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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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94
DOC4T-0072
DOC IV ter n. 72 Legisl. XIII
03-12-97 [ DOC13-4TER-72 DO C134TER0072 13DOC4TER 00072 DOC13-4TER-72A 13DOC4TER 00072 A 000300032 DOC4TER 00072 000004T007200000101000330SI1 3 000101000312SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e
             30 della legge 6 agosto 1990, n. 223
            (diffamazione col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 3 dicembre 1997
 
                              Pag.2
 
                     IL TRIBUNALE DI COMO
     osserva quanto segue.
     Appare preliminare ad ogni ulteriore questione istruttoria
  affrontare il problema della applicabilità nella specie della
  esimente di cui all'articolo 68, primo comma della
  Costituzione, come delineata anche dall'articolo 2 del
  decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, successivamente decaduto
  per mancanza di conversione.
     L'anzidetta questione, già sollevata nella udienza
  precedente, in relazione alla quale il tribunale si era
  riservato, può essere oggi adeguatamente affrontata alla luce
  degli elementi scaturenti dalla visione diretta della
  registrazione delle tre trasmissioni cui si riferisce
  l'imputazione, visione che per motivi già esplicati nel
  verbale dell'udienza del 13 ottobre 1997 non era stato
  possibile effettuare per mancanza di adeguata apparecchiatura
  tecnica.
     Infatti solo l'esame diretto di tali trasmissioni nella
  loro interezza consente oggi di valutare l'assunto difensivo,
  oggi direttamente ribadito dall'onorevole Sgarbi nel corso
  delle dichiarazioni spontanee, secondo cui le affermazioni
  oggetto di imputazione rientrerebbero nel legittimo esercizio
  dell'attività di parlamentare ai sensi dell'esimente
  richiamata, in quanto concernerebbero la Ariosto non come
  soggetto privato ma come persona che, a seguito delle
  iniziative dalla stessa intraprese in sede giudiziaria, aveva
  assunto una veste  latu sensu  politica e in ogni caso
  pubblica.
     A giudizio del Collegio, l'esame completo delle
  registrazioni delle suddette trasmissioni conduce ad escludere
  che alcune delle affermazioni possano essere riferibili anche
  indirettamente alla Ariosto come personaggio politico o
  pubblico, in particolare quelle che attengono alla sfera
  privata della parte lesa e in quanto tali, a prescindere dalla
  loro veridicità o meno, inidonee ad assumere qualsivoglia
  rilevanza sulle vicende pubbliche derivate dalle dichiarazioni
  della Ariosto.
     Pertanto, almeno in relazione a questa parte delle
  dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, non sembra applicabile la
  scriminante più volte citata.
     In relazione ad essa, è indiscutibile, a giudizio del
  Collegio, che la stessa ove ritenuta sussistente debba essere
  applicata ai fatti oggetto della contestazione in quanto
  commessi all'epoca in cui era in vigore
 
                              Pag.3
 
  il decreto-legge che la prevedeva, a nulla rilevando il fatto
  che poi sia decaduto.
     Peraltro, una volta che l'autorità giudiziaria ritenga non
  applicabile detta esimente, il giudizio sulla sua sussistenza
  deve essere necessariamente demandato alla Camera di
  appartenenza del membro del Parlamento, secondo quanto
  disponeva il quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10
  maggio 1996, n. 253: infatti tale procedura, che pure non è
  più prevista attualmente, essendo decaduti i decreti che la
  disciplinavano, deve a giudizio del Collegio essere osservata
  per i fatti commessi all'epoca in cui i decreti anzidetti
  erano vigenti, in quanto la valutazione dell'esistenza o meno
  della causa di non punibilità attiene al diritto sostanziale:
  di conseguenza concernono l'aspetto sostanziale e non solo
  procedurale la individuazione dell'organo (nella specie la
  Camera dei deputati) legittimato a compiere detta valutazione
  e la normativa attinente le modalità attraverso le quali tale
  organo deve essere investito.
                      PER QUESTI MOTIVI
       visto il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257;
       ordina la trasmissione di copia degli atti alla Camera
  dei deputati per quanto di competenza e sospende il
  procedimento in attesa della decisione della Camera.
     Rinvia la prosecuzione del dibattimento all'udienza del 20
  maggio 1998 ore 9.00, restando avvisati l'imputato, la parte
  civile, i difensori ed il pubblico ministero, presenti o
  rappresentati, a comparire a detta udienza senza ulteriore
  avviso, restando onere delle parti la ricitazione dei testi
  già ammessi.
     Como, lì 21 novembre 1997.
                                                 Il Presidente
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore: SCHIETROMA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e
  30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo
                        della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 3 dicembre 1997
        Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  trasmessa dal Tribunale di Como in applicazione del
  decreto-legge n. 253 del 10 maggio 1996, recante disposizioni
  urgenti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma,
  della Costituzione, e mantenuto comunque all'ordine del giorno
  della Camera anche dopo la decadenza di tale decreto-legge
  conformemente alla prassi adottata dalla camera in tale
  materia, in ossequio a numerose sentenze della Corte
  Costituzionale.  La richiesta è formulata in relazione ad un
  procedimento penale concernente il deputato Vittorio Sgarbi,
  imputato del reato di cui agli articoli 595 del codice penale
  e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo
  della stampa).
     I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese dal deputato
  Sgarbi nell'ambito del programma televisivo "Sgarbi
  Quotidiani", trasmesso sulla rete televisiva Canale 5, nei
  giorni 28 maggio, 10 e 11 giugno 1996.  Al riguardo così recita
  il capo di imputazione:  "utilizzando un'immagine
  fotografica volta a ridicolizzare e una musica di sottofondo
  allusiva, offendeva la reputazione di Ariosto Stefania
  attribuendole i seguenti fatti:
       di avere vissuto in maniera parassitaria, per molti
  anni, alla corte di uomini ricchi e potenti e di aver tratto,
  in tal modo, i mezzi per vivere senza lavorare;
       di aver svolto la professione di antiquario con scarse
  competenze, scorrettamente ed affermando il falso in relazione
  al valore di due inginocchiatoi, di una statua romana e di un
  libro dore;
       di essere piena di debiti e di giocare a tutti i Casinò
  del mondo avendo rapporti con gli usurai;
       di aver avuto rapporti sconvenienti con la televisione
  avendo beneficiato di una intervista definita "marchetta del
  TG1";
     definendola inoltre con disprezzo con il termine "pentita"
  in relazione alla qualità di testimone da ella assunta in un
  procedimento penale ed accusandola di avere, in quella sede,
  dichiarato il falso: apostrofandola con tono arrogante e
  violento accompagnato ripetutamente dalla frase "va a
  cagare".
     La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 4 novembre
  e del 2 e 9 dicembre 1998, procedendo anche all'audizione del
  deputato interessato.
     Il deputato Sgarbi ha fatto presente che le sue
  affermazioni avevano un contenuto di critica  lato sensu
  politica in relazione a fatti e vicende di sicura ed immediata
  rilevanza pubblica.
     Tale opinione è stata condivisa da una parte della Giunta:
  in particolare un collega ha messo in evidenza il peculiare
  contesto nel quale sono state proferite le affermazioni del
  collega Sgarbi, che si riferivano a persone, fatti e
  circostanze su cui era concentrata l'attenzione non solo di
  tutti gli organi di stampa, ma anche del dibattito
  politico.
     E' tuttavia prevalso l'orientamento secondo cui le
  affermazioni del collega Sgarbi, che pure traggono origine da
  fatti di cronaca oggetto del dibattito politico, trascendono
  su un piano di mero dileggio e di insulto personale nei
 
                              Pag.3
 
  confronti della persona interessata e appaiono del tutto
  svincolate sia da considerazioni di carattere politico, sia da
  connessioni con il dibattito parlamentare.  Ciò senza
  considerare che le modalità e i termini adoperati appaiono
  assolutamente estranei all'esercizio delle funzioni
  parlamentari, sia pure latamente intese.  Tale orientamento
  appare peraltro conforme alle indicazioni rese nelle più
  recenti sentenze della Corte costituzionale.
     Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di
  dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento
  non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
                            Gianfranco SCHIETROMA,  Relatore.
 
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