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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0065
DOC IV ter n. 65 Legisl. XIII
30-12-96 [ DOC13-4TER-65 DO C134TER0065 13DOC4TER 00065 DOC13-4TER-65A 13DOC4TER 00065 A 000300022 DOC4TER 00065 000004T006500000101000348SI1 3 000101000251SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595
                      del codice penale
                  (diffamazione continuata)
             TRASMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 30 dicembre 1996
 
                              Pag.2
 
                     REPUBBLICA ITALIANA
                 in nome del popolo italiano
                LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                       sezione V penale
  Udienza pubblica dell'8 novembre 1996
  Sentenza N. 1514
  Registro Generale N. 21899/96
      Composta dagli ill.mi sigg.:
        dott. Antonio Alibrandi,  presidente,
          1) dott. Francesco Calbi,  consigliere,
          2) dott. Gaetano Dragotto,  consigliere,
          3) dott. Pasquale Perrone,  consigliere,
          4) dott. Nunzio Cicchetti,  consigliere,
  ha pronunciato la seguente
                          ORDINANZA
  sul ricorso proposto da
        Sgarbi Vittorio nato a Ferrara l'8 maggio 1952
  avverso la sentenza
        Corte d'appello di Reggio Calabria del 28 marzo
  1996.
      Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
      udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
  consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
      Udito il pubblico ministero in persona del sostituto
  procuratore generale dott. Angelo Ferraro
        che ha concluso per la sospensione del giudizio ex
  articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
  555.
      Udito, per la parte civile, l'avvocato M. Krogh.
      Non è comparso il difensore.
 
                              Pag.3
 
                           OSSERVA
      Avverso la sentenza in epigrafe, che confermava la
  condanna dello Sgarbi - per diffamazione continuata ai danni
  del dottor Agostino Cordova - inflitta dal pretore di Palmi
  con sentenza in data 6 marzo 1995, proponeva ricorso
  l'imputato impugnando, tra l'altro, l'ordinanza che non aveva
  disposto la trasmissione degli atti alla Camera ex articolo 2,
  quarto e quinto comma, del decreto-legge n. 116 del 1996.
      Gli atti erano già pervenuti alla Camera nel corso del
  giudizio di primo grado, anche se l'allora vigente
  decreto-legge n. 7 del 1995 prevedeva la trasmissione degli
  atti e la sospensione del procedimento solo quando la
  questione sull'applicabilità dell'articolo 68 della
  Costituzione non fosse ritenuta manifestamente infondata.
      Il pretore aveva negato l'applicabilità dell'articolo
  indicato e non aveva sospeso il giudizio.  L'invio degli atti,
  tuttavia, rendeva poco chiara la valutazione di manifesta
  infondatezza della questione.
      La corte di merito, vigente il decreto-legge 12 marzo
  1996, n. 116 (in cui non compare più la possibilità di
  ritenere la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata
  dalla parte), senza trasmettere gli atti, riteneva già decorso
  il termine di sospensione a partire dal precedente invio in
  prime cure.  Faceva, poi, rilevare l'esistenza in atti di una
  comunicazione proveniente dalla Camera in cui si parla di
  sindacabilità del comportamento contestato all'imputato.
      La mancanza di regolare trasmissione e correlativa
  sospensione, in nessuno dei precedenti gradi di giudizio,
  unita alla considerazione che dagli atti risultano due missive
  a contenuto contrastante in ordine alla sindacabilità (la nota
  cui fa riferimento la sentenza impugnata era stata preceduta
  da altra - proveniente dal Presidente della Camera -
  attestante il giudizio di insindacabilità espresso dalla
  Giunta) per altro attinenti alla sola proposta della Giunta
  non alla deliberazione dell'assemblea parlamentare, impongono
  - in una materia attinente alla giurisdizione - la puntuale
  applicazione della norma.
      Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del
  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 attualmente vigente, va
  ordinata la trasmissione degli atti e la sospensione del
  procedimento.
                       PER TALI MOTIVI
      Sospende il procedimento.
      Dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei
  deputati ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del
  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.
      Così deciso in Roma in data 8 novembre 1996.
                        Il Presidente
                   Dott. Antonio Alibrandi
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                 (Relatore:  CEREMIGNA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del
                        codice penale
                  (diffamazione continuata)
             TRASMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 30 dicembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 20 maggio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La presente relazione - redatta
  sostanzialmente al solo fine di adempiere ad una prescrizione
  formale - si riferisce a fatti (e ad un conseguente
  procedimento penale) su cui la Giunta ha già avuto modo di
  formulare una proposta per l'Assemblea (cfr. doc.
  IV-  quater  n. 1).  Si tratta, infatti, di un procedimento
  penale nei confronti del deputato Sgarbi per il reato di
  diffamazione in danno del dottor Agostino Cordova, già
  procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palmi e
  attualmente procuratore della Repubblica presso il tribunale
  di Napoli.
     Vale la pena di riepilogare brevemente soltanto i passaggi
  formali dei procedimenti giudiziario e parlamentare,
  rinviando, viceversa, circa il merito dei fatti, a quanto già
  esposto nel citato doc. IV-  quater,  n. 1.
     La Camera è stata investita per la prima volta della
  questione nella scorsa legislatura, quando il procedimento si
  trovava in primo grado, presso la pretura circondariale di
  Palmi.
     In tale legislatura non si è tuttavia pervenuti ad una
  decisione e gli atti sono stati mantenuti all'ordine del
  giorno della presente legislatura, nella quale la Giunta, con
  la già citata relazione, ha ritenuto di formulare una proposta
  nel senso della sindacabilità.  L'Assemblea non ha, finora,
  esaminato tale documento.
     Nel frattempo, il procedimento giudiziario è proseguito
  indipendentemente dalla decisione parlamentare, pervenendosi
  ad una sentenza di condanna tanto in primo grado quanto in
  appello.
     Giunti in Cassazione, poiché la disciplina legislativa
  allora vigente consentiva di riproporre l'eccezione relativa
  all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la difesa
  del deputato Sgarbi ha ritenuto di sollevarla nuovamente e ciò
  ha condotto ad un nuovo invio degli atti alla Camera.
     La presente relazione si riferisce appunto a tale secondo
  invio degli atti.
     Avendo tuttavia la Giunta, in data 10 luglio 1996, già
  formulato la sua proposta nel senso della sindacabilità in
  relazione ai medesimi fatti, sia pure con riferimento ad atti
  inviati in una fase processuale precedente, nella seduta del
  15 gennaio 1997 ci si è limitati a constatare l'identità dei
  fatti e a ritenere conseguentemente assorbita dalla precedente
  decisione quella relativa al procedimento in questione.  Ogni
  decisione in senso diverso avrebbe costituito un  bis in
  idem  rispetto ad una deliberazione già assunta.
     E' infatti opinione assolutamente costante e non
  contestata che la decisione della Camera ai fini
  dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, verte sui fatti oggetto del procedimento,
  indipendentemente dalla fase processuale o dalla
  qualificazione giuridica che ad essi è attribuita.
                                 Enzo CEREMIGNA,  Relatore. 
 
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