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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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88
DOC4T-0066
DOC IV ter n. 66 Legisl. XIII
09-01-97 [ DOC13-4TER-66 DO C134TER0066 13DOC4TER 00066 DOC13-4TER-66A 13DOC4TER 00066 A 000300032 DOC4TER 00066 000004T006600000101000336SI1 3 000101000343SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del
                        codice penale
                  (diffamazione continuata)
               TRASMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE
      PRESSO LA 1^ SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 9 gennaio 1997
 
                              Pag.2
 
                    IL GIUDICE ISTRUTTORE
      Sciogliendo la riserva che precede:
      premesso che, con atto di citazione notificato il 13
  dicembre 1995, l'onorevole Roberto Maroni ha convenuto in
  giudizio innanzi a questo tribunale la S.p.A. "RTI", quale
  ente proprietario della rete televisiva "Canale Cinque",
  nonché l'onorevole Vittorio Sgarbi, quale conduttore della
  trasmissione televisiva "Sgarbi Quotidiani", chiedendone la
  condanna in solido al risarcimento dei danni morali, oltre gli
  accessori, che ha assunto di aver subito in ragione del
  carattere diffamatorio delle affermazioni rese dall'onorevole
  Sgarbi:
         a)  il giorno 23 dicembre 1994, alle ore 13,25
  circa, nel corso del programma intitolato appunto "Sgarbi
  Quotidiani", trasmesso sulla rete televisiva "Canale Cinque",
  del seguente testuale tenore: "  Maroni... è un doppio Giuda,
  come io mille volte ho detto: mi dispiace per gli amici della
  Lega che hanno pensato di trovare in lui una persona di cui
  fidarsi, basta guardarlo, è un automa, ha l'occhio che gli si
  chiude, procede come uno zombi, non riesce a pronunciare le
  parole; vi potete immaginare un Presidente del Consiglio come
  Maroni che dovrebbe tornare in terza elementare.  Una persona
  senza cultura e senza idee, strumento cieco di Bossi...
  Qualunque cosa faccia Maroni, il giorno dopo può dire il
  contrario...  Ignorante, dico ma hai fatto le scuole?  Sei
  Ministro dell'interno?  Per chiunque di noi la firma, la parola
  data è fondamentale, per te no?  Ebbene, Maroni ha tradito
  prima se stesso poi Berlusconi, poi ha finto di tradire Bossi
  e adesso tradisce ancora quei leghisti che si sono fidati di
  lui...  ";
         b)  in occasione dell'intervista rilasciata il 7
  gennaio 1995, alle ore 18,26 circa, all'Agenzia giornalistica
  Ansa-Rete A del seguente testuale tenore "...  confermo
  quanto detto: ovvero che in condizioni normali lui (Maroni),
  Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri
  comunali nei rispettivi paesi  ";
         c)  nel corso di un'altra intervista rilasciata
  alla stessa Agenzia l'8 gennaio 1995, alle ore 15,16 circa,
  relativa all'annuncio di aver dato mandato al proprio legale
  per ottenere venti miliardi di risarcimento dal Maroni vuoi
  per sé, vuoi per "danni allo Stato" in ordine alla
  "  conduzione scellerata del Ministero, anche per quanto
  riguarda l'incredibile vicenda del decreto Biondi  " e del
  seguente ulteriore tenore: "  I venti miliardi...  (andrebbero
  devoluti)... alle centinaia di detenuti in attesa di giudizio
  che, anche per il comportamento del Ministro Maroni, hanno
  subito gravissime ingiustizie  ";
 
                              Pag.3
 
      rilevato che il convenuto onorevole Sgarbi ha eccepito,
  tra l'altro, l'inammissibilità e/o l'improponibilità del
  giudizio, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione e dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge
  12 marzo 1996, n. 116, attualmente reiterato a mezzo del
  vigente decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555;
      ritenuto che la normativa di cui al decreto-legge da
  ultimo citato sia di immediata applicazione, ovvero riguardi
  anche i giudizi introdotti, come quello di specie,
  anteriormente alla sua entrata in vigore;
      ritenuto che le predette affermazioni del medesimo
  convenuto non integrino i presupposti di cui all'articolo 2,
  terzo comma, del surriferito decreto-legge n. 555 del 1996,
  per far luogo all'immediata declaratoria di applicabilità
  dell'articolo 68 della Costituzione, nel senso che né sembrano
  ricadere sotto la previsione di cui al primo comma del cennato
  articolo 2 né sembrano potersi riferire ad "attività
  divulgative connesse";
      ritenuto, pertanto, che debba trovare applicazione il
  quarto comma del medesimo articolo 2 e che, dietro sospensione
  del procedimento, vada disposta la trasmissione di copia degli
  atti alla Camera dei deputati;
      ritenuto che la particolare brevità dei tennini di
  sospensione stessi, meglio specificati sotto il quinto comma
  del già riferito articolo 2, inducano ad escludere
  l'opportunità di procedere alla separazione delle cause, ai
  sensi del secondo comma del richiamato articolo 2 in relazione
  al disposto del secondo comma dell'articolo 103 del codice di
  procedura civile;
                      PER QUESTI MOTIVI
      dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera
  dei deputati e ordina la sospensione del procedimento.
     Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza
  alle parti costituite.
      Roma, 21 dicembre 1996.
                    Il Giudice istruttore
                     Dott. Paolo Giuliani
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                 (Relatore:  BORROMETI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 9 gennaio 1997
          Presentata alla Presidenza l'8 marzo 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  trasmessa dal Tribunale di Roma con riferimento ad un
  procedimento nel quale è stato convenuto in giudizio
  l'onorevole Sgarbi.  La citazione civile dalla quale trae
  origine il procedimento sopra citato fa riferimento a tre
  distinte dichiarazioni particolarmente critiche nei confronti
  dell'onorevole Maroni.  Queste le frasi oggetto delle
  medesime: 
       "Maroni ... è un doppio Giuda, come io mille volte ho
  detto: mi dispiace per gli amici della Lega che hanno pensato
  di trovare in lui una persona di cui fidarsi, basta guardarlo,
  è un automa, ha l'occhio che gli si chiude, procede come uno
  zombi, non riesce a pronunciare le parole; vi potete
  immaginare un Presidente del Consiglio come Maroni che
  dovrebbe tornare in terza elementare.  Una persona senza
  cultura e senza idee, strumento cieco di Bossi...  Qualunque
  cosa faccia Maroni, il giorno dopo può dire in contrario ...
  Ignorante, dico ma ha fatto le scuole?  Sei Ministro
  dell'interno?  Per chiunque di noi la firma, la parola data è
  fondamentale, per te no ?  Ebbene, Maroni ha tradito prima se
  stesso poi Berlusconi, poi ha finto di tradire Bossi e adesso
  tradisce ancora quei leghisti che si sono fidati di lui ... "
  (trasmissione Sgarbi quotidiani del 23 dicembre 1994)
       "confermo quanto detto, ovvero che in condizioni normali
  lui (Maroni), Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i
  consiglieri comunali nei loro rispettivi paesi..."
  (dichiarazione all'ANSA del 7 gennaio 1995); 
       "Ho dato mandato ai miei legali di richiedere venti
  miliardi di risarcimento (dall'onorevole Maroni) (...) per
  danni allo Stato (nonché per) la conduzione scellerata del
  Ministero anche per quanto riguarda l'incredibile vicenda del
  decreto Biondi (...) che (andrebbero devoluti) alle centinaia
  di detenuti in attesa di giudizio che, anche per il
  comportamento del Ministro Maroni, hanno subito gravissime
  ingiustizie"  (dichiarazione all'ANSA dell'8 gennaio
  1995).
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 22
  aprile 1998.
     Prima di affrontare il merito della questione va rilevato
  che il procedimento civile, come si è visto, si riferisce a
  tre distinte serie di dichiarazioni: una resa nell'ambito di
  trasmissioni televisive (del 24 dicembre 1994 ) e due ad
  agenzie di stampa (dichiarazioni rese all'ANSA del 7 e dell'8
  gennaio 1995).  Le frasi proferite nell'ambito delle
  dichiarazioni rese alle agenzie di stampa formano, almeno in
  parte, l'oggetto di un altro procedimento civile, anch'esso
  iniziato presso il Tribunale di Roma con distinta citazione
  dell'on.  Maroni (peraltro recante la stessa data),
  procedimento che è già sottoposto all'attenzione della Camera
  (Doc.  IV-  ter  n. 45). e rispetto al quale la Camera
  medesima si è già pronunciata nel senso dell'insindacabilità
  nella seduta del 2 marzo 1999.
     Vi è dunque parziale coincidenza tra i due procedimenti
  per ciò che riguarda le dichiarazioni rese all'ANSA in data 7
  e 8 gennaio 1995, in relazione alle quali la Camera si è già
  pronunciata nel senso dell'insindacabilità.
 
                              Pag.3
 
     Poiché è opinione assolutamente costante e non contestata
  che la decisione della Camera ai fini dell'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, verte sui
  fatti oggetto del procedimento, indipendentemente dalla fase
  processuale o dalla qualificazione giuridica che ad essi è
  attribuita, nel caso di specie, conformemente ai precedenti
  (Cfr., in questa legislatura il precedente del doc.
  IV-  ter  n. 65 - che si riferiva agli stessi fatti di cui
  al doc. IV-  quater  n. 1 - e quello del doc. IV-  ter
  n. 43 - che si riferiva agli stessi fatti di cui al
  doc.IV-  ter  n. 26), la Giunta si è limitata a constatare
  l'identità dei fatti e a ritenere conseguentemente
  parzialmente assorbita dalla precedente decisione quella
  relativa al procedimento in questione, almeno limitatamente
  alle suddette interviste del 7 e dell'8 gennaio 1995.  In tal
  senso dovrebbe essere anche la deliberazione dell'Assemblea,
  poiché ogni decisione in senso diverso costituirebbe un  bis
  in idem  rispetto ad una deliberazione già assunta.
     Quanto al merito della questione la Giunta ha ritenuto che
  le frasi proferite dal collega Sgarbi attengono ad una
  evidente manifestazione di critica politica, sia pure per il
  tramite di espressioni particolarmente colorite e pesanti.
  Secondo la costante giurisprudenza della Giunta tale
  circostanza costituisce un elemento sufficiente a far ritenere
  che si possa ricadere nell'ambito di applicazione
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.  Si tratta
  infatti di giudizi e di critiche di natura sostanzialmente
  politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro
  dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito
  politico-parlamentare.  Ciò sia pure in assenza di un
  collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che
  comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la
  diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli
  organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito
  politico.
     Per questi motivi la Giunta, con riferimento specifico
  alle dichiarazioni di cui si è detto sopra e fatta eccezione
  per quelle che debbono ritenersi assorbite dalla precedente
  deliberazione dell'Assemblea nel senso dell'insindacabilità
  del 2 marzo scorso, propone di riferire all'Assemblea nel
  senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento
  concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
                                Antonio BORROMETI,  Relatore.
 
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