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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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83
DOC4T-0061
DOC IV ter n. 61 Legisl. XIII
17-12-96 [ DOC13-4TER-61 DO C134TER0061 13DOC4TER 00061 DOC13-4TER-61A 13DOC4TER 00061 A 000500022 DOC4TER 00061 000004T006100000101000505SI1 5 000101000264SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           GASPARRI
  per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo,
  terzo e quarto comma, del codice penale e 13 della legge 8
  febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa,
                       pluriaggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 17 dicembre 1996
 
                              Pag.2
 
                   TRIBUNALE PENALE DI ROMA
             Sezione giudice indagini preliminari
      Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale
  penale di Roma, dott. Vincenzo Ruotolo:
        letti gli atti del procedimento penale n. 873/96 GIP a
  carico di Gasparri Maurizio, nato Roma l'8 luglio 1956,
  residente a Roma, via Gradoli n. 71, imputato come da rubrica
  e per maggiori dettagli come da foglio allegato (articoli 595,
  primo, secondo, terzo e quarto comma del codice penale e 13
  della legge n. 47 del 1948);
        rilevato che il procuratore della Repubblica presso il
  tribunale di Firenze, con sua nota datata 2 novembre 1995,
  s.n., ebbe a trasmettere la querela per cui è processo sporta
  da Battaglino Franco, procuratore della Repubblica presso il
  tribunale di Rimini, contro Gasparri Maurizio, onorevole
  presso la Camera dei deputati, sostanzialmente per una
  asserita "  vergognosa gestione della giustizia a Rimini  ",
  ma anche per altri episodi lesivi dell'onore e della
  reputazione di esso querelante, dottor Franco Battaglino;
        che il pubblico ministero presso il tribunale di Roma,
  con sua richiesta datata 11 dicembre 1995-20 gennaio 1996,
  ebbe a richiedere il rinvio a giudizio di esso onorevole
  Gasparri;
        che, nel corso dell'udienza preliminare del 4 giugno
  1996, il pubblico ministero, tenendo presente la normativa di
  cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, ebbe a richiedere
  - a modifica della sua precedente richiesta - la trasmissione
  di copia degli atti alla Camera dei deputati, con conseguente
  sospensione del procedimento penale per la durata di giorni 90
  (novanta);
        che questo giudice, aderendo all'opinione espressa dal
  pubblico ministero (atteso soprattutto il disposto
  dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 10 maggio 1996, n.
  253) ebbe a disporre che, a cura dell'ufficio di cancelleria,
  fosse rimessa copia degli atti alla Camera dei deputati, con
  conseguente sospensione del procedimento penale per la durata
  di giorni 90 (novanta);
        che il signor Presidente della Camera dei deputati,
  nella persona dell'onorevole Violante, ebbe a restituire gli
  atti inviatigli, risultando l'ordinanza carente, in termini di
  enunciazione dei fatti e delle norme di legge che si
  assumevano violate, come prescritto dall'articolo 4 del
  predetto decreto-legge n. 253 (prot. n. 96062700108/PI, datata
  27 giugno 1996);
        che questo giudice, in data 9 luglio 1996, fissava
  udienza in camera di consiglio per integrare, nei sensi
  richiesti, l'ordinanza emessa nel corso dell'udienza
  preliminare del 4 giugno 1996;
 
                              Pag.3
 
        che, nell'udienza del 7 novembre 1996, veniva
  sommariamente fatta la cronistoria degli accadimenti;
        che, al termine dell'udienza camerale, il giudice si
  riservava di emettere l'ordinanza richiesta dall'onorevole
  Violante entro il termine di giorni 30 (trenta) (e cioè entro
  il 7 dicembre 1996);
        che, puntualmente, questo giudice, al termine del
  periodo di giorni 30 (trenta), intende sciogliere come in
  effetti scioglie la riserva;
                       PER TALI MOTIVI
        visti gli articoli 127 e seguenti del codice di
  procedura penale;
        sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del
  7 novembre 1996;
                            EMETTE
        la presente ordinanza demandando all'ufficio di
  cancelleria gli adempimenti di specifica competenza e
  segnatamente per le notifiche e le comunicazioni a tutti i
  protagonisti della vicenda processuale.
      Fanno parte integrante della presente ordinanza i
  seguenti fogli:
        numeri 11, 12 e 13;
        copia del verbale dell'udienza preliminare del 4 giugno
  l996 (vedi allegato 1);
        copia della lettera inviata dall'onorevole Violante al
  sottoscritto giudice (*);
        copia del verbale di udienza in camera di consiglio
  datata 7 novembre 1996.
      Nel contempo, il giudice
                           DISPONE
      1. che tutti gli atti processuali contenuti nel fascicolo
  n. 873/96 GIP siano trasmessi in copia conforme all'originale
  alla Camera dei deputati;
     2. che il presente procedimento penale rimanga sospeso per
  la durata di giorni 90 (novanta) a far data dalla ricezione
  degli atti da parte della Camera dei deputati
      Roma, 7 dicembre 1996.
                          Il Giudice
                 per le indagini preliminari
                    Dott. Vincenzo Ruotolo
      (*) Il Presidente della Camera ha chiesto di integrare la
  precedente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del
  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 che prescrive che con
  l'ordinanza di applicabilità dell'articolo 68, primo comma,
  della Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per
  il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si
  assumono violate e gli elementi su cui si fonda il
  provvedimento.
 
                              Pag.4
 
                                                Allegato n. 1.
                   PROCURA DELLA REPUBBLICA
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
                Richiesta di rinvio a giudizio
      nei confronti di Gasparri Maurizio  (omissis): 
        per il reato previsto e punito dagli articoli 595,
  primo, secondo, terzo e quarto comma del codice penale e 13
  della legge n. 47 del 1948 perché, attraverso l'agenzia ANSA,
  trasmetteva un comunicato, intitolato "Giustizia: incontro
  Gasparri-Ispettori Ministero su Rimini" nel quale
  affermava:
      "L'incontro Gasparri-Ispettori su Rimini".
      "Si è trattato di una importante occasione per fare il
  punto sulla vergognosa gestione della giustizia a Rimini".
      "Ce n'è abbastanza per fare piazza pulita al tribunale e
  alla procura.
      Appare evidente, a mio avviso, l'esistenza di una vera e
  propria  lobby  politico-giudiziaria composta da
  autorevoli personaggi che operano a Rimini.  Si va
  dall'avvocato Zavoli ... al dottor Andreucci, dal procuratore
  della Repubblica Battaglino al magistrato Paci ...  Ho
  ricostruito ... anche le pressioni indicibili che sono state
  fatte nei confronti di Rossomandi, per il quale il Consiglio
  superiore della magistratura ha deciso il trasferimento con
  motivazioni che saranno pure esistenti, ma che potrebbero
  essere largamente inferiori a quelle che potrebbero comportare
  decisioni analoghe per altri suoi colleghi.
      In particolare ho puntato l'indice nei confronti di
  Battaglino.  Sono convinto che Battaglino abbia utilizzato in
  maniera più che discutibile la sua funzione di giudice della
  sezione civile a Rimini.
      Tutta l'attività delle esecuzioni immobiliari è
  costellata da episodi inquietanti.  Numerosi magistrati hanno
  effettuato acquisti di immobili che venivano messi in vendita
  dal tribunale.  Lo stesso Battaglino potrebbe essere
  intestatario diretto attraverso prestanome di un cospicuo
  patrimonio immobiliare.
      In particolare, con un'interrogazione, ho denunciato
  l'acquisto da parte di Battaglino di un immobile della ditta
  GECOS i cui soci, legati alla consueta  lobby
  politico-pidiessina di Rimini, sono stati indagati e
  prosciolti dallo stesso Battaglino.
      Ce n'è insomma abbastanza per invocare piazza pulita sul
  tribunale e la procura di Rimini affinché coloro che hanno
  utilizzato così male la loro funzione e che hanno perseguitato
  Vincenzo Muccioli e la comunità di S. Patrignano siano
  cacciati via nella ignominia che gli è propria".
 
                              Pag.5
 
      Con ciò offendendo la reputazione di Battaglino Franco,
  procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini,
  nonché recando offesa alla procura della Repubblica e al
  tribunale della sede predetta.
      Roma, 11 ottobre 1995.
      (Si omette la pubblicazione dei verbali di udienza).
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore: SAPONARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           GASPARRI
  per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo,
  terzo e quarto comma, del codice penale e 13 della legge 8
  febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa,
                       pluriaggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 17 dicembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 6 giugno 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce in relazione
  ad un procedimento iniziato nei confronti del deputato
  Gasparri per il reato di diffamazione col mezzo della stampa.
  Secondo l'accusa il reato sarebbe stato consumato attraverso
  una serie di espressioni diffamatorie contenute in un
  dispaccio di agenzia ANSA (11 ottobre 1995) intitolato:
  "Giustizia: incontro Gasparri-ispettori Ministero su
  Rimini",  attribuite al deputato Gasparri e ritenute lesive
  della reputazione del dottor Franco Battaglino, procuratore
  della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.  Il contenuto
  del dispaccio può leggersi integralmente nella richiesta di
  rinvio a giudizio pubblicata in allegato alla richiesta di
  deliberazione in materia di insindacabilità (doc.  IV-  ter
  n. 61).  Qui basta semplicemente riassumere che in esso si fa
  menzione di una asserita  "vergognosa gestione della
  giustizia a Rimini"  e dell'esistenza  "di una vera e
  propria lobby politico-giudiziaria composta da autorevoli
  personaggi che operano a Rimini"  tra i quali viene appunto
  menzionato il citato dottor Battaglino.
     La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 28
  maggio 1997, procedendo altresì all'audizione del deputato
  Gasparri.
     Nel corso della seduta, anche grazie alla segnalazione
  dell'interessato, si è avuto modo di constatare che la
  denuncia di asserite irregolarità di vario genere nell'ufficio
  della Procura della Repubblica di Rimini nonché quella di
  asseriti comportamenti illeciti da parte di alcuni dei
  componenti di tale ufficio, ed in particolare del dottor
  Battaglino, ha costituito l'oggetto di numerosissime
  interrogazioni parlamentari presentate dal medesimo deputato.
  In particolare sull'argomento risultano presentate, nella
  scorsa legislatura, le interrogazioni nn. 3-00708 del 19
  settembre 1995, 4-11605 del 4 luglio 1995, 4-13714 del 20
  settembre 1995, 4-16458 del 30 novembre 1995, 4-16821 del 12
  dicembre 1995, 4-16889 del 13 dicembre 1985, 4-18844 del 14
  febbraio 1996.  Anche in questa legislatura risultano
  presentate numerose interrogazioni ed in particolare quelle
  contrassegnate dai nn. 3-00005 del 22 maggio 1996, 3-00008 del
  22 maggio 1996, 3-00017 del 19 giugno 1996, 3-00339 del 16
  ottobre 1996, 3-00341 del 16 ottobre 1996, 3-00659 del 28
  gennaio 1997, 3-01041 del 29 aprile 1997, 4-00306 del 22
  maggio 1996, 4-00339 del 22 maggio 1996, 4-00360 del 29 maggio
  1996, 4-00488 del 29 maggio 1996, 4-00624 del 30 maggio 1996 e
  4-03640 del 26 settembre 1996.  Inoltre, della presentazione di
  una di tali interrogazioni è fatta menzione nella stessa
  richiesta di rinvio a giudizio.
     Tale argomento appare assolutamente sufficiente a
  configurare una strettissima connessione oggettiva, soggettiva
  e temporale tra il contenuto delle interrogazioni e quello del
  citato comunicato stampa che ha dato origine alla controversia
  penale.  Deve ritenersi pertanto che nel caso di specie ci si
  trovi dinanzi all'esercizio di funzioni parlamentari e
  precisamente ad un'attività divulgativa dell'attività
  parlamentare, che della medesima costituisce parte
  integrante.
     Ad abundantiam  vale la pena di aggiungere che nei
  confronti del magistrato in questione, a seguito di indagine
  ispettiva, è stato richiesto il trasferimento d'ufficio per
  incompatibilità ambientale.
     Tutte queste considerazioni hanno indotto la Giunta, quasi
  all'unanimità, a proporre all'Assemblea che i fatti per i
  quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse
  da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
  funzioni.
                                 Michele SAPONARA,  Relatore.
 
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