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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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93
DOC4T-0071
DOC IV ter n. 71 Legisl. XIII
18-09-97 [ DOC13-4TER-71 DO C134TER0071 13DOC4TER 00071 000400002 DOC4TER 00071 000004T007100000101000434SI1 4 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                 nei confronti dell'onorevole
                           VOCCOLI
                (deputato all'epoca dei fatti)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 18 settembre 1997
 
                              Pag.2
 
                     REPUBBLICA ITALIANA
                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Tribunale di Taranto, terza sezione civile, nella
  persona del giudice Dr.ssa Grazia Errede, ha emesso la
  seguente
                          ORDINANZA
      nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3065
  del R.G. anno 1995 riservata per la decisione nell'udienza
  dell'11 marzo 1997
                             tra
      Cito Giancarlo, elettivamente domiciliato in Taranto alla
  via Umbria n. 165/a presso l'Avv.  Dante Messinese dal quale è
  rappresentato e difeso, unitamente all'Avv.  Matteo Giaccari,
  giusta procura in calce all'atto di citazione
                                                    - attore -
 
      Voccoli Francesco, elettivamente domiciliato in Taranto
  alla via Polibio n. 75 presso l'Avv.  Giovanni Del Vecchio dal
  quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla
  copia notificata della citazione
                                                 - convenuto -
                           Il G.U.
      rilevato:
        che con atto di citazione ritualmente notificato Cito
  Giancarlo conveniva in giudizio Voccoli Francesco per sentirlo
  condannare al risarcimento dei danni morali patiti a seguito
  delle espressioni diffamatorie rivolte al rispettivo indirizzo
  dal convenuto, all'epoca dei fatti deputato della Repubblica,
  in occasione di un'intervista rilasciata al "Quotidiano" di
  Taranto pubblicata in data 28 luglio 1995, nel corso della
  quale il Voccoli si era espresso nei seguenti termini: "Una
 
                              Pag.3
 
  prima importante vittoria della legalità democratica è stata
  realizzata.  Il razzista, xenofobo e fascista Giancarlo Cito,
  alias Sindaco-Podestà, è stato stoppato nel suo disegno di
  instaurare nella nostra città una irrealistica zona franca
  dove le leggi della Repubblica Italiana non trovano posto;
  dove i sentimenti democratici, solidaristici e di tolleranza
  sedimentati nella storia e nelle tradizioni del popolo
  tarantino vengono continuamente calpestati e irrisi";
        che, costituendosi in giudizio, Voccoli Francesco
  chiedeva, preliminarmente, l'applicazione dell'articolo 3
  decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 23 (come successivamente
  rinnovato) per aver espresso opinioni nell'esercizio della
  funzione parlamentare e, nel merito, il rigetto della domanda
  attrice per infondatezza della stessa;
        che con ordinanza del 21 dicembre 1996 il G.I.,
  riservandosi sulle istanze processuali e istruttorie, invitava
  le parti a precisare le conclusioni, effettivamente formulate
  all'udienza del successivo 11 marzo 1997,
        che la questione sollevata dal Voccoli relativamente
  alle opinioni espresse nella qualità dell'epoca, apparendo
  allo stato non manifestatamente infondata, non consente una
  pronuncia nel merito ed impone, per le ragioni che si diranno,
  la sospensione del processo e la rimessione della causa in
  istruttoria, al fine di consentire la proposizione a questo
  giudice, nella qualità di istruttore, dell'istanza di
  fissazione dell'udienza di prosecuzione, ai sensi
  dell'articolo 297 c.p.c.;
                          OSSERVATO
      che l'articolo 3 decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 23 (a
  sua volta reiterante il decreto-legge 455/93 contenente
  disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della
  Costituzione, a seguito della L. Cost. 23 ottobre 1993 n. 3)
  non può essere applicato essendo decaduto l'ultimo decreto
  legge di rinnovazione (decreto-legge 8 gennaio 1996 n. 9), e
  che non è stato rinnovato o convertito il decreto-legge 23
  ottobre 1996 n. 555, il quale all'articolo 2 disciplinava le
  ipotesi in cui il giudice ritenesse applicabile l'articolo 68,
  primo comma, Cost., o non ritenesse di accogliere l'eccezione
  concernente l'applicabilità del predetto articolo;
      che, con riferimento alla questione che ne occupa,
  riguardante sostanzialmente giudizi espressi da un uomo
  politico (Deputato della Repubblica) nei confronti di altro
  soggetto parimenti ricoprente, all'epoca dei fatti, altra
  carica politica (Cito Giancarlo era, infatti, Sindaco del
  Comune di Taranto), non esistendo allo stato altre
  disposizioni legislative in materia, non può che richiamarsi,
  poiché condiviso, l'orientamento giurisprudenziale (Trib.  Roma
  7 novembre 1986;  App.  Napoli 23 dicembre 1980;  App.  Roma 16
  gennaio 1991;  Cass. 5 maggio 1995, n. 4871) avallato dalla
  Corte Costituzionale con sent. n. 1150 del 29 dicembre 1988 la
  quale, pur pronunciando in materia di "conflitto di
  attribuzioni", ha tuttavia premesso e affermato che "la
  prerogativa di cui all'articolo 68 Cost.  (cosiddetta
  insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il
 
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  potere di valutare la condotta addebitata al proprio membro"
  (il caso era proprio quello di un giudizio civile di
  risarcimento danni per dichiarazioni diffamatorie fatte da un
  senatore in sede extraparlamentare);
      che, alla luce di quanto innanzi, non può che provocarsi
  il potere della Camera dei Deputati in merito ad ogni
  valutazione circa l'accertamento dell'esercizio di funzione
  parlamentare da parte del Voccoli in occasione dell'episodio
  per cui è causa;
      che, potendosi considerare l'esercizio della predetta
  valutazione manifestazione di autodichia da parte della Camera
  di appartenenza, la quale, sostanzialmente, assume con il
  predetto potere funzione di giudice a riguardo della natura
  degli atti dei parlamentari, è giustificata, a parere dello
  scrivente, l'applicazione analogica dell'articolo 295
  c.p.c.
                            P.T.M.
      ordina la trasmissione di copia degli atti del presente
  procedimento al Presidente della Camera dei Deputati affinché
  valuti l'opportunità di sottoporre alla Commissione competente
  ogni giudizio circa la natura delle opinioni espresse dall'On.
  Francesco Voccoli nell'intervista rilasciata al "Quotidiano"
  di Taranto il 28 luglio 1995;
      rimette la causa in fase istruttoria;
      ordina la sospensione del presente procedimento.
      Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
      Si comunichi.
      Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26
  luglio 1997.
                                                       Il G.U.
                                        dott.ssa Grazia ERREDE
  Depositata in Cancelleria
  il 29 luglio 1997
  Il direttore di Cancelleria
  Domenico ZERBINOTTI
 
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