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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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77
DOC4T-0055
DOC IV ter n. 55 Legisl. XIII
25-11-96 [ DOC13-4TER-55 DO C134TER0055 13DOC4TER 00055 DOC13-4TER-55A 13DOC4TER 00055 A 000300032 DOC4TER 00055 000004T005500000101000315SI1 3 000101000330SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           NESPOLI
                deputato nella XII legislatura
    per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
            (diffamazione col mezzo della stampa)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 25 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                     TRIBUNALE DI NAPOLI
       SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                          Ufficio II
      Letti gli atti del procedimento n. 18928/94 a carico di
  Formisano Antonio e Nespoli Vincenzo per il delitto di cui
  all'articolo 595 del codice penale;
      udite le richieste del difensore del Nespoli all'udienza
  preliminare del 2 luglio 1996;
                           OSSERVA
      Con denuncia-querela del 6 dicembre 1994 Scafuto Raffaele
  denunciava Nespoli Vincenzo, nella qualità di redattore, e
  Formisano Antonio, nella qualità di direttore responsabile,
  per il delitto di diffamazione a mezzo stampa.
      Lo Scafuto, consigliere comunale del comune di Afragola
  (Na) riteneva di essere stato diffamato dal contenuto di un
  articolo pubblicato sul giornale settimanale  Nuova città
  in data 2 settembre 1994 a firma di Nespoli Vincenzo.
      Si leggeva testualmente in tale articolo, intitolato
  "Accattoni ed usurai" ed avente ad oggetto le elezioni
  comunali nel comune di Cardito:
        "...  ad Afragola, squallidi personaggi, come
  l'attuale sindaco o come Scafuto ed Errichiello miracolati
  dalla magistratura ed in attesa di conoscere le patrie galere,
  ci hanno negato questa possibilità...  ".
      Il tenore offensivo e falso di tali frasi avrebbe
  danneggiato gravemente il denunciante anche nella attività
  professionale di natura imprenditoriale.
      A seguito di tale querela il pubblico ministero, dopo
  aver esperito le opportune indagini attraverso l'acquisizione
  del certificato penale e dei carichi pendenti del denunciante,
  chiedeva il rinvio a giudizio dei soggetti suindicati.
      All'udienza preliminare del 2 luglio 1996 il difensore
  del Nespoli eccepiva in primo luogo l'immunità sostanziale ex
  articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996
  rilevando che pur non rientrando l'attività di giornalista tra
  gli atti tipici attraverso cui si esplicano le funzioni
  parlamentari, la stessa poteva comunque essere alla stessa
  ricollegabile come attività divulgativa.
      In via subordinata il difensore chiedeva che il giudice,
  ove non ravvisasse l'applicabilità del comma 1 dell'articolo 2
  del decreto-legge n. 253 del 1996, disponesse la trasmissione
  degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni in
  ordine alla possibilità di ritenere
 
                              Pag.3
 
  la condotta addebitata al Nespoli come rientrante tra le
  opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
  parlamentari.
      Questo giudice ritenendo non sussistenti i presupposti di
  cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996
  atteso il tenore delle affermazioni contenute nell'articolo a
  firma del Nespoli, disponeva la trasmissione degli atti, in
  copia, alla Camera dei deputati dichiarando sospeso il
  procedimento.
                      PER QUESTI MOTIVI
        in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 2 luglio
  1996 ordina trasmettersi gli atti alla Camera dei deputati.
      Napoli, 13 novembre 1996.
                          Il Giudice
                 per le indagini preliminari
                   Dott. Giovanna Ceppaluni
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                (Relatore: CARMELO CARRARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           NESPOLI
                (deputato all'epoca dei fatti)
    per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
              (diffamazione col mezzo di stampa)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 25 novembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 28 maggio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La questione posta all'esame
  della Giunta riguarda una richiesta di deliberazione in
  materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione, sollevata in merito ad un
  procedimento penale innanzi al tribunale di Napoli,
  dell'onorevole Nespoli, deputato nella XII legislatura,
  indagato del reato di cui all'articolo 595 del codice penale,
  diffamazione col mezzo di stampa.
     I fatti possono così sintetizzarsi.
     Con denuncia-querela del 6 dicembre 1994 Scafuto Raffaele
  denunciava Nespoli Vincenzo, nella qualità di direttore
  responsabile, per il delitto di diffamazione a mezzo
  stampa.
     Lo Scafuto, consigliere comunale del comune di Afragola
  (Na) riteneva di essere stato diffamato dal contenuto di un
  articolo pubblicato sul giornale settimanale  Nuova Città
  in data 2 settembre 1994 a firma di Nespoli Vincenzo.
     Si leggeva testualmente in tale articolo, intitolato
  "Accattoni ed usurai" ed avente ad oggetto un commento
  politico sul risultato delle elezioni comunali nel comune di
  Cardito e nei centri viciniori:
       "... ad Afragola, squallidi personaggi, come
  l'attuale sindaco o come Scafuto ed Errichiello miracolati
  dalla magistratura ed in attesa di conoscere le patrie galere,
  ci hanno negato questa possibilità...".
     Il sospettato tenore offensivo di tali frasi avrebbe
  danneggiato gravemente il denunciante anche nella attività
  professionale di natura imprenditoriale.
     A seguito di tale querela il pubblico ministero, dopo aver
  esperito le opportune indagini attraverso l'acquisizione del
  certificato penale e dei carichi pendenti del denunciante, dai
  quali emergevano rispettivamente procedimenti e condanne
  passate in cosa giudicata a carico dello Scafuto, chiedeva il
  rinvio a giudizio dei soggetti suindicati.
     All'udienza preliminare del 2 luglio 1996 il difensore del
  Nespoli eccepiva in primo luogo l'immunità sostanziale ex
  articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996
  rilevando che pur non rientrando l'attività di giornalista tra
  gli atti tipici attraverso cui si esplicano le funzioni
  parlamentari, la stessa poteva essere alla stessa
  ricollegabile come attività divulgativa.
     In via subordinata il difensore chiedeva che il giudice,
  ove non ravvisasse l'applicabilità del comma 1 dell'articolo 2
  del decreto-legge n. 253 del 1996, disponesse la trasmissione
  degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni in
  ordine alla possibilità di ritenere la condotta addebitata al
  Nespoli come rientrante tra le opinioni espresse
  nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
     Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo non
  sussistenti i presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, del
 
                              Pag.3
 
  decreto-legge n. 253 del 1996 atteso il tenore delle
  affermazioni contenute nell'articolo a firma del Nespoli,
  disponeva la trasmissione degli atti, in copia, alla Camera
  dei deputati dichiarando sospeso il procedimento.
     Ciò premesso, va preliminarmente asserito che il Nespoli,
  all'epoca dei fatti deputato al Parlamento, scriveva
  l'articolo censurato su un settimanale di cultura politica ed
  attualità nell'attività politica  extra moenia  e
  nell'ambito di un rapporto diretto con gli elettori e
  chiaramente inerente all'espletamento del suo mandato.
     Giova evidenziare, poi, che l'articolo era ispirato ad una
  ricognizione critica dei mutamenti degli assetti politici in
  alcuni comuni campani ed alla censura morale di alcuni
  personaggi della politica che avevano trovato sostegno in
  alcuni  leaders  politici come De Lorenzo e Pomicino,
  incappati in note vicende giudiziarie per fatti suscettibili
  di valutazione penale.
     E proprio su questi fatti l'articolista richiamava
  l'attenzione ed il giudizio critico degli elettori in funzione
  delle ulteriori competizioni elettorali.
     E' questo, dunque, il contesto in cui vanno inserite le
  dichiarazioni del Nespoli, espresse sicuramente nell'esercizio
  di critica politica, spettante al parlamentare e riconducibile
  alla sua attività ed anche ai suoi poteri e doveri di
  denuncia.
     Ritiene, pertanto, la Giunta che la questione sollevata
  dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
  Napoli nei confronti dell'onorevole Nespoli riguarda fatti
  coperti dall'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione.
                                  Carmelo CARRARA,  Relatore.
 
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