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51189
IDG881300943
88.13.00943 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zagrebelsky Vladimiro
Deve il giornalista dire il nome dell' informatore? Il segreto contes
Stampa, an. 122 (1988), fasc. 59 (15 marzo), pag. 7
D9610; D9694
L' A. svolge alcune considerazioni sul caso di una giornalista, arrestata per non aver voluto indicare al magistrato la fonte di certe notizie. Rileva che il giornalista e' anche un investigatore, sicche' il sistema deve ridurre al minimo le difficolta' che possono impedirgli di acquisire e controllare le notizie. Giustamente la legge professionale impone ai giornalisti di salvaguardare la riservatezza delle fonti di informazione; tuttavia, in alcune situazioni, forti motivi di interesse pubblico possono impedire che il segreto sulla fonte sia mantenuto. L' A. ritiene che si debbano contemperare le diverse esigenze, e giudica con favore la soluzione prevista dal progetto di riforma del codice di procedura penale. E' un aspetto della riforma che potrebbe essere anticipato, ammettendo il segreto del giornalista sui nomi delle persone, ma riconoscendo al giudice la facolta' di ordinare al giornalista di rivelare l' identita' delle fonti da cui hanno attinto le notizie. (Titolo: 3 col / Testo: 1.3 col).
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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