| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 28 gennaio 1997
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IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione 1^ civile
in persona dei magistrati:
dott. Gabriella Migliaccio, presidente,
dott. Cesare de Sapia, giudice,
dott. Domenico Bonaretti, giudice rel.,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 18760/94 promossa da
dr. Andrea Padalino, con l'avvocato Salvatore Morvillo,
ATTORE
nei confronti di
onorevole Vittorio Sgarbi, con il dr. proc. Stefano
Previti e l'avvocato Paola C. Pasqua, CONVENUTO
e di
RTI - Reti televisive italiane - spa, con l'avv. Romano
Vaccarella di Roma e il dr. proc. Carlo Sala di Milano,
CONVENUTA
rilevato che l'onorevole Vittorio Sgarbi, convenuto nel
giudizio civile promosso dal dr. Andrea Padalino per il
risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle
espressioni profferite dal convenuto nel corso del programma
"Sgarbi Quotidiani" del 4 agosto 1994 trasmesso da RTI spa, ha
eccepito, tra l'altro, l'applicabilità dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione;
rilevato che l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge n.
555 del 1996 impone al giudice, che non ritenga di accogliere
la detta eccezione, di trasmettere direttamente copia degli
atti alla Camera di appartenenza;
ritenuto che, nella specie, per la natura, le modalità,
il contesto e le finalità delle espressioni denunciate la
detta eccezione non pare accoglibile e che neppure sembra
possibile ed opportuno disporre la separazione del
procedimento nei confronti di RTI;
PER QUESTI MOTIVI
disattesa ogni contraria od ulteriore istanza, dispone la
sospensione del presente procedimento e la trasmissione di
copia degli atti
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alla Camera dei deputati per la deliberazione prevista
dall'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996 in ordine
all'applicabilità, nella specie, dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione.
Milano, 12 dicembre 1996.
Il Presidente:
dott. Gabriella Migliaccio
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BERSELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 28 gennaio 1997
Presentata alla Presidenza il 27 luglio 1998
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
relativa ad un procedimento civile nei confronti del deputato
Vittorio SGARBI, trasmessa dal Tribunale di Milano in
applicazione del decreto-legge n. 555 del 1996, recante
disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione e mantenuto comunque
all'ordine del giorno della Camera anche dopo la decadenza di
quest'ultimo, costituendo la materia, secondo la costante
interpretazione della Corte Costituzionale una attribuzione
propria della Camera stessa.
I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese nel corso
della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" in onda su
Canale 5 in data 4 agosto 1994. In particolare l'onorevole
Sgarbi avrebbe affermato: " e allora mentre Di Pietro è in
ferie, mentre altri rimangono in carcere in attesa di
giudizio, la Procura di Milano è presidiata da questo
giovinetto Andrea Padalino. Guardatene bene la facci, ditemi
se uno con una faccia come questa può serenamente e avendo
tutto il peso di centinaia, decine di arresti da firmare, non
lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore lui,
giudice per le indagini preliminari, rivedere quello che ha
fatto il Pubblico Ministero. Cosa grave, che gli avvocati
sanno, e si ribellino gli avvocati perché il giudice per le
indagini preliminari non è esterno e non è indicato dall'alto
ma è scelto dai Pubblici Ministeri e, senza avere il tempo di
controllare indagini spesso malfatte, firma gli arresti. Ne
firma dieci, venti, trenta, quaranta. Giovane, talvolta non
sufficientemente maturo per poter agire ma in grado però di
stabilire il carcere per arbitrio per gli altri, senza
rispetto per le persone e senza avere il tempo di guardare le
carte. Se con una faccia come questa voi credete che la
giustizia possa essere salva siamo tranquilli. In vacanza Di
Pietro, abbiamo Padalino".
Secondo quanto risulta dall'atto di citazione nel
proferire tali parole l'onorevole Sgarbi faceva riferimento ad
una foto ingrandita del dottor Padalino, contemporaneamente
trasmessa in video, tratta dal settimanale L'Espresso
del 5 agosto 1994.
Inoltre, in data 24 agosto 1994 lo stesso onorevole
Sgarbi, in Piazza Venezia a Cortina d'Ampezzo, presentando,
dinanzi ad un folto pubblico, il libro "Onorevoli fantasmi",
nell'esporre alcune argomentazioni critiche nei confronti del
dottor Francesco Saverio Borrelli, Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, rendeva le seguenti
affermazioni: " voglio sapere cosa ha fatto per 30 anni.
Voglio saperlo. Voglio vedere punto per punto la sua vita come
si studia quella di Andreotti; perché capisco un magistrato
che ha 35 anni, uno come quello lì, con i capelli rossi pel di
carota, quello lì che è Pedalino (sic), come si chiama,
che abbia fatto poco perché dormiva, ma uno che è in
magistratura da 30 anni ... ".
La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 17
giugno 1998, procedendo, altresì, all'audizione del deputato
Sgarbi. La Giunta ha avuto modo di rilevare, anche sulla base
di quanto affermato dal collega che l'intendimento del
medesimo non era quello di diffamare la persona del magistrato
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interessato quanto piuttosto quello di sensibilizzare
l'opinione pubblica circa le possibili distorsioni
dell'attuale rito penale, nell'ambito del quale può
verificarsi la circostanza che il giudice per le indagini
preliminari può doversi trovare a decidere in poco tempo in
relazione ad indagini di particolare complessità, finendo,
spesso senza sua colpa, con l'appiattirsi sulle posizioni
della pubblica accusa e dunque non svolgendo pienamente quel
ruolo di terzietà che pure il codice di procedura penale
astrattamente gli assegna. Le riflessioni dell'onorevole
Sgarbi assumevano inoltre ulteriore pregnanza e valore con
riferimento al contesto specifico al quale erano riferite:
quello delle indagini effettuate dalla Procura di Milano sul
fenomeno di "Tangentopoli", in relazione al quale è ben nota
la costante attenzione da parte dell'opinione pubblica e da
parte del Parlamento ed è quanto mai necessario evitare
possibili distorsioni della prassi processuale rispetto alle
norme del codice di rito. E' apparso dunque evidente alla
Giunta che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi, sia pure
svolte con toni non commendevoli, avevano un'evidente valenza
politica ed erano strettamente collegate all'esercizio delle
sue funzioni parlamentari.
Per tali motivi la Giunta ha deliberato di riferire
all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il
procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Filippo BERSELLI, Relatore.
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