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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0049
DOC IV ter n. 49 Legisl. XIII
04-11-96 [ DOC13-4TER-49 DO C134TER0049 13DOC4TER 00049 DOC13-4TER-49A 13DOC4TER 00049 A 000300032 DOC4TER 00049 000004T004900000101000351SI1 3 000101000314SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
        TRASMESSA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 4 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                 IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
                          Sezione I
  così composto:
        dott. Alberto Bucci,  presidente;
        dott. Tommaso Sebastiano Sciascia,  giudice;
        dott. Stefano Olivieri,  giudice relatore;
  riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
                          ORDINANZA
  nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49980/93
  RGAC posta in deliberazione alla udienza collegiale del 14
  giugno 1996 vertente
                             tra
      D'Alema Massimo, elettivamente domiciliato in Roma, via
  Archimede 98, presso lo studio dell'avvocato Guido Calvi e
  dell'avvocato Stefania Votano che lo rappresentano e difendono
  per procura apposta in margine all'atto di citazione;
        ATTORE
 
      Sgarbi Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma, via
  Ufente 19, presso lo studio dell'avvocato Francesco Bremes che
  lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasquale
  Balzano Prota del Foro di Milano ed all'avvocato Gian Pietro
  Dall'Ara del Foro di Ferrara, per procura in calce alla copia
  notificata dell'atto di citazione e per mandato generale alle
  liti 19 febbraio 1991 per atto notaio Donati di Crema rep.
  33824/4615;
        CONVENUTO
                            nonché
      Reti televisive italiane - RTI Spa in persona del
  presidente signor Adriano Galliani, elettivamente domiciliato
  in Roma, viale Angelico 92 presso lo studio dell'avvocato
  Carlo Silvetti che lo rappresenta e difende unitamente agli
  avvocati Vittorio Dotti e Fulvio Morese del Foro di Milano per
  procura apposta in margine alla comparsa di risposta;
        CONVENUTA
  Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
                         IL COLLEGIO
        premesso che con atto notificato in data 17 e 18 giugno
  1993 D'Alema Massimo ha convenuto in giudizio avanti questo
  tribunale
 
                              Pag.3
 
  Sgarbi Vittorio e la RTI Spa per sentirli condannare in
  solido, previa declaratoria di responsabilità "anche ex
  articoli 2043 e 2059 del codice civile nonché 185 del codice
  penale e 12 della legge sulla Stampa", al risarcimento dei
  danni subiti a causa delle dichiarazioni, ritenute
  diffamatorie, rese dal convenuto Sgarbi nel corso della
  trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" andata in onda il
  4 maggio 1993 sulla emittente Canale 5 gestita in concessione
  dalla RTI Spa;
        rilevato che alla data del fatto il convenuto Sgarbi
  Vittorio era membro della Camera dei deputati e che è stata
  eccepita l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione;
  che la disciplina normativa di attuazione dell'articolo 68
  della Costituzione, impugnata dal procuratore dell'attore per
  vizio di legittimità costituzionale (articolo 3, comma 2, del
  decreto-legge n. 455 del 1994), ha cessato di avere efficacia
  per mancata conversione in legge, rimanendo, pertanto, il
  collegio dispensato dall'esame della relativa eccezione; che,
  nelle more del giudizio, è stato pubblicato il decreto-legge
  10 maggio 1996, n. 253 recante "Disposizioni urgenti per
  l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione" con
  contenuto normativo parzialmente diverso da quello del
  decreto-legge decaduto;
        ritenuto di non dovere accogliere la eccezione di
  applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione proposta dai convenuti in quanto l'attività di
  informazione critica svolta dal convenuto Sgarbi in modo
  professionale - o comunque retribuito - attraverso il
  programma televisivo "Sgarbi quotidiani" non si differenzia,
  sotto il profilo oggettivo, da quella svolta da giornalisti e
  conduttori in trasmissioni e spettacoli diretti alla
  formazione della pubblica opinione su fatti e persone di
  interesse generale, e non può, pertanto, essere ricondotta ad
  esercizio delle funzioni di parlamentare; né è dato ravvisare
  nella specie una "connessione" tra il commento dei fatti
  politici svolto dal convenuto nella trasmissione del 4 maggio
  1993 e concrete iniziative - riconducibili ad alcuno degli
  atti individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
  n. 253 del 1996 - dallo stesso intraprese come membro del
  Parlamento in relazione ai medesimi fatti;
                      PER QUESTI MOTIVI
        visto l'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 10
  maggio 1996, n. 253;
        ordina la trasmissione di copia degli atti del giudizio
  alla Camera dei deputati;
        dichiara sospeso il processo fino alla deliberazione
  della Camera dei deputati e comunque non oltre il termine di
  novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della
  stessa Camera.
      Roma, 28 giugno 1996.
                        Il Presidente
                    (Dott.  Alberto Bucci)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                 (Relatore:  CEREMIGNA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
        TRASMESSA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 4 novembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 2 ottobre 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità a suo
  tempo inviata dal Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 2,
  commi 4 e 5, del decreto-legge n. 253 del 1996.  Come è noto,
  la richiesta, al pari di molte altre, è stata mantenuta
  all'ordine del giorno anche dopo la decadenza del suddetto
  decreto in ossequio alla consolidata giurisprudenza
  costituzionale secondo cui spetta comunque alle Camere di
  pronunciarsi sulla insindacabilità delle opinioni espresse dai
  propri componenti, ai sensi dell'articolo 68 della
  Costituzione.
     Il procedimento civile dal quale trae origine la richiesta
  riguarda alcune affermazioni proferite dal collega Sgarbi nel
  corso della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" del 4
  maggio 1993.
     Nel corso della trasmissione il deputato Sgarbi commentava
  criticamente il fatto che pochi giorni prima una folla di
  persone aveva inveito contro l'onorevole Craxi all'uscita del
  suo albergo lanciandogli addosso delle monetine.  Da
  quell'episodio l'onorevole Sgarbi svolgeva una complessiva
  riflessione sul fenomeno di Tangentopoli, nell'ambito della
  quale metteva in evidenza anche il coinvolgimento di esponenti
  politici appartenenti al partito del PCI-PDS.  Dopo aver
  affermato che in quel partito, in quel momento, vi erano 72
  inquisiti, e dopo aver riferito specificamente di diversi
  episodi di corruzione che avevano coinvolto anche esponenti di
  quel partito, proferiva le seguenti parole:  "un altro
  pentito, comunque persona indagata, ha detto di aver versato
  tangenti al secondo del partito comunista, del PDS, Massimo
  D'Alema.  Allora cominciamo a stare attenti che questi che
  urlano hanno fatto esattamente lo stesso di quelli contro cui
  stanno urlando.  Da Scalfari al PDS non sono senza vergogna e
  quindi io ho chiesto ieri che venisse ucciso Craxi perché non
  vedo altra soluzione; ma quando sarà eliminato lui faremo i
  conti poi con questi".  Per tali affermazioni l'onorevole
  Sgarbi è stato citato in giudizio dall'onorevole Massimo
  D'Alema per il risarcimento del danno.
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 12
  marzo 1997.  Dopo un ampio dibattito è prevalsa, a maggioranza,
  l'opinione secondo cui le affermazioni rese dal collega Sgarbi
  dovevano inquadrarsi nell'ambito del dibattito politico che da
  molti anni ha avuto luogo ed ha ancora luogo sul fenomeno di
  Tangentopoli.  Tale dibattito, come è ben noto, ha coinvolto in
  modo profondo l'intera classe politica e si è svolto, in larga
  parte, anche nelle aule parlamentari.  Basti pensare, per
  rimanere al periodo al quale risalgono i fatti oggetto del
  procedimento, alle numerose discussioni sulle autorizzazioni a
  procedere in giudizio, che avevano luogo ogni settimana in
  Parlamento e che erano incentrate strettamente sui temi
  dell'intreccio tra responsabilità politica e responsabilità
  giudiziaria in relazione alle indagini penali allora in
  corso.
     Tale dibattito, peraltro - è appena il caso di ricordarlo
  - appare ancor oggi tutt'altro che concluso.
     In questo contesto le affermazioni critiche rese nei
  confronti dell'onorevole D'Alema, al di là del fatto specifico
  cui si riferiva l'oratore, sono da collocare nel contesto di
  una riflessione complessiva,
 
                              Pag.3
 
  propria del collega Sgarbi e della parte politica alla quale
  egli appartiene, sul ruolo del PCI-PDS all'interno del sistema
  di finanziamento dei partiti nella cosiddetta "prima
  Repubblica".
     Alla luce delle considerazioni svolte sopra le
  affermazioni del deputato Sgarbi, ancorché espresse in forme e
  toni a mio giudizio non condivisibili, possono tuttavia essere
  considerate una proiezione estrema dell'esercizio delle sue
  funzioni parlamentari e in quanto tali pienamente scriminate
  dalla previsione di insindacabilità di cui all'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione.  Per questi motivi la Giunta,
  a maggioranza, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali
  è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un
  membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                                   Enzo CEREMIGNA,  Relatore.
 
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