Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina precedente
92
DOC4T-0070
DOC IV ter n. 70 Legisl. XIII
30-04-97 [ DOC13-4TER-70 DO C134TER0070 13DOC4TER 00070 DOC13-4TER-70A 13DOC4TER 00070 A 000400032 DOC4TER 00070 000004T007000000101000410SI1 4 000101000363SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                           VIOLANTE
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 30 aprile 1997
 
                              Pag.2
 
                 IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
                          Sezione I
      così composto:
         dott. Alberto Bucci,  presidente, 
         dott. Tommaso Sebastiano Sciascia,  giudice, 
         dott. Stefano Olivieri,  giudice rel., 
      riunito nella camera di consiglio ha emesso la
  seguente
                          ORDINANZA
      nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57204/90
  RGAC posta in deliberazione alla udienza collegiale del 2
  febbraio 1995 vertente
                             tra
      Sogno Rata del Vellino Edgardo, elettivamente domiciliato
  in Roma, L.go Solera 7 presso lo studio dell'avv.  Luigi Li
  Gotti e dell'avv.  Giuseppe Bernardi che lo rappresentano e
  difendono per procura apposta in margine all'atto di
  citazione;
                                                    - attore -
 
      Violante Luciano, elettivamente domiciliato in Roma, dei
  Pontefici 3 presso lo studio dell'avv.  Giuseppina Bevivino e
  dell'avv.  Giuseppe Zupo che lo rappresentano e difendono per
  procura in calce alla copia notificata dell'atto di
  citazione;
                                                   - convenuto
                                                     ed attore
                                          in riconvenzionale -
                            nonché
      Zavoli Sergio, RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. in
  persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 
                              Pag.3
 
  domiciliati in Roma, via S. Caterina da Siena 46 presso lo
  studio dell'avv.  Carmine Punzi che li rappresenta e difende
  per procura apposta in calce alle copie notificate dell'atto
  di citazione;
                                                 - convenuti -
  OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
                         IL COLLEGIO
      premesso che con atto notificato in data 29 settembre
  1990 ed in data 3 ottobre 1990 Sogno Rata del Vellino Edgardo
  ha convenuto in giudizio avanti questo Tribunale Violante
  Luciano, Zavoli Sergio e la RAI s.p.a. per sentirli condannare
  in solido "al ripristino dei beni patrimoniali e morali a
  favore dell'istante nella misura di lire un miliardo o nella
  diversa misura liquidata dal Tribunale" nonché alla
  pubblicazione della emananda sentenza su sei quotidiani a
  diffusione nazionale, assumendo di aver subìto lesione
  all'onore ed alla reputazione a causa delle dichiarazioni,
  ritenute diffamatorie, rese dai convenuti nel corso della
  trasmissione televisiva "La Notte della Repubblica" andata in
  onda il 17 gennaio 1990 sulla seconda rete televisiva della
  RAI;
      rilevato che alla data del fatto il convenuto Violante
  era membro della Camera dei Deputati e che, il collegio non
  ritiene ravvisabili i presupposti di applicabilità dell'art 68
  Cost. in quanto: 1) l'On.  Violante è stato invitato alla
  predetta trasmissione avendo svolto le funzioni di giudice
  istruttore nel procedimento penale che vide l'attore imputato
  del delitto di cui all'art 305 c.p. e successivamente
  prosciolto con sentenza del GI di Roma in data in data 12
  settembre 1979; 2) nel corso della trasmissione il convenuto
  si è limitato a riferire la propria interpretazione dei fatti
  e degli eventi verificatisi nel corso di tale processo,
  attività che non può, pertanto, essere ricondotta ad esercizio
  delle funzioni di parlamentare; 3) non è dato ravvisare alcun
  collegamento tra le dichiarazioni rese dal convenuto
  (concernenti prevalentemente la valutazione ed interpretazione
  delle risultanze istruttorie di quel processo) e concrete
  iniziative - riconducibili ad alcuno degli atti individuati
  dall'articolo 2 comma 1 del DL 253/96 - dallo stesso
  intraprese come membro del Parlamento in relazione ai medesimi
  fatti;
                      PER QUESTI MOTIVI
      visto l'art. 2 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 settembre
  1996 n. 466
      dispone la separazione della causa avente ad oggetto la
  domanda di risarcimento danni proposta da Sogno Rata del
  Vellino Edgardo nei confronti di Violante Luciano;
      ordina la trasmissione di copia degli atti del giudizio
  relativi alla predetta causa alla Camera dei Deputati;
 
                              Pag.4
 
      dichiara sospeso il processo fino alla deliberazione
  della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di
  novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della
  stessa Camera.
  Roma,  (illeggibile). 
                      Il Presidente: 
                     dott. Alberto BUCCI
  Depositata in Cancelleria
  il 20 gennaio 1997
  Il funzionario di Cancelleria
  Dott.ssa Tiziana ROTELLA
 
                   TRELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  Relatore:  LA RUSSA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                           VIOLANTE
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 30 aprile 1997
        Presentata alla Presidenza il 15 febbraio 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  formulata con ordinanza della prima sezione civile del
  Tribunale di Roma nella causa civile tra l'ex ambasciatore
  Edgardo Sogno Rata del Vellino e l'onorevole Luciano Violante,
  attuale Presidente della Camera.
     I fatti dedotti in giudizio riguardano alcune affermazioni
  rese dall'onorevole Violante nel corso della trasmissione
  televisiva "La notte della Repubblica", andata in onda il 17
  gennaio 1990 sulla rete 2 della RAI e condotta dal giornalista
  Sergio Zavoli.  Per inciso, va detto che il dottor Sogno ha
  citato in giudizio anche Zavoli e la RAI.
     Per inquadrare adeguatamente i fatti, occorre premettere
  che la trasmissione in questione - alla quale, è bene
  precisarlo, ha preso parte contestualmente in studio anche il
  dottor Sogno - verteva, in generale, sulla ricostruzione delle
  vicende dell'eversione di destra negli anni '60 e '70 ed, in
  particolare, sulle vicende connesse al cosiddetto "golpe
  Borghese".  Nell'ambito di tali vicende, veniva ricordata
  l'istruttoria aperta a Torino nel 1972 su Sogno e i suoi
  seguaci, procedimento che si sarebbe poi concluso a Roma col
  proscioglimento di tutti gli imputati per insussistenza del
  fatto.  Nel brano della sentenza letto in trasmissione dal
  dottor Zavoli si afferma che "il segreto di Stato ha impedito
  al giudice di conoscere e verificare le notizie in possesso
  del SID e di approfondire la ventilata ipotesi circa
  un'attività eversiva di Sogno, pregiudizievole delle
  istituzioni repubblicane".  L'onorevole Violante che
  interveniva in trasmissione anche nella sua pregressa qualità
  di giudice istruttore presso il Tribunale di Torino che a suo
  tempo, nell'esercizio di tali sue funzioni, aveva seguito la
  vicenda, ebbe a dichiarare che "i magistrati di Roma che
  ricevettero questo processo per competenza ritennero di non
  risollevare conflitto di attribuzione ed essendo stato posto
  il segreto di Stato decisero di prosciogliere il dottor
  Sogno".
     Va detto che nel corso della suddetta trasmissione il
  dottor Sogno ebbe a confutare tali affermazioni precisando che
  il segreto di Stato era stato apposto in relazione alle sue
  carte personali giacenti presso il Ministero degli esteri che
  concernevano la sua attività di supporto agli insorti
  ungheresi del '56 per conto dello Stato italiano, nulla avendo
  a che fare, viceversa, con i fatti oggetto del procedimento
  penale.
     Nell'atto di citazione il dottor Sogno si duole appunto
  della - a suo dire - errata rappresentazione dei fatti resa in
  trasmissione dal dottor Zavoli e dal Presidente Violante, che
  avrebbe gravemente leso la sua reputazione personale.  In altre
  parole secondo Sogno la trasmissione - e le stesse parole del
  Presidente Violante - avrebbero inteso adombrare il fatto che
  l'inchiesta nei suoi confronti riferita al cosiddetto golpe
  Borghese si era conclusa con una assoluzione a causa della
  apposizione del segreto di Stato.  A suo dire, invece,
  l'assoluzione nei suoi confronti riguardava il merito
  dell'accusa e prescindeva dall'apposizione del segreto di
  Stato, che invece concerneva, come precisato sopra, altri
  aspetti del procedimento.
     Occorre tener presente, inoltre, che il Presidente
  Violante ha presentato domanda riconvenzionale nei confronti
  dell'ambasciatore Sogno per il risarcimento dei danni
  derivanti da alcune dichiarazioni del medesimo a seguito della
  predetta trasmissione televisiva.  Tali affermazioni -
  riportate su "La Gazzetta di Parma" del 19 gennaio 1990 e
  successivamente su "Il Giornale" del 19 novembre 1990
 
                              Pag.3
 
  consistono nelle frasi seguenti: "mi spinge soltanto il dovere
  democratico di dimostrare all'opinione pubblica che i
  magistrati comunisti sono indegni di portare la toga e
  costituiscono un pericolo per la libertà dei cittadini perché
  inevitabilmente impegnati a fare uso dei loro poteri per
  servire il partito e colpire gli avversari politici".
                           *  *  *
     Nel processo cui si riferisce la presente relazione, il
  collegio ha emesso in pari data una ordinanza istruttoria e
  una sentenza.
     Quanto all'ordinanza, come è noto, ai sensi del
  decreto-legge n. 253 del 1996 - vigente all'epoca della
  medesima e attualmente decaduto per mancata conversione in
  legge - l'autorità giudiziaria, a fronte della eccezione di
  parte, era tenuta ad inviare gli atti alla Camera qualora non
  ritenesse applicabile l'esimente di cui all'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione.
     Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione sollevata
  dalla difesa del Presidente Violante, il collegio ha disposto
  - appunto, con ordinanza - la separazione della causa
  concernente l'onorevole Violante ai fini dell'invio degli atti
  alla Camera.  Nella motivazione del suddetto atto si legge che
  il collegio non ha ritenuto ravvisabili i presupposti di
  applicabilità dell'articolo 68 Cost. in quanto l'on.  Violante
  "è stato invitato alla predetta trasmissione avendo svolto le
  funzioni di giudice istruttore nel procedimento penale che
  vide l'attore imputato dei delitto di cui all'articolo 305
  c.p. e successivamente prosciolto con sentenza del GI di Roma
  in data 12 settembre 1979" e inoltre "non è dato ravvisare
  alcun collegamento tra le dichiarazioni rese dal convenuto
  (concernenti prevalentemente la valutazione ed interpretazione
  delle risultanze istruttorie di quel processo) e concrete
  iniziative - riconducibili ad alcuno degli atti individuati
  dall'articolo 2 comma I del DL 253/96 - dallo stesso
  intraprese come membro del Parlamento in relazione ai medesimi
  fatti".
     Con la contestuale sentenza il collegio ha rigettato la
  domanda nei confronti di Sergio Zavoli e della RAI accogliendo
  viceversa la domanda riconvenzionale del Presidente Violante e
  condannando l'ambasciatore Sogno al risarcimento dei danni
  liquidati in lire 100 milioni.
                           *  *  *
     La Giunta ha esaminato gli atti del procedimento nelle
  sedute del 14 e del 28 maggio, nonché del 25 giugno 1997.  Con
  lettera del 13 maggio 1997, il Presidente Violante,
  debitamente convocato per la riunione della Giunta, ha
  comunicato che non intendeva intervenire nel corso della
  seduta e che comunque considerava le dichiarazioni oggetto
  della causa "estranee all'esercizio del mandato parlamentare
  allora conferito e dunque alla materia dell'insindacabilità ex
  articolo 68 della Costituzione".  Tale valutazione è stata,
  peraltro, condivisa dalla Giunta, che ha rilevato che la
  polemica traeva origine da fatti anteriori all'assunzione
  della carica di membro del Parlamento da parte del Presidente
  Violante Nel corso della discussione è stato comunque rilevato
  che la materia trattata era stata oggetto, all'epoca dei
  fatti, di un acceso dibattito politico e parlamentare.
     La Giunta, nella seduta del 25 giugno sopra citata - pur
  ritenendo non vincolante la valutazione nel senso della
  sindacabilità espressa dall'onorevole Violante - ha pertanto
  deliberato che i fatti per i quali è in corso il procedimento
  non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
                                 Ignazio LA RUSSA,  Relatore.
 
documento precedente documento successivo
pagina precedente

Ritorna al menu della banca dati