Bossi. Articolo 68 della Costituzione - Inapplicabilità.
Trasmissione atti alla Camera dei deputati.
Il G.I.P.,
letti gli atti del procedimento;
viste le richieste del difensore di fiducia
dell'onorevole Umberto Bossi, indagato in relazione al reato
previsto e punito articoli 110-610 del codice penale, perché,
in concorso con persone non tutte identificate, nel corso di
un comizio da lui tenuto in occasione delle elezioni
amministrative, quale segretario nazionale della Lega-Nord,
costringeva Carpi De Resmini Paolo, Petruzziello Bruno,
Razzini Claudio e Catrambone Salvatore, giornalisti ed
operatori che riprendevano la manifestazione per conto della
RAI e di Canale 5, a cessare le riprese e ad allontanarsi dal
palco, con parole ed atteggiamenti oggettivamente minacciosi e
con invito alle "camicie verdi" in servizio d'ordine della
Lega ad intervenire.
Fatto commesso in Lodi il 3 giugno 1996;
viste le osservazioni e le richieste del pubblico
ministero che contrasta la domanda di archiviazione
sull'assunto che è inapplicabile nel caso per cui è processo
l'articolo 68 della Costituzione;
ritenuto che, in effetti, il fatto per cui l'onorevole
Umberto Bossi è indagato in questo procedimento non può essere
qualificato come attività divulgativa connessa ad atti
parlamentari, trattandosi di fatto penalmente illecito in sé
non inerente il comizio elettorale (si trattava, peraltro, di
elezioni amministrative), sebbene esso sia stato commesso in
occasione e nelle circostanze di quel comizio;
ritenuto, conseguentemente, che nel caso di specie non
è applicabile l'articolo 68 della Costituzione;
ritenuto, che l'eccezione sollevata dal difensore è
infondata;
preso atto, che il pubblico ministero non ha fatto
richiesta di archiviazione ex articolo 409 del codice di
procedura penale;
visto l'articolo 2, comma 4, decreto-legge 6 settembre
1996, n. 466;
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RESPINGE
l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della
Costituzione.
Ritenuto che occorre procedere contro l'onorevole Umberto
Bossi in relazione al reato sopra indicato, atteso che a suo
carico emergono concreti indizi di colpevolezza dalle
informative di polizia giudiziaria in atti nonché dalla
registrazione del comizio in questione e dalle dichiarazioni
testimoniali rese dalle persone offese;
preso atto che l'onorevole Umberto Bossi al momento del
fatto apparteneva alla Camera dei deputati;
ORDINA
che copia degli atti del procedimento sia trasmessa
senza ritardo alla Camera dei deputati - Roma, perché essa
voglia deliberare nel merito dell'eccezione sollevata dal
difensore, ossia circa l'applicabilità dell'articolo 68 della
Costituzione.
Manda la Cancelleria per l'esecuzione della presente
ordinanza (omissis).
Lodi, 23 ottobre 1996.
Il Giudice
per le indagini preliminari
(Dott. Vincenzo Bonvissuto)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: ABBATE)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato
di cui all'articolo 610 dello stesso codice civile (violenza
privata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI LODI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 2 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 23 maggio 1997
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Onorevoli Colleghi! - Il 3 giugno 1996, nel corso di un
comizio elettorale svolto in tarda serata nella Piazza
Vittoria di Lodi, l'On. Umberto BOSSI, nel trattare dei
problemi della informazione - che definì "addomesticata e
centralista" perché "a guidarla sono i palazzi del potere
romano" -, accortosi della presenza di operatori RAI e
MEDIASET, ne stigmatizzò il malvezzo di "distorcere le
informazioni ai loro fini", esortando "i ragazzi con le
camicie verdi" che attendevano a compiti di ordine, ad
allontanarli.
L'esortazione, accompagnata da ostili insulti ("questi
sono la vergogna del Paese, sono il potere centralista, la
marmaglia del potere centralista" etc.), fu accolta dal
servizio d'ordine e gli impauriti operatori - cui non fu usata
violenza fisica - lasciarono le postazioni loro assegnate
senza opporre resistenza "per evitare che qualche
male-intenzionato, eccitato dalle parole dell'On. BOSSI",
potesse passare a vie di fatto nei loro confronti.
Questi fatti formarono oggetto di informativa della
Questura di Lodi al Procuratore della Repubblica di quella
città, il quale promosse azione penale nei confronti dell'On.
BOSSI per il delitto di violenza privata (articolo 110 e 610
c.p.).
Sorta, in relazione a tali fatti, questione in ordine alla
applicabilità del primo comma dell'articolo 68 Cost., della
vicenda, a seguito di ordinanza del G.I.P. presso la Procura
Circondariale di Lodi del 23.10.1996, è stata investita questa
Giunta, la quale, all'esito di approfondito esame, ha maturato
convincimento di sindacabilità dell'azione ipotizzata a carico
del Parlamentare inquisito.
Premesso che la c.d. insindacabilità esterna, quella,
cioè, riferita ad opinioni espresse non in costanza di
esercizio di compiti parlamentari tipici, esige un rapporto di
connessione diretta e funzionale tra questi e le prime, sicché
le opinioni risultino funzionalmente legate ai compiti o
comunque divulgative degli stessi - del che è lecito dubitare
nella specie -, giova osservare che la copertura
costituzionale di cui al primo comma dell'articolo 68 Cost.
riguarda "le opinioni espresse ed i voti dati" dal
Parlamentare e non già i comportamenti di azione, e, cioè, le
condotte commissive ed omissive, le quali, venuto meno
l'istituto dell'autorizzazione a procedere, restano di per sé
fuori da qualsiasi ipotesi di insindacabilità e, perciò, di
improcedibilità dell'azione penale.
Nel caso che ne occupa è stato ipotizzato in fatto a
carico dell'incolpato una condotta astrattamente riconducibile
nello schema dell'articolo 610 c.p., e, cioè, un'attività
violenta o minacciosa atta a coartare la volontà dei soggetti
passivi del reato immaginato, costringendoli a comportamenti
non voluti.
Ora se così è, l'istituto della insindacabilità
dell'articolo 68, primo comma, Cost. non può trovare
applicazione nel caso di specie; onde, della condotta che gli
viene ascritta, l'On. BOSSI deve rispondere all'Autorità
Giudiziaria procedente.
Pertanto, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare
che i fatti per i quali è in corso il procedimento non
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Michele ABBATE, Relatore.
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