| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595
del codice penale
(diffamazione continuata)
TRASMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 30 dicembre 1996
Pag.2
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sezione V penale
Udienza pubblica dell'8 novembre 1996
Sentenza N. 1514
Registro Generale N. 21899/96
Composta dagli ill.mi sigg.:
dott. Antonio Alibrandi, presidente,
1) dott. Francesco Calbi, consigliere,
2) dott. Gaetano Dragotto, consigliere,
3) dott. Pasquale Perrone, consigliere,
4) dott. Nunzio Cicchetti, consigliere,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Sgarbi Vittorio nato a Ferrara l'8 maggio 1952
avverso la sentenza
Corte d'appello di Reggio Calabria del 28 marzo
1996.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. Angelo Ferraro
che ha concluso per la sospensione del giudizio ex
articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
555.
Udito, per la parte civile, l'avvocato M. Krogh.
Non è comparso il difensore.
Pag.3
OSSERVA
Avverso la sentenza in epigrafe, che confermava la
condanna dello Sgarbi - per diffamazione continuata ai danni
del dottor Agostino Cordova - inflitta dal pretore di Palmi
con sentenza in data 6 marzo 1995, proponeva ricorso
l'imputato impugnando, tra l'altro, l'ordinanza che non aveva
disposto la trasmissione degli atti alla Camera ex articolo 2,
quarto e quinto comma, del decreto-legge n. 116 del 1996.
Gli atti erano già pervenuti alla Camera nel corso del
giudizio di primo grado, anche se l'allora vigente
decreto-legge n. 7 del 1995 prevedeva la trasmissione degli
atti e la sospensione del procedimento solo quando la
questione sull'applicabilità dell'articolo 68 della
Costituzione non fosse ritenuta manifestamente infondata.
Il pretore aveva negato l'applicabilità dell'articolo
indicato e non aveva sospeso il giudizio. L'invio degli atti,
tuttavia, rendeva poco chiara la valutazione di manifesta
infondatezza della questione.
La corte di merito, vigente il decreto-legge 12 marzo
1996, n. 116 (in cui non compare più la possibilità di
ritenere la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata
dalla parte), senza trasmettere gli atti, riteneva già decorso
il termine di sospensione a partire dal precedente invio in
prime cure. Faceva, poi, rilevare l'esistenza in atti di una
comunicazione proveniente dalla Camera in cui si parla di
sindacabilità del comportamento contestato all'imputato.
La mancanza di regolare trasmissione e correlativa
sospensione, in nessuno dei precedenti gradi di giudizio,
unita alla considerazione che dagli atti risultano due missive
a contenuto contrastante in ordine alla sindacabilità (la nota
cui fa riferimento la sentenza impugnata era stata preceduta
da altra - proveniente dal Presidente della Camera -
attestante il giudizio di insindacabilità espresso dalla
Giunta) per altro attinenti alla sola proposta della Giunta
non alla deliberazione dell'assemblea parlamentare, impongono
- in una materia attinente alla giurisdizione - la puntuale
applicazione della norma.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 attualmente vigente, va
ordinata la trasmissione degli atti e la sospensione del
procedimento.
PER TALI MOTIVI
Sospende il procedimento.
Dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei
deputati ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 1996.
Il Presidente
Dott. Antonio Alibrandi
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: CEREMIGNA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del
codice penale
(diffamazione continuata)
TRASMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 30 dicembre 1996
Presentata alla Presidenza il 20 maggio 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - La presente relazione - redatta
sostanzialmente al solo fine di adempiere ad una prescrizione
formale - si riferisce a fatti (e ad un conseguente
procedimento penale) su cui la Giunta ha già avuto modo di
formulare una proposta per l'Assemblea (cfr. doc.
IV- quater n. 1). Si tratta, infatti, di un procedimento
penale nei confronti del deputato Sgarbi per il reato di
diffamazione in danno del dottor Agostino Cordova, già
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palmi e
attualmente procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Napoli.
Vale la pena di riepilogare brevemente soltanto i passaggi
formali dei procedimenti giudiziario e parlamentare,
rinviando, viceversa, circa il merito dei fatti, a quanto già
esposto nel citato doc. IV- quater, n. 1.
La Camera è stata investita per la prima volta della
questione nella scorsa legislatura, quando il procedimento si
trovava in primo grado, presso la pretura circondariale di
Palmi.
In tale legislatura non si è tuttavia pervenuti ad una
decisione e gli atti sono stati mantenuti all'ordine del
giorno della presente legislatura, nella quale la Giunta, con
la già citata relazione, ha ritenuto di formulare una proposta
nel senso della sindacabilità. L'Assemblea non ha, finora,
esaminato tale documento.
Nel frattempo, il procedimento giudiziario è proseguito
indipendentemente dalla decisione parlamentare, pervenendosi
ad una sentenza di condanna tanto in primo grado quanto in
appello.
Giunti in Cassazione, poiché la disciplina legislativa
allora vigente consentiva di riproporre l'eccezione relativa
all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la difesa
del deputato Sgarbi ha ritenuto di sollevarla nuovamente e ciò
ha condotto ad un nuovo invio degli atti alla Camera.
La presente relazione si riferisce appunto a tale secondo
invio degli atti.
Avendo tuttavia la Giunta, in data 10 luglio 1996, già
formulato la sua proposta nel senso della sindacabilità in
relazione ai medesimi fatti, sia pure con riferimento ad atti
inviati in una fase processuale precedente, nella seduta del
15 gennaio 1997 ci si è limitati a constatare l'identità dei
fatti e a ritenere conseguentemente assorbita dalla precedente
decisione quella relativa al procedimento in questione. Ogni
decisione in senso diverso avrebbe costituito un bis in
idem rispetto ad una deliberazione già assunta.
E' infatti opinione assolutamente costante e non
contestata che la decisione della Camera ai fini
dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, verte sui fatti oggetto del procedimento,
indipendentemente dalla fase processuale o dalla
qualificazione giuridica che ad essi è attribuita.
Enzo CEREMIGNA, Relatore.
| |