| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PARENTI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595
dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL
TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 5 marzo 1998
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IL TRIBUNALE DI ROMA
si dà atto che:
l'avvocato Gentile produce documenti con nota
riepilogativa;
la p.c. si oppone alla produzione della copia della
richiesta di rinvio a giudizio di cui al punto 1 dall'odierna
documentazione documentali;
il P.M. non si oppone di tutta la documentazione
richiesta;
il GUP rilevato che tutti i documenti di cui si chiede
la produzione appaiono rilevanti ai fini della complessiva
ricostruzione della vicenda ammette le produzioni
difensive;
la difesa dell'onorevole Parenti cui si associa il P.M.
e rimettendosi al difensore degli altri imputati chiede la
trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché voglia
esprimersi ai sensi dell'articolo 68, 1^ comma della
Costituzione in ordine alla posizione dell'imputata Tiziana
Parenti;
il difensore della p.c. si oppone ritenendo che si
tratti comunque di comportamenti tenuti dall'imputata al di
fuori dell'esercizio delle proprie funzioni parlamentari;
il GUP
rilevato che l'onorevole Parenti appartiene alla Camera dei
deputati e che comunque sussiste l'opportunità di investire
detto ramo dal Parlamento ai sensi del 1^ comma dell'articolo
68 della Costituzione
DISPONE
la sospensione del processo e l'invio degli atti al
Presidente della Camera dei deputati affinché voglia investire
tale ramo dal Parlamento delle valutazioni di cui all'articolo
68 comma 1^ della Costituzione.
Roma, lì 20 febbraio 1998.
Il G.I.P.
dott Stefano MESCHINI
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| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PARENTI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL
TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 5 marzo 1998
Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1999
Pag.2
Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma con riferimento ad un procedimento penale
pendente presso tale autorità giudiziaria nei confronti
dell'onorevole Tiziana PARENTI per il reato di diffamazione
col mezzo della stampa. La fattispecie che si addebita
all'onorevole Parenti consiste nell'aver rilasciato una
intervista al quotidiano " Il Tempo " - pubblicata sul
numero del 30 ottobre 1996, alla pagina 5, dal titolo " In
Austria il tesoro del PCI " e altresì sovratitolata:
" L'intervista: per Tiziana Parenti la cassaforte nascosta
in un fitto sistema di scatole cinesi ". Nell'ambito
dell'intervista, articolata, ovviamente, in domande e
risposte, queste ultime riportate tra virgolette, l'onorevole
Parenti, dopo aver riferito di quelli che a suo dire erano i
metodi di finanziamento dell'allora PCI affermava che
" altre forme di finanziamento erano le società immobiliari,
le società di assicurazioni, vedi l'UNIPOL, dove sono passate
tutte le tangenti e sulla quale nessuno è mai intervenuto ".
Proprio di tale ultima frase si è doluta la società UNIPOL
Assicurazioni che ha sporto atto di querela in data 27
dicembre 1996. La Giunta ha esaminato la questione nella
seduta del 14 luglio 1999, ascoltando, com'è prassi,
l'onorevole Parenti.
La decisione, maturata all'unanimità è stata nel senso
dell'insindacabilità in quanto si è rilevato che le frasi
proferite dal deputato in questione - sia pure astrattamente
diffamatorie nei confronti della società querelante -
costituiscono tuttavia, con chiara evidenza, un giudizio ed
una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e
circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione
dell'opinione pubblica nonché del dibattito
politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di un
collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che
comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la
diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli
organi di stampa quanto, in generale nel dibattito
politico.
Per questi motivi la Giunta propone di riferire
all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il
procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Rolando FONTAN, Relatore.
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