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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0062
DOC IV ter n. 62 Legisl. XIII
18-12-96 [ DOC13-4TER-62 DO C134TER0062 13DOC4TER 00062 000300002 DOC4TER 00062 000004T006200000101000330SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
                        (diffamazione)
       TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 18 dicembre 1996
 
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                      PRETURA DI MILANO
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
  N. 51163/96 R.G. P.M.
  N. 21687/96 R.G. G.I.P.
      Il giudice, letti gli atti del procedimento a carico di
  Bossi Umberto, per il reato di cui all'articolo 595 del codice
  penale, ed esaminata la richiesta formulata in data 12
  novembre 1996 (e reiterata il 9 dicembre 1996), con cui il
  pubblico ministero chiede la trasmissione di copia degli atti
  alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2, quarto
  comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555;
        esaminata, altresì, la memoria del 18 novembre 1996,
  con la quale la difesa chiede che, nel caso di specie, sia
  ravvisata l'ipotesi di non punibilità di cui al primo comma
  dell'articolo 68 della Costituzione ed, in subordine, sia
  inviata la copia degli atti alla Camera dei deputati ed al
  Parlamento europeo, di cui pure l'onorevole Bossi è
  componente, per le valutazioni di loro competenza;
        rilevato che, nell'ambito dell'incontro pubblico
  tenutosi il 26 ottobre 1996 presso il Teatro Nuovo di Milano
  ed avente come titolo "Due economie, due monete", l'onorevole
  Bossi ha effettuato un intervento nel corso del quale ha
  pronunciato, all'indirizzo del prefetto di Milano, le frasi
  che si trovano trascritte nell'ultimo foglio allegato alla
  comunicazione di notizia di reato inviata il 30 ottobre 1996
  dalla Digos di Milano alla locale procura presso la pretura,
  alla quale ha fatto seguito l'invio dei nastri magnetici
  contenenti la registrazione dell'intero discorso
  dell'indagato;
        ritenuto che non vi siano i presupposti per
  l'archiviazione del procedimento, poiché, nel caso di specie,
  non può ravvisarsi la causa di non punibilità di cui
  all'articolo 68 della Costituzione, anche nell'accezione più
  ampia prevista dal terzo comma dell'articolo 2 del
  decreto-legge n. 555 del 1996, che estende l'applicabilità del
  primo comma dell'articolo della Carta costituzionale citato
  anche alle attività "divulgative connesse" a quelle
  parlamentari, anche se svolte fuori dal Parlamento;
        ritenuto, infatti, che la "attività divulgativa
  connessa", che esclude la punibilità ai sensi dell'articolo 68
  della Costituzione, possa essere solo quella che faccia
  riferimento e trovi il suo presupposto nell'attività
  propriamente parlamentare (presentazione di disegni di legge,
  discussione del contenuto dei medesimi, presentazione di
 
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  mozioni, interrogazioni, interpellanze, eccetera) e che, alla
  stessa, non possa essere assimilata (a meno di non voler
  svuotare di significato l'espressione usata dal legislatore),
  qualsiasi riunione, congresso o incontro pubblico, ove vengano
  trattati i temi più diversi e ove si parli, peraltro, di
  vicende particolari e concrete (come quella della modifica dei
  nomi di alcune vie comunali), che attengono esclusivamente
  all'ambito dell'amministrazione locale e che nulla hanno a che
  fare con le competenze parlamentari, cogliendo l'occasione per
  pronunciare frasi di tenore gratuitamente lesivo dell'altrui
  reputazione;
                      PER QUESTI MOTIVI
        visto l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge n.
  555 del 1996;
        visti il Procollo sui privilegi e sulle immunità delle
  Comunità europee ratificato in Italia con legge 3 maggio 1966,
  n. 437 e la circolare n. 211.1.114/90 del 19 aprile 1992 del
  Ministero di grazia e giustizia;
                           DISPONE
        l'invio di copia degli atti del procedimento al
  Presidente della Camera dei deputati in Roma per le
  determinazioni del caso ed al Ministero degli esteri in Roma
  per l'ulteriore inoltro al Parlamento europeo.
      Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
  competenza.
      Dispone, altresì, la restituzione degli atti al pubblico
  ministero.
      Milano, 13 dicembre 1996.
                          Il Giudice
                 per le indagini preliminari
                    Dott. Lorella Trovato
 
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