| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
NESPOLI
deputato nella XII legislatura
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 25 novembre 1996
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio II
Letti gli atti del procedimento n. 18928/94 a carico di
Formisano Antonio e Nespoli Vincenzo per il delitto di cui
all'articolo 595 del codice penale;
udite le richieste del difensore del Nespoli all'udienza
preliminare del 2 luglio 1996;
OSSERVA
Con denuncia-querela del 6 dicembre 1994 Scafuto Raffaele
denunciava Nespoli Vincenzo, nella qualità di redattore, e
Formisano Antonio, nella qualità di direttore responsabile,
per il delitto di diffamazione a mezzo stampa.
Lo Scafuto, consigliere comunale del comune di Afragola
(Na) riteneva di essere stato diffamato dal contenuto di un
articolo pubblicato sul giornale settimanale Nuova città
in data 2 settembre 1994 a firma di Nespoli Vincenzo.
Si leggeva testualmente in tale articolo, intitolato
"Accattoni ed usurai" ed avente ad oggetto le elezioni
comunali nel comune di Cardito:
"... ad Afragola, squallidi personaggi, come
l'attuale sindaco o come Scafuto ed Errichiello miracolati
dalla magistratura ed in attesa di conoscere le patrie galere,
ci hanno negato questa possibilità... ".
Il tenore offensivo e falso di tali frasi avrebbe
danneggiato gravemente il denunciante anche nella attività
professionale di natura imprenditoriale.
A seguito di tale querela il pubblico ministero, dopo
aver esperito le opportune indagini attraverso l'acquisizione
del certificato penale e dei carichi pendenti del denunciante,
chiedeva il rinvio a giudizio dei soggetti suindicati.
All'udienza preliminare del 2 luglio 1996 il difensore
del Nespoli eccepiva in primo luogo l'immunità sostanziale ex
articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996
rilevando che pur non rientrando l'attività di giornalista tra
gli atti tipici attraverso cui si esplicano le funzioni
parlamentari, la stessa poteva comunque essere alla stessa
ricollegabile come attività divulgativa.
In via subordinata il difensore chiedeva che il giudice,
ove non ravvisasse l'applicabilità del comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 253 del 1996, disponesse la trasmissione
degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni in
ordine alla possibilità di ritenere
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la condotta addebitata al Nespoli come rientrante tra le
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari.
Questo giudice ritenendo non sussistenti i presupposti di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996
atteso il tenore delle affermazioni contenute nell'articolo a
firma del Nespoli, disponeva la trasmissione degli atti, in
copia, alla Camera dei deputati dichiarando sospeso il
procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 2 luglio
1996 ordina trasmettersi gli atti alla Camera dei deputati.
Napoli, 13 novembre 1996.
Il Giudice
per le indagini preliminari
Dott. Giovanna Ceppaluni
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: CARMELO CARRARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
NESPOLI
(deputato all'epoca dei fatti)
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo di stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 25 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 28 maggio 1997
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Onorevoli Colleghi! - La questione posta all'esame
della Giunta riguarda una richiesta di deliberazione in
materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, sollevata in merito ad un
procedimento penale innanzi al tribunale di Napoli,
dell'onorevole Nespoli, deputato nella XII legislatura,
indagato del reato di cui all'articolo 595 del codice penale,
diffamazione col mezzo di stampa.
I fatti possono così sintetizzarsi.
Con denuncia-querela del 6 dicembre 1994 Scafuto Raffaele
denunciava Nespoli Vincenzo, nella qualità di direttore
responsabile, per il delitto di diffamazione a mezzo
stampa.
Lo Scafuto, consigliere comunale del comune di Afragola
(Na) riteneva di essere stato diffamato dal contenuto di un
articolo pubblicato sul giornale settimanale Nuova Città
in data 2 settembre 1994 a firma di Nespoli Vincenzo.
Si leggeva testualmente in tale articolo, intitolato
"Accattoni ed usurai" ed avente ad oggetto un commento
politico sul risultato delle elezioni comunali nel comune di
Cardito e nei centri viciniori:
"... ad Afragola, squallidi personaggi, come
l'attuale sindaco o come Scafuto ed Errichiello miracolati
dalla magistratura ed in attesa di conoscere le patrie galere,
ci hanno negato questa possibilità...".
Il sospettato tenore offensivo di tali frasi avrebbe
danneggiato gravemente il denunciante anche nella attività
professionale di natura imprenditoriale.
A seguito di tale querela il pubblico ministero, dopo aver
esperito le opportune indagini attraverso l'acquisizione del
certificato penale e dei carichi pendenti del denunciante, dai
quali emergevano rispettivamente procedimenti e condanne
passate in cosa giudicata a carico dello Scafuto, chiedeva il
rinvio a giudizio dei soggetti suindicati.
All'udienza preliminare del 2 luglio 1996 il difensore del
Nespoli eccepiva in primo luogo l'immunità sostanziale ex
articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996
rilevando che pur non rientrando l'attività di giornalista tra
gli atti tipici attraverso cui si esplicano le funzioni
parlamentari, la stessa poteva essere alla stessa
ricollegabile come attività divulgativa.
In via subordinata il difensore chiedeva che il giudice,
ove non ravvisasse l'applicabilità del comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 253 del 1996, disponesse la trasmissione
degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni in
ordine alla possibilità di ritenere la condotta addebitata al
Nespoli come rientrante tra le opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo non
sussistenti i presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, del
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decreto-legge n. 253 del 1996 atteso il tenore delle
affermazioni contenute nell'articolo a firma del Nespoli,
disponeva la trasmissione degli atti, in copia, alla Camera
dei deputati dichiarando sospeso il procedimento.
Ciò premesso, va preliminarmente asserito che il Nespoli,
all'epoca dei fatti deputato al Parlamento, scriveva
l'articolo censurato su un settimanale di cultura politica ed
attualità nell'attività politica extra moenia e
nell'ambito di un rapporto diretto con gli elettori e
chiaramente inerente all'espletamento del suo mandato.
Giova evidenziare, poi, che l'articolo era ispirato ad una
ricognizione critica dei mutamenti degli assetti politici in
alcuni comuni campani ed alla censura morale di alcuni
personaggi della politica che avevano trovato sostegno in
alcuni leaders politici come De Lorenzo e Pomicino,
incappati in note vicende giudiziarie per fatti suscettibili
di valutazione penale.
E proprio su questi fatti l'articolista richiamava
l'attenzione ed il giudizio critico degli elettori in funzione
delle ulteriori competizioni elettorali.
E' questo, dunque, il contesto in cui vanno inserite le
dichiarazioni del Nespoli, espresse sicuramente nell'esercizio
di critica politica, spettante al parlamentare e riconducibile
alla sua attività ed anche ai suoi poteri e doveri di
denuncia.
Ritiene, pertanto, la Giunta che la questione sollevata
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Napoli nei confronti dell'onorevole Nespoli riguarda fatti
coperti dall'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo
comma, della Costituzione.
Carmelo CARRARA, Relatore.
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