| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
GASPARRI
per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo,
terzo e quarto comma, del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa,
pluriaggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 17 dicembre 1996
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TRIBUNALE PENALE DI ROMA
Sezione giudice indagini preliminari
Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale
penale di Roma, dott. Vincenzo Ruotolo:
letti gli atti del procedimento penale n. 873/96 GIP a
carico di Gasparri Maurizio, nato Roma l'8 luglio 1956,
residente a Roma, via Gradoli n. 71, imputato come da rubrica
e per maggiori dettagli come da foglio allegato (articoli 595,
primo, secondo, terzo e quarto comma del codice penale e 13
della legge n. 47 del 1948);
rilevato che il procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Firenze, con sua nota datata 2 novembre 1995,
s.n., ebbe a trasmettere la querela per cui è processo sporta
da Battaglino Franco, procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Rimini, contro Gasparri Maurizio, onorevole
presso la Camera dei deputati, sostanzialmente per una
asserita " vergognosa gestione della giustizia a Rimini ",
ma anche per altri episodi lesivi dell'onore e della
reputazione di esso querelante, dottor Franco Battaglino;
che il pubblico ministero presso il tribunale di Roma,
con sua richiesta datata 11 dicembre 1995-20 gennaio 1996,
ebbe a richiedere il rinvio a giudizio di esso onorevole
Gasparri;
che, nel corso dell'udienza preliminare del 4 giugno
1996, il pubblico ministero, tenendo presente la normativa di
cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, ebbe a richiedere
- a modifica della sua precedente richiesta - la trasmissione
di copia degli atti alla Camera dei deputati, con conseguente
sospensione del procedimento penale per la durata di giorni 90
(novanta);
che questo giudice, aderendo all'opinione espressa dal
pubblico ministero (atteso soprattutto il disposto
dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 10 maggio 1996, n.
253) ebbe a disporre che, a cura dell'ufficio di cancelleria,
fosse rimessa copia degli atti alla Camera dei deputati, con
conseguente sospensione del procedimento penale per la durata
di giorni 90 (novanta);
che il signor Presidente della Camera dei deputati,
nella persona dell'onorevole Violante, ebbe a restituire gli
atti inviatigli, risultando l'ordinanza carente, in termini di
enunciazione dei fatti e delle norme di legge che si
assumevano violate, come prescritto dall'articolo 4 del
predetto decreto-legge n. 253 (prot. n. 96062700108/PI, datata
27 giugno 1996);
che questo giudice, in data 9 luglio 1996, fissava
udienza in camera di consiglio per integrare, nei sensi
richiesti, l'ordinanza emessa nel corso dell'udienza
preliminare del 4 giugno 1996;
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che, nell'udienza del 7 novembre 1996, veniva
sommariamente fatta la cronistoria degli accadimenti;
che, al termine dell'udienza camerale, il giudice si
riservava di emettere l'ordinanza richiesta dall'onorevole
Violante entro il termine di giorni 30 (trenta) (e cioè entro
il 7 dicembre 1996);
che, puntualmente, questo giudice, al termine del
periodo di giorni 30 (trenta), intende sciogliere come in
effetti scioglie la riserva;
PER TALI MOTIVI
visti gli articoli 127 e seguenti del codice di
procedura penale;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del
7 novembre 1996;
EMETTE
la presente ordinanza demandando all'ufficio di
cancelleria gli adempimenti di specifica competenza e
segnatamente per le notifiche e le comunicazioni a tutti i
protagonisti della vicenda processuale.
Fanno parte integrante della presente ordinanza i
seguenti fogli:
numeri 11, 12 e 13;
copia del verbale dell'udienza preliminare del 4 giugno
l996 (vedi allegato 1);
copia della lettera inviata dall'onorevole Violante al
sottoscritto giudice (*);
copia del verbale di udienza in camera di consiglio
datata 7 novembre 1996.
Nel contempo, il giudice
DISPONE
1. che tutti gli atti processuali contenuti nel fascicolo
n. 873/96 GIP siano trasmessi in copia conforme all'originale
alla Camera dei deputati;
2. che il presente procedimento penale rimanga sospeso per
la durata di giorni 90 (novanta) a far data dalla ricezione
degli atti da parte della Camera dei deputati
Roma, 7 dicembre 1996.
Il Giudice
per le indagini preliminari
Dott. Vincenzo Ruotolo
(*) Il Presidente della Camera ha chiesto di integrare la
precedente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 che prescrive che con
l'ordinanza di applicabilità dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per
il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si
assumono violate e gli elementi su cui si fonda il
provvedimento.
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Allegato n. 1.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
Richiesta di rinvio a giudizio
nei confronti di Gasparri Maurizio (omissis):
per il reato previsto e punito dagli articoli 595,
primo, secondo, terzo e quarto comma del codice penale e 13
della legge n. 47 del 1948 perché, attraverso l'agenzia ANSA,
trasmetteva un comunicato, intitolato "Giustizia: incontro
Gasparri-Ispettori Ministero su Rimini" nel quale
affermava:
"L'incontro Gasparri-Ispettori su Rimini".
"Si è trattato di una importante occasione per fare il
punto sulla vergognosa gestione della giustizia a Rimini".
"Ce n'è abbastanza per fare piazza pulita al tribunale e
alla procura.
Appare evidente, a mio avviso, l'esistenza di una vera e
propria lobby politico-giudiziaria composta da
autorevoli personaggi che operano a Rimini. Si va
dall'avvocato Zavoli ... al dottor Andreucci, dal procuratore
della Repubblica Battaglino al magistrato Paci ... Ho
ricostruito ... anche le pressioni indicibili che sono state
fatte nei confronti di Rossomandi, per il quale il Consiglio
superiore della magistratura ha deciso il trasferimento con
motivazioni che saranno pure esistenti, ma che potrebbero
essere largamente inferiori a quelle che potrebbero comportare
decisioni analoghe per altri suoi colleghi.
In particolare ho puntato l'indice nei confronti di
Battaglino. Sono convinto che Battaglino abbia utilizzato in
maniera più che discutibile la sua funzione di giudice della
sezione civile a Rimini.
Tutta l'attività delle esecuzioni immobiliari è
costellata da episodi inquietanti. Numerosi magistrati hanno
effettuato acquisti di immobili che venivano messi in vendita
dal tribunale. Lo stesso Battaglino potrebbe essere
intestatario diretto attraverso prestanome di un cospicuo
patrimonio immobiliare.
In particolare, con un'interrogazione, ho denunciato
l'acquisto da parte di Battaglino di un immobile della ditta
GECOS i cui soci, legati alla consueta lobby
politico-pidiessina di Rimini, sono stati indagati e
prosciolti dallo stesso Battaglino.
Ce n'è insomma abbastanza per invocare piazza pulita sul
tribunale e la procura di Rimini affinché coloro che hanno
utilizzato così male la loro funzione e che hanno perseguitato
Vincenzo Muccioli e la comunità di S. Patrignano siano
cacciati via nella ignominia che gli è propria".
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Con ciò offendendo la reputazione di Battaglino Franco,
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini,
nonché recando offesa alla procura della Repubblica e al
tribunale della sede predetta.
Roma, 11 ottobre 1995.
(Si omette la pubblicazione dei verbali di udienza).
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: SAPONARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
GASPARRI
per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo,
terzo e quarto comma, del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa,
pluriaggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 17 dicembre 1996
Presentata alla Presidenza il 6 giugno 1997
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce in relazione
ad un procedimento iniziato nei confronti del deputato
Gasparri per il reato di diffamazione col mezzo della stampa.
Secondo l'accusa il reato sarebbe stato consumato attraverso
una serie di espressioni diffamatorie contenute in un
dispaccio di agenzia ANSA (11 ottobre 1995) intitolato:
"Giustizia: incontro Gasparri-ispettori Ministero su
Rimini", attribuite al deputato Gasparri e ritenute lesive
della reputazione del dottor Franco Battaglino, procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Il contenuto
del dispaccio può leggersi integralmente nella richiesta di
rinvio a giudizio pubblicata in allegato alla richiesta di
deliberazione in materia di insindacabilità (doc. IV- ter
n. 61). Qui basta semplicemente riassumere che in esso si fa
menzione di una asserita "vergognosa gestione della
giustizia a Rimini" e dell'esistenza "di una vera e
propria lobby politico-giudiziaria composta da autorevoli
personaggi che operano a Rimini" tra i quali viene appunto
menzionato il citato dottor Battaglino.
La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 28
maggio 1997, procedendo altresì all'audizione del deputato
Gasparri.
Nel corso della seduta, anche grazie alla segnalazione
dell'interessato, si è avuto modo di constatare che la
denuncia di asserite irregolarità di vario genere nell'ufficio
della Procura della Repubblica di Rimini nonché quella di
asseriti comportamenti illeciti da parte di alcuni dei
componenti di tale ufficio, ed in particolare del dottor
Battaglino, ha costituito l'oggetto di numerosissime
interrogazioni parlamentari presentate dal medesimo deputato.
In particolare sull'argomento risultano presentate, nella
scorsa legislatura, le interrogazioni nn. 3-00708 del 19
settembre 1995, 4-11605 del 4 luglio 1995, 4-13714 del 20
settembre 1995, 4-16458 del 30 novembre 1995, 4-16821 del 12
dicembre 1995, 4-16889 del 13 dicembre 1985, 4-18844 del 14
febbraio 1996. Anche in questa legislatura risultano
presentate numerose interrogazioni ed in particolare quelle
contrassegnate dai nn. 3-00005 del 22 maggio 1996, 3-00008 del
22 maggio 1996, 3-00017 del 19 giugno 1996, 3-00339 del 16
ottobre 1996, 3-00341 del 16 ottobre 1996, 3-00659 del 28
gennaio 1997, 3-01041 del 29 aprile 1997, 4-00306 del 22
maggio 1996, 4-00339 del 22 maggio 1996, 4-00360 del 29 maggio
1996, 4-00488 del 29 maggio 1996, 4-00624 del 30 maggio 1996 e
4-03640 del 26 settembre 1996. Inoltre, della presentazione di
una di tali interrogazioni è fatta menzione nella stessa
richiesta di rinvio a giudizio.
Tale argomento appare assolutamente sufficiente a
configurare una strettissima connessione oggettiva, soggettiva
e temporale tra il contenuto delle interrogazioni e quello del
citato comunicato stampa che ha dato origine alla controversia
penale. Deve ritenersi pertanto che nel caso di specie ci si
trovi dinanzi all'esercizio di funzioni parlamentari e
precisamente ad un'attività divulgativa dell'attività
parlamentare, che della medesima costituisce parte
integrante.
Ad abundantiam vale la pena di aggiungere che nei
confronti del magistrato in questione, a seguito di indagine
ispettiva, è stato richiesto il trasferimento d'ufficio per
incompatibilità ambientale.
Tutte queste considerazioni hanno indotto la Giunta, quasi
all'unanimità, a proporre all'Assemblea che i fatti per i
quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni.
Michele SAPONARA, Relatore.
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