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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0056
DOC IV ter n. 56 Legisl. XIII
26-11-96 [ DOC13-4TER-56 DO C134TER0056 13DOC4TER 00056 DOC13-4TER-56A 13DOC4TER 00056 A 000300022 DOC4TER 00056 000004T005600000101000317SI1 3 000101000247SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale in
  relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
                     mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
                      10^ SEZIONE PENALE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 26 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
                      10^ SEZIONE PENALE
  N. 9608/95 R.G. notizie di reato.
  N. 5851/96 R.G. Tribunale.
      Il tribunale di Roma, Sezione 10^ penale composto da:
        D'Andria Mario Lucio,  Presidente;
        Capozza Vincenzo,  Giudice;
        Fiordalisi Albina,  Giudice;
      alla pubblica udienza dell'11 novembre 1996 ha
  pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
  seguente
                          ORDINANZA
        nel procedimento instaurato nei confronti di Sgarbi
  Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, imputato del reato
  previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale in
  relazione alla legge 8 febbraio 1948 per aver, con
  dichiarazioni rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AG, che
  ne effettuavano il lancio in data 27 aprile 1994, offeso,
  anche con l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione
  di Caselli Giancarlo, procuratore della Repubblica presso il
  tribunale di Palermo, affermando, in relazione a procedimento
  penale nei confronti di Andreotti Giulio indagato da quella
  Procura della Repubblica, di aver dato mandato ai suoi legali
  di denunciare il magistrato, capo della Procura della
  Repubblica di Palermo; che "  il processo Andreotti è un
  processo politico  " ed ancora che avrebbe denunciato Caselli
  per "  truffa aggravata e abuso d'ufficio per aver utilizzato
  il proprio ruolo per un'azione politica  ".
      In Roma, nella data indicata.
      Rilevato che la difesa dell'imputato ha chiesto, in via
  principale, l'applicazione dell'articolo 129 del codice di
  procedura penale, sul presupposto che sussistano nel caso di
  specie le condizioni richieste dall'articolo 68 della
  Costituzione, poiché le dichiarazioni indicate nel capo
  d'imputazione sarebbero qualificabili come opinioni espresse
  da Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di
  parlamentare;
        ritenuto che tale richiesta non può essere accolta,
  poiché allo stato non risulta provato che quelle dichiarazioni
  siano state rese nell'ambito di attività divulgative connesse
  all'esercizio delle suddette funzioni;
 
                              Pag.3
 
        ritenuto, peraltro, che ai sensi dell'articolo 2, comma
  4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 55 deve disporsi la
  trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per
  le determinazioni di sua competenza, precisando che, sotto il
  vigore della vecchia normativa, era già stata data notizia del
  presente procedimento alla Camera dei deputati, che con nota
  del 20 febbraio 1996 aveva comunicato che avrebbe provveduto
  all'assegnazione alla Commissione competente per l'esame della
  riconducibilità o meno alle previsioni dell'articolo 68 delle
  opinioni espresse dallo Sgarbi.
                      PER QUESTI MOTIVI
        dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera
  dei deputati per le determinazioni di sua competenza, ai sensi
  dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
  n. 55.
      Roma, 11 novembre 1996.
                        Il Presidente
                  Dott. D'Andria Mario Lucio
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                 (Relatore:  SCHIETROMA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale in
                     relazione alla legge
  8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
                           stampa)
     TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, 10^ SEZIONE PENALE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 26 novembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 27 luglio 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  trasmessa dal Tribunale di Roma, 10^ sez. pen., in
  applicazione del decreto-legge n. 555 del 23 ottobre 1996,
  recante disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo
  68, primo comma, della Costituzione, e mantenuto comunque
  all'ordine del giorno della Camera anche dopo la decadenza di
  tale decreto-legge conformemente alla prassi adottata dalla
  Camera in tale materia, in ossequio a numerose sentenze della
  Corte Costituzionale.  La richiesta è formulata in relazione ad
  un procedimento penale concernente il deputato Vittorio
  Sgarbi, imputato del reato di cui all'articolo 595 del codice
  penale in relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47
  (diffamazione col mezzo della stampa).
     I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese dal deputato
  Sgarbi alle agenzie giornalistiche ANSA ed AGI, che ne
  effettuavano il lancio in data 27 aprile 1994, attraverso le
  quali egli avrebbe, secondo il capo di imputazione,
  asseritamente offeso, anche con l'attribuzione di fatto
  determinato, la reputazione di Giancarlo Caselli, Procuratore
  della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.  In
  particolare l'onorevole Sgarbi avrebbe affermato, in relazione
  al procedimento penale nei confronti del senatore Giulio
  Andreotti, indagato, com'è noto, da quella Procura della
  Repubblica, di aver dato mandato ai suoi legali di denunciare
  il dottor Caselli, in quanto "il processo Andreotti è un
  processo politico" ed ancora che lo avrebbe denunciato per
  "truffa aggravata abuso d'ufficio per aver utilizzato il
  proprio ruolo per un'azione politica".
     La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 2 luglio
  1997 procedendo anche all'audizione del deputato interessato.
  La Giunta ha avuto modo di rilevare che la questione oggetto
  delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche
  l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari.  Nel corso
  della sua audizione l'onorevole Sgarbi ha inoltre fatto
  presente che le sue affermazioni avevano un contenuto
  eminentemente politico e non erano intese a diffamare la
  persona del Procuratore della Repubblica di Palermo.  Tale è
  stata anche l'opinione della Giunta, che ha rilevato che i
  suddetti temi sono stati a lungo - e permangono tali anche al
  momento attuale - al centro del dibattito politico e
  parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni
  gruppo e anche, in definitiva, ogni singolo parlamentare ha
  legittimamente maturato le proprie opinioni.
     Per tali motivi la Giunta propone pertanto all'Assemblea
  di dichiarare insindabili le dichiarazioni rese nel caso di
  specie dall'onorevole Sgarbi.
                            Gianfranco SCHIETROMA,  Relatore.
 
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