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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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70
DOC4T-0048
DOC IV ter n. 48 Legisl. XIII
02-11-96 [ DOC13-4TER-48 DO C134TER0048 13DOC4TER 00048 DOC13-4TER-48A 13DOC4TER 00048 A 000300022 DOC4TER 00048 000004T004800000101000322SI1 3 000101000259SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
           PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI LODI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 2 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                PRETURA CIRCONDARIALE DI LODI
       UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  N. 3092/96 R. notizie di reato
  N. 2951/96 R. G.I.P.
  Oggetto: procedimento penale riguardante l'onorevole Umberto
  Bossi.  Articolo 68 della Costituzione - Inapplicabilità.
  Trasmissione atti alla Camera dei deputati.
      Il G.I.P.,
        letti gli atti del procedimento;
        viste le richieste del difensore di fiducia
  dell'onorevole Umberto Bossi, indagato in relazione al reato
  previsto e punito articoli 110-610 del codice penale, perché,
  in concorso con persone non tutte identificate, nel corso di
  un comizio da lui tenuto in occasione delle elezioni
  amministrative, quale segretario nazionale della Lega-Nord,
  costringeva Carpi De Resmini Paolo, Petruzziello Bruno,
  Razzini Claudio e Catrambone Salvatore, giornalisti ed
  operatori che riprendevano la manifestazione per conto della
  RAI e di Canale 5, a cessare le riprese e ad allontanarsi dal
  palco, con parole ed atteggiamenti oggettivamente minacciosi e
  con invito alle "camicie verdi" in servizio d'ordine della
  Lega ad intervenire.
      Fatto commesso in Lodi il 3 giugno 1996;
        viste le osservazioni e le richieste del pubblico
  ministero che contrasta la domanda di archiviazione
  sull'assunto che è inapplicabile nel caso per cui è processo
  l'articolo 68 della Costituzione;
        ritenuto che, in effetti, il fatto per cui l'onorevole
  Umberto Bossi è indagato in questo procedimento non può essere
  qualificato come attività divulgativa connessa ad atti
  parlamentari, trattandosi di fatto penalmente illecito in sé
  non inerente il comizio elettorale (si trattava, peraltro, di
  elezioni amministrative), sebbene esso sia stato commesso in
  occasione e nelle circostanze di quel comizio;
        ritenuto, conseguentemente, che nel caso di specie non
  è applicabile l'articolo 68 della Costituzione;
        ritenuto, che l'eccezione sollevata dal difensore è
  infondata;
        preso atto, che il pubblico ministero non ha fatto
  richiesta di archiviazione ex articolo 409 del codice di
  procedura penale;
        visto l'articolo 2, comma 4, decreto-legge 6 settembre
  1996, n. 466;
 
                              Pag.3
 
                           RESPINGE
        l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della
  Costituzione.
      Ritenuto che occorre procedere contro l'onorevole Umberto
  Bossi in relazione al reato sopra indicato, atteso che a suo
  carico emergono concreti indizi di colpevolezza dalle
  informative di polizia giudiziaria in atti nonché dalla
  registrazione del comizio in questione e dalle dichiarazioni
  testimoniali rese dalle persone offese;
        preso atto che l'onorevole Umberto Bossi al momento del
  fatto apparteneva alla Camera dei deputati;
                            ORDINA
        che copia degli atti del procedimento sia trasmessa
  senza ritardo alla Camera dei deputati - Roma, perché essa
  voglia deliberare nel merito dell'eccezione sollevata dal
  difensore, ossia circa l'applicabilità dell'articolo 68 della
  Costituzione.
      Manda la Cancelleria per l'esecuzione della presente
  ordinanza  (omissis).
      Lodi, 23 ottobre 1996.
                          Il Giudice
                 per le indagini preliminari
                 (Dott.  Vincenzo Bonvissuto)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  ABBATE) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
                      penale - nel reato
  di cui all'articolo 610 dello stesso codice civile (violenza
                           privata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
           PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI LODI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 2 novembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 23 maggio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Il 3 giugno 1996, nel corso di un
  comizio elettorale svolto in tarda serata nella Piazza
  Vittoria di Lodi, l'On.  Umberto BOSSI, nel trattare dei
  problemi della informazione - che definì "addomesticata e
  centralista" perché "a guidarla sono i palazzi del potere
  romano" -, accortosi della presenza di operatori RAI e
  MEDIASET, ne stigmatizzò il malvezzo di "distorcere le
  informazioni ai loro fini", esortando "i ragazzi con le
  camicie verdi" che attendevano a compiti di ordine, ad
  allontanarli.
     L'esortazione, accompagnata da ostili insulti ("questi
  sono la vergogna del Paese, sono il potere centralista, la
  marmaglia del potere centralista" etc.), fu accolta dal
  servizio d'ordine e gli impauriti operatori - cui non fu usata
  violenza fisica - lasciarono le postazioni loro assegnate
  senza opporre resistenza "per evitare che qualche
  male-intenzionato, eccitato dalle parole dell'On.  BOSSI",
  potesse passare a vie di fatto nei loro confronti.
     Questi fatti formarono oggetto di informativa della
  Questura di Lodi al Procuratore della Repubblica di quella
  città, il quale promosse azione penale nei confronti dell'On.
  BOSSI per il delitto di violenza privata (articolo 110 e 610
  c.p.).
     Sorta, in relazione a tali fatti, questione in ordine alla
  applicabilità del primo comma dell'articolo 68 Cost., della
  vicenda, a seguito di ordinanza del G.I.P. presso la Procura
  Circondariale di Lodi del 23.10.1996, è stata investita questa
  Giunta, la quale, all'esito di approfondito esame, ha maturato
  convincimento di sindacabilità dell'azione ipotizzata a carico
  del Parlamentare inquisito.
     Premesso che la c.d. insindacabilità esterna, quella,
  cioè, riferita ad opinioni espresse non in costanza di
  esercizio di compiti parlamentari tipici, esige un rapporto di
  connessione diretta e funzionale tra questi e le prime, sicché
  le opinioni risultino funzionalmente legate ai compiti o
  comunque divulgative degli stessi - del che è lecito dubitare
  nella specie -, giova osservare che la copertura
  costituzionale di cui al primo comma dell'articolo 68 Cost.
  riguarda "le opinioni espresse ed i voti dati" dal
  Parlamentare e non già i comportamenti di azione, e, cioè, le
  condotte commissive ed omissive, le quali, venuto meno
  l'istituto dell'autorizzazione a procedere, restano di per sé
  fuori da qualsiasi ipotesi di insindacabilità e, perciò, di
  improcedibilità dell'azione penale.
     Nel caso che ne occupa è stato ipotizzato in fatto a
  carico dell'incolpato una condotta astrattamente riconducibile
  nello schema dell'articolo 610 c.p., e, cioè, un'attività
  violenta o minacciosa atta a coartare la volontà dei soggetti
  passivi del reato immaginato, costringendoli a comportamenti
  non voluti.
     Ora se così è, l'istituto della insindacabilità
  dell'articolo 68, primo comma, Cost. non può trovare
  applicazione nel caso di specie; onde, della condotta che gli
  viene ascritta, l'On.  BOSSI deve rispondere all'Autorità
  Giudiziaria procedente.
     Pertanto, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare
  che i fatti per i quali è in corso il procedimento non
  concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
                                   Michele ABBATE,  Relatore.
 
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