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| IDG881300943 | |
| 88.13.00943 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zagrebelsky Vladimiro
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| Deve il giornalista dire il nome dell' informatore? Il segreto contes
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| Stampa, an. 122 (1988), fasc. 59 (15 marzo), pag. 7
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| D9610; D9694
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| L' A. svolge alcune considerazioni sul caso di una giornalista,
arrestata per non aver voluto indicare al magistrato la fonte di
certe notizie. Rileva che il giornalista e' anche un investigatore,
sicche' il sistema deve ridurre al minimo le difficolta' che possono
impedirgli di acquisire e controllare le notizie. Giustamente la
legge professionale impone ai giornalisti di salvaguardare la
riservatezza delle fonti di informazione; tuttavia, in alcune
situazioni, forti motivi di interesse pubblico possono impedire che
il segreto sulla fonte sia mantenuto. L' A. ritiene che si debbano
contemperare le diverse esigenze, e giudica con favore la soluzione
prevista dal progetto di riforma del codice di procedura penale. E'
un aspetto della riforma che potrebbe essere anticipato, ammettendo
il segreto del giornalista sui nomi delle persone, ma riconoscendo al
giudice la facolta' di ordinare al giornalista di rivelare l'
identita' delle fonti da cui hanno attinto le notizie. (Titolo: 3 col
/ Testo: 1.3 col).
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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