| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale in
relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
10^ SEZIONE PENALE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 26 novembre 1996
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TRIBUNALE DI ROMA
10^ SEZIONE PENALE
N. 9608/95 R.G. notizie di reato.
N. 5851/96 R.G. Tribunale.
Il tribunale di Roma, Sezione 10^ penale composto da:
D'Andria Mario Lucio, Presidente;
Capozza Vincenzo, Giudice;
Fiordalisi Albina, Giudice;
alla pubblica udienza dell'11 novembre 1996 ha
pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
seguente
ORDINANZA
nel procedimento instaurato nei confronti di Sgarbi
Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, imputato del reato
previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale in
relazione alla legge 8 febbraio 1948 per aver, con
dichiarazioni rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AG, che
ne effettuavano il lancio in data 27 aprile 1994, offeso,
anche con l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione
di Caselli Giancarlo, procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Palermo, affermando, in relazione a procedimento
penale nei confronti di Andreotti Giulio indagato da quella
Procura della Repubblica, di aver dato mandato ai suoi legali
di denunciare il magistrato, capo della Procura della
Repubblica di Palermo; che " il processo Andreotti è un
processo politico " ed ancora che avrebbe denunciato Caselli
per " truffa aggravata e abuso d'ufficio per aver utilizzato
il proprio ruolo per un'azione politica ".
In Roma, nella data indicata.
Rilevato che la difesa dell'imputato ha chiesto, in via
principale, l'applicazione dell'articolo 129 del codice di
procedura penale, sul presupposto che sussistano nel caso di
specie le condizioni richieste dall'articolo 68 della
Costituzione, poiché le dichiarazioni indicate nel capo
d'imputazione sarebbero qualificabili come opinioni espresse
da Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di
parlamentare;
ritenuto che tale richiesta non può essere accolta,
poiché allo stato non risulta provato che quelle dichiarazioni
siano state rese nell'ambito di attività divulgative connesse
all'esercizio delle suddette funzioni;
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ritenuto, peraltro, che ai sensi dell'articolo 2, comma
4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 55 deve disporsi la
trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per
le determinazioni di sua competenza, precisando che, sotto il
vigore della vecchia normativa, era già stata data notizia del
presente procedimento alla Camera dei deputati, che con nota
del 20 febbraio 1996 aveva comunicato che avrebbe provveduto
all'assegnazione alla Commissione competente per l'esame della
riconducibilità o meno alle previsioni dell'articolo 68 delle
opinioni espresse dallo Sgarbi.
PER QUESTI MOTIVI
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera
dei deputati per le determinazioni di sua competenza, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 55.
Roma, 11 novembre 1996.
Il Presidente
Dott. D'Andria Mario Lucio
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: SCHIETROMA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale in
relazione alla legge
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, 10^ SEZIONE PENALE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 26 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 27 luglio 1998
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
trasmessa dal Tribunale di Roma, 10^ sez. pen., in
applicazione del decreto-legge n. 555 del 23 ottobre 1996,
recante disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, e mantenuto comunque
all'ordine del giorno della Camera anche dopo la decadenza di
tale decreto-legge conformemente alla prassi adottata dalla
Camera in tale materia, in ossequio a numerose sentenze della
Corte Costituzionale. La richiesta è formulata in relazione ad
un procedimento penale concernente il deputato Vittorio
Sgarbi, imputato del reato di cui all'articolo 595 del codice
penale in relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa).
I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese dal deputato
Sgarbi alle agenzie giornalistiche ANSA ed AGI, che ne
effettuavano il lancio in data 27 aprile 1994, attraverso le
quali egli avrebbe, secondo il capo di imputazione,
asseritamente offeso, anche con l'attribuzione di fatto
determinato, la reputazione di Giancarlo Caselli, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. In
particolare l'onorevole Sgarbi avrebbe affermato, in relazione
al procedimento penale nei confronti del senatore Giulio
Andreotti, indagato, com'è noto, da quella Procura della
Repubblica, di aver dato mandato ai suoi legali di denunciare
il dottor Caselli, in quanto "il processo Andreotti è un
processo politico" ed ancora che lo avrebbe denunciato per
"truffa aggravata abuso d'ufficio per aver utilizzato il
proprio ruolo per un'azione politica".
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 2 luglio
1997 procedendo anche all'audizione del deputato interessato.
La Giunta ha avuto modo di rilevare che la questione oggetto
delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche
l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari. Nel corso
della sua audizione l'onorevole Sgarbi ha inoltre fatto
presente che le sue affermazioni avevano un contenuto
eminentemente politico e non erano intese a diffamare la
persona del Procuratore della Repubblica di Palermo. Tale è
stata anche l'opinione della Giunta, che ha rilevato che i
suddetti temi sono stati a lungo - e permangono tali anche al
momento attuale - al centro del dibattito politico e
parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni
gruppo e anche, in definitiva, ogni singolo parlamentare ha
legittimamente maturato le proprie opinioni.
Per tali motivi la Giunta propone pertanto all'Assemblea
di dichiarare insindabili le dichiarazioni rese nel caso di
specie dall'onorevole Sgarbi.
Gianfranco SCHIETROMA, Relatore.
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