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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0067
DOC IV ter n. 67 Legisl. XIII
28-01-97 [ DOC13-4TER-67 DO C134TER0067 13DOC4TER 00067 DOC13-4TER-67A 13DOC4TER 00067 A 000300032 DOC4TER 00067 000004T006700000101000306SI1 3 000101000326SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 28 gennaio 1997
 
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                    IL TRIBUNALE DI MILANO
                      Sezione 1^ civile
      in persona dei magistrati:
         dott. Gabriella Migliaccio,  presidente, 
         dott. Cesare de Sapia,  giudice, 
         dott. Domenico Bonaretti,  giudice rel., 
      ha pronunciato la seguente
                          ORDINANZA
      nella causa civile n. 18760/94 promossa da
      dr. Andrea Padalino, con l'avvocato Salvatore Morvillo,
  ATTORE
                       nei confronti di
      onorevole Vittorio Sgarbi, con il dr. proc. Stefano
  Previti e l'avvocato Paola C. Pasqua, CONVENUTO
                             e di
      RTI - Reti televisive italiane - spa, con l'avv.  Romano
  Vaccarella di Roma e il dr. proc. Carlo Sala di Milano,
  CONVENUTA
      rilevato che l'onorevole Vittorio Sgarbi, convenuto nel
  giudizio civile promosso dal dr. Andrea Padalino per il
  risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle
  espressioni profferite dal convenuto nel corso del programma
  "Sgarbi Quotidiani" del 4 agosto 1994 trasmesso da RTI spa, ha
  eccepito, tra l'altro, l'applicabilità dell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione;
      rilevato che l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge n.
  555 del 1996 impone al giudice, che non ritenga di accogliere
  la detta eccezione, di trasmettere direttamente copia degli
  atti alla Camera di appartenenza;
      ritenuto che, nella specie, per la natura, le modalità,
  il contesto e le finalità delle espressioni denunciate la
  detta eccezione non pare accoglibile e che neppure sembra
  possibile ed opportuno disporre la separazione del
  procedimento nei confronti di RTI;
                      PER QUESTI MOTIVI
      disattesa ogni contraria od ulteriore istanza, dispone la
  sospensione del presente procedimento e la trasmissione di
  copia degli atti
 
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  alla Camera dei deputati per la deliberazione prevista
  dall'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996 in ordine
  all'applicabilità, nella specie, dell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione.
      Milano, 12 dicembre 1996.
                      Il Presidente: 
                  dott. Gabriella Migliaccio
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  BERSELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 28 gennaio 1997
         Presentata alla Presidenza il 27 luglio 1998
 
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     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  relativa ad un procedimento civile nei confronti del deputato
  Vittorio SGARBI, trasmessa dal Tribunale di Milano in
  applicazione del decreto-legge n. 555 del 1996, recante
  disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione e mantenuto comunque
  all'ordine del giorno della Camera anche dopo la decadenza di
  quest'ultimo, costituendo la materia, secondo la costante
  interpretazione della Corte Costituzionale una attribuzione
  propria della Camera stessa.
     I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese nel corso
  della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" in onda su
  Canale 5 in data 4 agosto 1994.  In particolare l'onorevole
  Sgarbi avrebbe affermato: "  e allora mentre Di Pietro è in
  ferie, mentre altri rimangono in carcere in attesa di
  giudizio, la Procura di Milano è presidiata da questo
  giovinetto Andrea Padalino.  Guardatene bene la facci, ditemi
  se uno con una faccia come questa può serenamente e avendo
  tutto il peso di centinaia, decine di arresti da firmare, non
  lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore lui,
  giudice per le indagini preliminari, rivedere quello che ha
  fatto il Pubblico Ministero.  Cosa grave, che gli avvocati
  sanno, e si ribellino gli avvocati perché il giudice per le
  indagini preliminari non è esterno e non è indicato dall'alto
  ma è scelto dai Pubblici Ministeri e, senza avere il tempo di
  controllare indagini spesso malfatte, firma gli arresti.  Ne
  firma dieci, venti, trenta, quaranta.  Giovane, talvolta non
  sufficientemente maturo per poter agire ma in grado però di
  stabilire il carcere per arbitrio per gli altri, senza
  rispetto per le persone e senza avere il tempo di guardare le
  carte.  Se con una faccia come questa voi credete che la
  giustizia possa essere salva siamo tranquilli.  In vacanza Di
  Pietro, abbiamo Padalino".
     Secondo quanto risulta dall'atto di citazione nel
  proferire tali parole l'onorevole Sgarbi faceva riferimento ad
  una foto ingrandita del dottor Padalino, contemporaneamente
  trasmessa in video, tratta dal settimanale  L'Espresso
  del 5 agosto 1994.
     Inoltre, in data 24 agosto 1994 lo stesso onorevole
  Sgarbi, in Piazza Venezia a Cortina d'Ampezzo, presentando,
  dinanzi ad un folto pubblico, il libro "Onorevoli fantasmi",
  nell'esporre alcune argomentazioni critiche nei confronti del
  dottor Francesco Saverio Borrelli, Procuratore della
  Repubblica presso il Tribunale di Milano, rendeva le seguenti
  affermazioni: "  voglio sapere cosa ha fatto per 30 anni.
  Voglio saperlo.  Voglio vedere punto per punto la sua vita come
  si studia quella di Andreotti; perché capisco un magistrato
  che ha 35 anni, uno come quello lì, con i capelli rossi pel di
  carota, quello lì che è Pedalino  (sic),  come si chiama,
  che abbia fatto poco perché dormiva, ma uno che è in
  magistratura da 30 anni ...  ".
     La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 17
  giugno 1998, procedendo, altresì, all'audizione del deputato
  Sgarbi.  La Giunta ha avuto modo di rilevare, anche sulla base
  di quanto affermato dal collega che l'intendimento del
  medesimo non era quello di diffamare la persona del magistrato
 
                              Pag.3
 
  interessato quanto piuttosto quello di sensibilizzare
  l'opinione pubblica circa le possibili distorsioni
  dell'attuale rito penale, nell'ambito del quale può
  verificarsi la circostanza che il giudice per le indagini
  preliminari può doversi trovare a decidere in poco tempo in
  relazione ad indagini di particolare complessità, finendo,
  spesso senza sua colpa, con l'appiattirsi sulle posizioni
  della pubblica accusa e dunque non svolgendo pienamente quel
  ruolo di terzietà che pure il codice di procedura penale
  astrattamente gli assegna.  Le riflessioni dell'onorevole
  Sgarbi assumevano inoltre ulteriore pregnanza e valore con
  riferimento al contesto specifico al quale erano riferite:
  quello delle indagini effettuate dalla Procura di Milano sul
  fenomeno di "Tangentopoli", in relazione al quale è ben nota
  la costante attenzione da parte dell'opinione pubblica e da
  parte del Parlamento ed è quanto mai necessario evitare
  possibili distorsioni della prassi processuale rispetto alle
  norme del codice di rito.  E' apparso dunque evidente alla
  Giunta che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi, sia pure
  svolte con toni non commendevoli, avevano un'evidente valenza
  politica ed erano strettamente collegate all'esercizio delle
  sue funzioni parlamentari.
     Per tali motivi la Giunta ha deliberato di riferire
  all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il
  procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                               Filippo BERSELLI,  Relatore. 
 
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