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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0053
DOC IV ter n. 53 Legisl. XIII
19-11-96 [ DOC13-4TER-53 DO C134TER0053 13DOC4TER 00053 DOC13-4TER-53A 13DOC4TER 00053 A 000300022 DOC4TER 00053 000004T005300000101000320SI1 3 000101000245SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
        TRASMESSA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 19 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
                      Sezione 1^ Civile
       Il tribunale di Roma, Sezione 1^ Civile composto
  dai signori magistrati:
      Dottor Alberto Bucci,  presidente
      Dottor Tommaso Sciascia
      V.P.O. Avv. Paolo Mereu,  relatore
  riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
                          ORDINANZA
      nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo
  43113/93 degli affari contenziosi civili posta in
  deliberazione all'udienza collegiale del 28 giugno 1996 e
  vertente
                             TRA
      Amendola Gianfranco con gli Avv.ti Gianni Lanzinger di
  Bolzano e Corrado Carruba di Roma, domiciliato presso lo
  studio di quest'ultimo in Roma, via A. Sella 41
 
      Sgarbi Vittorio con gli Avv.ti Francesco Bresmes,
  Pasquale Balzano Prota e Gian Pietro Dall'Ara, domiciliato
  presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere della
  Vittoria, 9
                           *  *  *
      Ritorna al Collegio il giudizio con il quale il dottor
  Gianfranco Amendola ha richiesto la condanna dell'onorevole
  Vittorio Sgarbi al risarcimento del danno che avrebbe subito
  per le espressioni da quest'ultimo rivoltegli nel corso della
  trasmissione televisiva Maurizio Costanzo Show, ovvero
  "  maiale ... corrotto sei tu ... ignorante, incapace,
  bugiardo ...  ".
      Il Tribunale, già investito dal G.I., con la propria
  ordinanza del 24 giugno 1994, ha dichiarato la manifesta
  infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa
  dell'onorevole Sgarbi relativa all'applicabilità dell'articolo
  68 comma 1 della Costituzione, non ritenendo di poter
  affermare che il parlamentare medesimo, nell'apostrofare il
  magistrato Amendola con le espressioni sopra riportate, avesse
  inteso riaffermare quei medesimi concetti di critica
  all'operato della magistratura espressi in precedenza e
  rientranti nel legittimo esercizio della sua funzione di
  parlamentare, e ciò in quanto non poteva ritenersi in
  discussione l'operato dell'Amendola quale magistrato, per cui
  l'insulto
 
                              Pag.3
 
  rivolto al predetto non poteva ritenersi in alcun modo
  collegato alle opinioni critiche espresse o esprimibili nei
  confronti della magistratura.
      La nuova disciplina della materia, immediatamente
  applicabile in quanto relativa a normativa processuale,
  dettata dall'articolo 2 n. 4 e 5, decreto-legge 10 maggio
  1996, n. 253, successivamente reiterato con decreto-legge 10
  luglio 1996, n. 357 e decreto-legge 6 settembre 1996 n. 466,
  impone tuttavia la sospensione del giudizio, l'invio degli
  atti di causa alla Camera dei Deputati alla quale l'onorevole
  Sgarbi apparteneva al momento del fatto e ancora
  appartiene.
                      PER QUESTI MOTIVI
  sospende il presente giudizio;
      ordina che venga trasmessa copia degli atti del giudizio
  alla Camera dei deputati;
      manda alla Cancelleria per l'esecuzione della presente
  ordinanza.
      Così deciso in Roma il 12 luglio 1996.
                        Il Presidente
                    (Dott.  Alberto Bucci)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  BIELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
        TRASMESSA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 19 novembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 14 maggio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Siamo chiamati a deliberare sui
  fatti oggetto della causa civile introdotta con atto di
  citazione del 25 maggio 1993 presso il tribunale civile di
  Roma, dal dottor Gianfranco Amendola contro l'onorevole
  Vittorio Sgarbi.
     Il dottor Amendola, all'epoca europarlamentare, afferma di
  essere stato pubblicamente e gratuitamente offeso, nel corso
  della trasmissione "Maurizio Costanzo Show" dell'8 aprile
  1993, dalle frasi pronunciate contro di lui e in particolare
  per essere stato apostrofato con epiteti ingiuriosi quali
  "  ignorante, incapace, bugiardo, maiale  ".
     Tali ingiurie sono state rivolte dall'onorevole Sgarbi,
  presente come ospite, al pari del dottor Amendola, nel corso
  del faccia a faccia televisivo tra l'esponente del Movimento
  La Rete onorevole Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e il
  pubblico, dedicato al rapporto tra malaffare e politica e sul
  ruolo della Magistratura nell'ambito del  Maurizio Costanzo
  Show  trasmesso in data 8 aprile 1993.
     Nel corso del suo intervento l'onorevole Sgarbi ebbe a
  lanciare ai Giudici pesanti accuse, che suscitarono la ferma
  reazione di Amendola a difesa della Magistratura, e che furono
  seguite da escandescenze e insulti ripetuti contro
  l'europarlamentare "ignorante", "incapace", "bugiardo" e più
  volte "maiale".
     Si può sicuramente far osservare, come l'onorevole Sgarbi
  a questa trasmissione non partecipasse nel ruolo di
  conduttore, ma come opinionista e che come parlamentare sulla
  problematica relativa al ruolo della Magistratura avesse
  espresso in più occasioni opinioni, commenti e iniziative che
  avevano trovato riscontro anche in Parlamento.
     Certamente questa attività rientra nelle prerogative del
  parlamentare come tali, salvaguardate dell'articolo 68 della
  Costituzione.
     Ma proprio la dignità delle prerogative parlamentari
  impone di non "coprire" attraverso queste l'ingiuria e
  l'offesa personale, in quanto la salvaguardia della libertà di
  pensiero deve tener conto dell'esigenza di rispettare l'altrui
  diritto all'onore e al decoro.  Espressioni che sono insulto
  gratuito e personale nulla hanno a che vedere con la funzione
  parlamentare.  Se così fosse "l'insindacabilità" permetterebbe
  di insultare, diffamare e offendere chiunque.
     Pertanto la Giunta ritiene che i fatti per i quali è in
  corso il procedimento civile non concernono opinioni espresse
  da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e formula
  una proposta in tal senso all'Assemblea.
                                  Valter BIELLI,  Relatore. 
 
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