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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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76
DOC4T-0054
DOC IV ter n. 54 Legisl. XIII
22-11-96 [ DOC13-4TER-54 DO C134TER0054 13DOC4TER 00054 DOC13-4TER-54A 13DOC4TER 00054 A 000400032 DOC4TER 00054 000004T005400000101000417SI1 4 000101000332SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           PARENTI
  per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale
  (calunnia); per il reato di cui all'articolo 368 del codice
                      penale (calunnia)
  TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 22 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
                          IL GIUDICE
      ritenuto che nella specie allo stato non può essere
  accolta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo
  68 del primo comma della Costituzione;
      visto l'articolo 2 del quarto comma del decreto-legge n.
  555 del 1996,
                           DISPONE
      trasmettersi immediatamente copia degli atti dell'intero
  procedimento alla Presidenza della Camera dei deputati.
      Visto il quinto comma del suddetto articolo dispone la
  sospensione del procedimento in esame per il termine ivi
  previsto, fissando la nuova udienza del 13 marzo 1997, aula 6
  del GIP, ore 11,30.
      Roma, 5 novembre 1996.
                    Dottor Giuseppe D'Arma
             Giudice per le indagini preliminari
      All'onorevole Presidente
      della Camera
 
      Ad integrazione(*) della mia ordinanza del 5 novembre
  1996 (vedi foglio 427 del primo fascicolo) ed in ottemperanza
  al disposto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 555 del 1996,
  Le comunico che i reati contestati all'onorevole Tiziana
  Parenti sono i seguenti:
        A)  del reato di cui all'articolo 368 del codice
  penale, perché, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare
  disposta dal Ministro di grazia e giustizia avente ad oggetto
  l'attività dei magistrati della Procura della Repubblica
  presso il Tribunale di Milano per la quale era stata ascoltata
      (*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 5
  novembre 1996, è stata integrata con la nota pubblicata di
  seguito su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi
  dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, che
  prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo
  68, primo comma, della costituzione, l'autorità giudiziaria
  enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento,
  indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su
  cui si fonda il provvedimento.
 
                              Pag.3
 
  nella qualità di magistrato già assegnato alla predetta
  Procura, con dichiarazioni rilasciate agli Ispettori, accusava
  falsamente, sapendolo innocente, Borrelli Francesco Saverio,
  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano di
  fatti costituenti reati di minaccia a pubblico ufficiale e
  abuso d'ufficio.  In particolare, la dottoressa Parenti -
  all'epoca dei fatti impegnata nelle indagini sul filone delle
  cosiddette "Tangeti rosse", ma in situazione di contrasto con
  il Procuratore e gli altri colleghi del "Pool di Mani Pulite",
  nonché a suo dire, di sostanziale isolamento - dichiarava agli
  Ispettori che il dottor Borrelli, nel corso di una
  conversazione le aveva prospettato la possibilità di inviare
  al Ministro di grazia e giustizia per eventuali valutazioni di
  ordine disciplinare la registrazione di un programma
  radiofonico avente per oggetto la diffusione del sistema
  tangentizio al quale la Dottoressa Parenti aveva partecipato
  nonostante la presenza di persone indagate in procedimenti
  penali da lei condotti; ciò allo scopo implicito di indurre la
  dottoressa Parenti ad "allinearsi" all'orientamento della
  Procura sulle indagini in questione.
      In Roma, il 4 e il 9 novembre 1994.
        B)  del reato di cui all'articolo 368 del codice
  penale, perché, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare
  disposta dal Ministro di grazia e giustizia avente ad oggetto
  l'attività dei magistrati della Procura della Repubblica
  presso il Tribunale di Milano, per la quale era stata
  ascoltata nella qualità di magistrato già assegnato alla
  predetta Procura, con dichiarazioni rilasciate agli Ispettori,
  accusava falsamente, sapendolo innocente, D'Ambrosio Gerardo,
  Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
  Milano, incaricato di coordinare i vari filoni di indagine
  nell'ambito dell'inchiesta di "Mani Pulite", di fatti
  costituenti il reato di abuso di ufficio.  In particolare
  dichiarava agli Ispettori che il dottor D'Ambrosio, nel corso
  di una riunione di lavoro avente ad oggetto la valutazione
  degli sviluppi delle indagini sul filone delle cosiddette
  "Tangenti rosse" (dalla stessa Parenti condotte in un clima, a
  suo dire, di sfiducia e di sostanziale isolamento, nonché di
  contrasto con gli altri colleghi del Pool di "Mani Pulite" e
  con lo stesso D'Ambrosio) le aveva fatto chiaramente
  intendere, a fronte di quanto sosteneva invece la dottoressa
  Parenti in base alle risultanze investigative, che in
  relazione a tali indagini non doveva essere inviata alcuna
  informazione di garanzia relativamente ad esponenti del PDS,
  poiché questa era la forza politica che assicurava il consenso
  in ordine all'inchiesta complessiva di "Mani Pulite".
      In Roma, il 4 e il 9 novembre 1994.
      Nel corso dell'udienza preliminare fissata da questo GIP
  ai sensi dell'articolo 409 del quinto comma del codice di
  procedura penale (vedi foglio 396 del 1^ fascicolo), la difesa
  ha sollevato l'eccezione concernente l'applicabilità nella
  specie dell'articolo 68 della Costituzione.
      Ho ritenuto non fondata l'eccezione in quanto i fatti
  oggetto dell'imputazione, riferiti dalla Parenti agli
  Ispettori ministeriali, riguardano tutti il periodo in cui la
  stessa svolgeva funzioni di Sostituto Procuratore presso il
  Tribunale di Milano e i suoi rapporti con gli altri Magistrati
  del Pool.
 
                              Pag.4
 
      Trattasi quindi di fatti antecedenti alla nomina
  parlamentare della dottoressa Parenti e che nulla hanno a che
  vedere con le prerogative previste dall'articolo 68 della
  Costituzione.
      Le dichiarazioni dell'onorevole Parenti agli Ispettori
  Ministeriali sono contenute nei fogli 15 e 29 del secondo
  fascicolo.
      Quelle del dottor Borrelli e del dottor D'Ambrosio
  innanzi al pubblico ministero dottor Montaldi rispettivamente
  nei fogli 247 e 254 del 1^ fascicolo (entrambi sono stati
  sentiti ai sensi dell'articolo 409 del quarto comma del codice
  di procedura penale e su esplicita richiesta di questo GIP a
  seguito del mancato accoglimento della richiesta di
  archiviazione).
      Roma, 21 novembre 1996.
                          Il Giudice
                 per le indagini preliminari
                   (Dottor Giuseppe D'Arma)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  ABBATE) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           PARENTI
  per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale
       (calunnia); per il reato di cui all'articolo 368
                 del codice penale (calunnia)
  TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL
                      TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 22 novembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 22 luglio 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta è stata chiamata a
  deliberare su una richiesta in materia di insindacabilità, ai
  sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,
  nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del
  deputato Tiziana Parenti.
     La richiesta è stata trasmessa dal giudice per le indagini
  preliminari presso il Tribunale di Roma e pervenuta alla
  Presidenza della Camera il 22 novembre 1996.
     I capi di imputazione contestati all'onorevole Parenti
  sono i seguenti: il primo riguarda il reato di cui
  all'articolo 368 del codice penale (calunnie), perché, in data
  4 e 9 novembre 1994, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare
  disposta dal Ministro di Grazia e Giustizia avente ad oggetto
  l'attività dei Magistrati della Procura della Repubblica
  presso il Tribunale di Milano per la quale era stata ascoltata
  nella qualità di magistrato già assegnato alla predetta
  Procura, con dichiarazioni rilasciate agli ispettori, avrebbe
  accusato falsamente, sapendolo innocente, il Procuratore della
  Repubblica presso il Tribunale di Milano Francesco Saverio
  Borrelli, di fatti costituenti reati di minaccia a pubblico
  ufficiale e abuso d'ufficio.  In particolare, l'onorevole
  Parenti - all'epoca dei fatti impegnata in qualità di
  sostituto procuratore della Repubblica nelle indagini sul
  filone delle cosiddette "Tangenti rosse", ma in situazione di
  contrasto con il procuratore e gli altri colleghi del "Pool di
  mani pulite", nonché, a suo dire, di sostanziale isolamento -
  dichiarava agli ispettori che il dottor Borrelli, nel corso di
  una conversazione le aveva prospettato la possibilità di
  inviare al Ministero di grazia e giustizia per eventuali
  valutazioni di ordine disciplinare la registrazione di un
  programma radiofonico avente per oggetto la diffusione del
  sistema tangentizio al quale la dottoressa Parenti aveva
  partecipato nonostante la presenza di persone indagate in
  procedimenti penali da lei condotti; ciò allo scopo implicito
  di indurre la dottoressa Parenti ad "allinearsi"
  all'orientamento della Procura sulle indagini in questione.
     Il secondo capo di imputazione concerne anch'esso il reato
  di cui all'articolo 368 del codice penale, perché, sempre
  nella stessa data e nell'ambito dell'inchiesta disciplinare
  disposta dal Ministro di Grazia e Giustizia per la quale era
  stata ascoltata nella qualità di magistrato già assegnato alla
  predetta Procura, con dichiarazioni rilasciate agli ispettori,
  avrebbe accusato falsamente, sapendolo innocente, il
  Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
  Milano Gerardo D'Ambrosio, incaricato di coordinare i vari
  filoni di indagine nell'ambito dell'inchiesta "Mani Pulite",
  di fatti costituenti il reato di abuso d'ufficio.  In
  particolare, l'onorevole Parenti avrebbe dichiarato agli
  ispettori che il dottor D'Ambrosio, nel corso di una riunione
  di lavoro avente ad oggetto la valutazione degli sviluppi
  delle indagini sul filone delle cosiddette "Tangenti rosse"
  (dalla stessa Parenti condotte, come si è accennato, in un
  clima, a suo dire, di sfiducia e di sostanziale isolamento,
  nonché di contrasto con gli altri colleghi del Pool di "Mani
  Pulite" e con lo stesso D'Ambrosio) le aveva fatto chiaramente
  intendere, a fronte di quanto invece sosteneva la dottoressa
  Parenti in base alle risultanze investigative, che in
  relazione a tali indagini non doveva essere inviata alcuna
  informazione di garanzia relativamente ad esponenti del PDS,
  poiché questa era la forza politica che assicurava il consenso
  in ordine all'inchiesta di "Mani Pulite".
 
                              Pag.3
 
     La Giunta, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha rilevato
  che i fatti contestati riguardano situazioni antecedenti
  all'assunzione delle funzioni di membro del Parlamento da
  parte dell'onorevole Parenti e che, di conseguenza, nulla
  hanno a che vedere con le prerogative previste dall'articolo
  68 della Costituzione.
     L'inchiesta ministeriale, nel cui ambito il Parlamentare
  inquisito riferì le circostanze sussunte poi nei due capi di
  accusa a suo carico ebbe ad oggetto fatti del tempo in cui
  l'onorevole Parenti svolgeva funzioni di Sostituto presso la
  Procura di Milano; fatti nascenti dal clima di diffusa
  incomprensione e diffidenza che si era creato tra il
  Sostituto, il Procuratore Capo, l'Aggiunto ed altri membri
  dell'Ufficio, in ordine alla opportunità di coltivare temi o
  canali di indagini attivate dalla Parenti.
     Per tale sua qualità, e solo per tale ragione, ella fu
  chiamata a ricostruire storicamente gli accadimenti che la
  riguardavano, proprio in relazione a quelle indagini da lei
  svolte nell'ambito del filone delle cosiddette "tangenti
  rosse".
     Riesce chiaro che siffatta ricostruzione, ancorché operata
  nel tempo successivo alla elezione della Parenti alla Camera
  dei Deputati, rimane del tutto estranea al suo nuovo status di
  parlamentare; sicché non pare giuridicamente sostenibile che
  le dichiarazioni da lei rese agli ispettori ministeriali
  possano, per la peculiare e mirata specificità delle
  informazioni fornite, considerarsi manifestazioni di funzioni
  parlamentari o, in ogni caso, ad esse connesse.
     Per tali motivi, la Giunta è dell'avviso che, nel caso di
  specie, i fatti contestati al deputato Parenti non concernono
  opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
  delle sue funzioni.
                                   Michele ABBATE,  Relatore.
 
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